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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 03211/2026

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17665/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 08/09/2025: nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già controricorrenti- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 24581/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. 1) Vista l’istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], Alessandra e Francesca e di [OSCURATO:PERSONA], di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 24581/2023 Racc.

Gen., pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per mancato riconoscimento della distrazione delle spese; Rilevato che dagli atti prodotti risulta che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si era dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. (pag. 13 controricorso notificato il 24/6/2020 e pag. 11 della memoria depositata il 4/5/2023) e aveva avanzato istanza di distrazione delle spese e che la fissazione dell’odierna camera di consiglio è stata comunicata alle parti; Ritenuto sussistente l’errore materiale su indicato; P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale dell’Ordinanza n. 24581/2023 Racc.

Gen., pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], resa inter partes nel giudizio recante n. 15821/2020 R.G., nella parte in cui, nel dispositivo della stessa, a pag. 7, la Corte di Cassazione ha liquidato le spese del giudizio in favore dei controricorrenti e non in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si era dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c., sostituendo alla dicitura “Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge”, la dicitura “Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge da liquidarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196- quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17665/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 08/09/2025: nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già controricorrenti- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 24581/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. 1) Vista l’istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], Alessandra e Francesca e di [OSCURATO:PERSONA], di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 24581/2023 Racc. Gen., pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per mancato riconoscimento della distrazione delle spese; Rilevato che dagli atti prodotti risulta che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si era dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. (pag. 13 controricorso notificato il 24/6/2020 e pag. 11 della memoria depositata il 4/5/2023) e aveva avanzato istanza di distrazione delle spese e che la fissazione dell’odierna camera di consiglio è stata comunicata alle parti; Ritenuto sussistente l’errore materiale su indicato; P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale dell’Ordinanza n. 24581/2023 Racc. Gen., pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], resa inter partes nel giudizio recante n. 15821/2020 R.G., nella parte in cui, nel dispositivo della stessa, a pag. 7, la Corte di Cassazione ha liquidato le spese del giudizio in favore dei controricorrenti e non in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si era dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c., sostituendo alla dicitura “Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge”, la dicitura “Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge da liquidarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196- quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d
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