Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:20
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’11 gennaio 2007
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]325/05
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]Dieburg
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania)]
«Accordo di associazione CEE-Turchia – Art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 – Cittadino turco di età superiore a 21 anni non più a carico dei genitori – Perdita dei diritti di accesso al lavoro e di soggiorno – Art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale – Trattamento più favorevole di quello accordato ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri»
1.
Il presente procedimento pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7 della decisione del Consiglio di associazione
19 settembre 1980, n. 1/80 (
2
), relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (
3
). Tale articolo definisce le condizioni in cui il familiare di un lavoratore turco che sia inserito nel regolare mercato del
lavoro di uno Stato membro, o lo sia stato, beneficia del diritto di accesso all’occupazione in tale Stato e, come corollario
di tale diritto, di un diritto di soggiorno nello stesso.
2.
Il giudice del rinvio mette in discussione la giurisprudenza della Corte relativa all’efficacia nel tempo dei diritti conferiti
dalla menzionata disposizione al figlio di un lavoratore turco e alle condizioni in cui si possono limitare tali diritti.
3.
La Corte ha dichiarato, segnatamente nella sentenza 7 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA] (
4
), che tali diritti di accesso al lavoro e di soggiorno non vengono meno qualora il figlio di un lavoratore turco abbia un’età
superiore a 21 anni e conduca una vita autonoma. La Corte ha inoltre precisato che tali diritti possono essere limitati solo
in due casi, ossia per motivi di ordine pubblico, sicurezza e sanità pubbliche, nel primo caso, e quando il beneficiario abbia
lasciato il territorio di tale Stato per un periodo importante e senza giustificato motivo, nel secondo caso.
4.
Alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]) (Germania)
chiede in via principale se tale giurisprudenza, e nella parte riguardante un figlio di età superiore a 21 anni e non più
a carico dei genitori, sia compatibile con l’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale (
5
), a norma del quale la Repubblica di Turchia, nei settori coperti dal [OSCURATO:PERSONA], non può beneficiare di un trattamento più
favorevole di quello di cui uno Stato membro è oggetto in virtù del Trattato CE.
5.
Nelle presenti conclusioni spiegherò perché, a mio parere, l’efficacia nel tempo dei diritti conferiti dall’art. 7 della decisione
n. 1/80 al figlio di un lavoratore turco non possa essere stabilita unicamente in base agli artt. 10 e 11 del regolamento
(CEE) del Consiglio n. 1612/68 (
6
), ma vada valutata alla luce delle norme del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori. Chiarirò quindi perché
la giurisprudenza relativa alla portata dei diritti conferiti dall’art. 7 della decisione n. 1/80 al figlio di un lavoratore
turco non è in contrasto, in linea di massima, con l’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale. Si vedrà infine perché, nelle particolari
circostanze delle cause principali, la giurisprudenza relativa alle condizioni in cui si possono limitare i diritti derivati
dall’art. 7 della decisione n. 1/80 non abbia l’effetto di conferire a un cittadino turco che si trovi nella specifica situazione
del sig. [OSCURATO:PERSONA] diritti più ampi rispetto a quelli di cui beneficerebbe un lavoratore comunitario.
I –
Ambito normativo
6.
L’analisi delle questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] impone di rammentare il contenuto delle disposizioni
che definiscono i diritti dei cittadini turchi all’interno dell’Unione europea pertinenti nella fattispecie e la loro portata,
quale precisata dalla giurisprudenza.
A –
I testi
7.
Le disposizioni pertinenti sono contenute nell’Accordo di associazione, nel [OSCURATO:PERSONA] addizionale e nella decisione n. 1/80.
1. L’Accordo di associazione
8.
L’Accordo di associazione, come enuncia il suo art. 2, n. 1, ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato
delle relazioni commerciali ed economiche tra la Comunità e la Repubblica di Turchia, tenendo pienamente conto della necessità
di assicurare un più rapido sviluppo dell’economia turca ed il miglioramento del livello dell’occupazione e del tenore di
vita del popolo turco.
9.
Per realizzare tali obiettivi, l’Accordo di associazione ha previsto l’istituzione progressiva di un’unione doganale. Ai sensi
dell’art. 12 del suddetto Accordo, le [OSCURATO:PERSONA] hanno inoltre convenuto di realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione
dei lavoratori tra i loro territori rispettivi, ispirandosi agli artt. 48 (
7
), 49 (
8
)e 50 (
9
)del Trattato CE. Esse hanno inoltre deciso di eliminare le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione
dei servizi sempre ispirandosi alle disposizioni corrispondenti del medesimo Trattato.
10.
L’Associazione comporta a tal fine una fase preparatoria, che consenta alla Repubblica di Turchia di rafforzare la propria
economia, con l’aiuto della Comunità (art. 3), una fase transitoria, in cui devono essere assicurati la progressiva attuazione
dell’unione doganale e il ravvicinamento delle politiche economiche (art. 4) e una fase definitiva, basata sull’unione doganale
e che implica il rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche delle [OSCURATO:PERSONA] (art. 5).
11.
Le misure necessarie alla realizzazione di tali obiettivi vengono adottate da un consiglio di associazione, composto, da un
lato, da membri dei governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri e della Commissione delle Comunità europee e, dall’altro, da membri del governo
turco. Tale Consiglio di associazione può quindi adottare, nei limiti delle competenze ad esso conferite, decisioni vincolanti
per le [OSCURATO:PERSONA] contraenti.
12.
Secondo i ‘considerando’ e l’art. 28, l’Accordo di associazione deve facilitare la futura adesione della Repubblica di Turchia
alla Comunità.
2. [OSCURATO:PERSONA] addizionale
13.
[OSCURATO:PERSONA] addizionale stabilisce le condizioni, le modalità e i tempi di realizzazione della fase transitoria dell’associazione.
Il titolo II contiene varie disposizioni relative alla circolazione delle persone e dei servizi.
14.
Esso prevede così, all’art. 36, che la libera circolazione dei lavoratori tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la Repubblica di Turchia
verrà realizzata gradualmente conformemente ai principi enunciati all’art. 12 dell’Accordo di associazione, tra la fine del
dodicesimo e del ventiduesimo anno successivi all’entrata in vigore dell’Accordo medesimo, con le modalità stabilite dal consiglio
di associazione.
15.
All’art. 59, esso dispone inoltre quanto segue:
«Nei settori coperti dal presente protocollo, la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che
gli [OSCURATO:PERSONA] membri si accordano reciprocamente in virtù del trattato che istituisce la Comunità».
3. La decisione n. 1/80
16.
La decisione n. 1/80, secondo il suo terzo ‘considerando’, è intesa a migliorare la situazione giuridica dei lavoratori e
dei loro familiari nel settore sociale, rispetto al regime istituito con la decisione del consiglio di associazione 20 dicembre
1976, n. 2/76.
17.
Tale decisione n. 2/76 si presentava come una prima tappa nell’attuazione dell’art. 12 dell’Accordo di associazione e dell’art. 36
del [OSCURATO:PERSONA] addizionale. Essa prevedeva, a favore dei lavoratori, un diritto progressivo di accesso all’impiego nello Stato
membro ospitante, nonché, a favore dei figli di tali lavoratori, il diritto di accedere in tale Stato all’istruzione in generale (
10
).
18.
L’art. 6 della decisione n. 1/80 definisce i diritti dei lavoratori turchi nello Stato membro ospitante e l’art. 7 i diritti
dei familiari di tali lavoratori nello Stato in questione.
19.
I diritti conferiti dall’art. 6 della decisione n. 1/80 hanno carattere progressivo in funzione della durata del periodo in
cui il lavoratore ha svolto un impiego regolare nello Stato membro ospitante. L’art. 6 dispone così che:
«1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco,
inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
– rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro,
se dispone di un impiego;
– candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di
collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di
regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità;
– libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego.
2. Le ferie annuali e le assenze per maternità, infortunio sul lavoro, o malattia di breve durata sono assimilate ai periodi
di regolare impiego. I periodi di involontaria disoccupazione, debitamente constatati dalle autorità competenti, e le assenze
provocate da malattie di lunga durata, pur senza essere assimilate a periodi di regolare impiego, non pregiudicano i diritti
acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore.
(…)».
20.
L’art. 7 della decisione n. 1/80 distingue tra, da un lato, i familiari del lavoratore che sono stati autorizzati a raggiungere
quest’ultimo nello Stato membro ospitante e hanno soggiornato in tale Stato per un certo periodo e, dall’altro, i figli di
tale lavoratore che hanno conseguito una formazione professionale nello Stato membro di cui trattasi. Tale articolo così recita:
«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno
Stato membro:
– hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità, a qualsiasi offerta
di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni,
– beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque
anni.
I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente
dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un’attività nello Stato
membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d’impiego in tale Stato membro».
21.
L’art. 14 della decisione n. 1/80 definisce i limiti cui può essere assoggettato l’esercizio di tali diritti. Il n. 1 di tale
disposizione prevede quanto segue:
«Le disposizioni della presente sezione vengono applicate fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico,
di sicurezza e di sanità pubbliche».
22.
Fino ad ora il consiglio di associazione non ha adottato alcuna misura al fine di eliminare progressivamente le restrizioni
alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.
B –
La giurisprudenza
23.
La portata dei diritti conferiti dall’art. 7 della decisione n. 1/80 ai familiari di un lavoratore turco ha dato origine a
varie sentenze, i cui principi più pertinenti ai fini del presente procedimento possono essere riassunti come segue.
24.
È pacifico, anzitutto, che le disposizioni dell’art. 7, primo e secondo comma, della decisione n. 1/80, al pari di quelle
dell’art. 6, n. 1, della medesima decisione, hanno effetto diretto negli [OSCURATO:PERSONA] membri. I cittadini turchi che soddisfano le
condizioni prescritte da tali disposizioni possono quindi far valere direttamente i diritti loro conferiti da queste ultime (
11
).
25.
Discende inoltre da tale giurisprudenza che i diritti di accesso al lavoro, previsti dai primi due commi dell’art. 7 della
decisione n. 1/80, presentano due aspetti.
26.
Da un lato, il godimento di tali diritti è subordinato a varie condizioni.
27.
Anzitutto, occorre possedere la qualità di «familiare» di un lavoratore turco. Tale nozione va interpretata mediante riferimento
all’interpretazione della stessa nozione che figura all’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1612/68, per quanto riguarda i lavoratori
cittadini di uno Stato membro della Comunità (
12
).
28.
Inoltre, i diritti di accesso all’occupazione previsti dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, sono subordinati
alla condizione che il familiare del lavoratore turco abbia soggiornato con tale lavoratore per almeno tre anni. Questa condizione
di residenza comune risponde alla finalità di consentire il ricongiungimento della famiglia del suddetto lavoratore nello
Stato ospitante.
29.
Parimenti, il diritto di accesso all’occupazione conferito al figlio di un lavoratore turco dall’art. 7, secondo comma, della
decisione n. 1/80 è subordinato alla condizione che tale lavoratore abbia legalmente esercitato un’attività nello Stato membro
ospitante per almeno tre anni e che il figlio abbia conseguito in tale Stato una formazione professionale.
30.
D’altro canto, a decorrere dal momento in cui si realizzano tali condizioni, l’art. 7, primo e secondo comma, della decisione
n. 1/80 conferisce ai familiari del lavoratore turco diritti autonomi di accesso al lavoro nello Stato membro ospitante, che
sono intesi a consentirgli di consolidare la sua posizione in tale Stato (
13
) e sono indipendenti dal mantenimento di tali condizioni.
31.
Infatti, la Corte ha dichiarato che il diritto di rispondere nello Stato membro ospitante a qualsiasi offerta di lavoro, previsto
da queste ultime disposizioni, non viene meno quando il lavoratore turco, da cui tale diritto è derivato, abbia cessato di
essere inserito nel regolare mercato del lavoro del suddetto Stato (
14
). Tale diritto perdura dopo il ritorno del lavoratore al suo paese d’origine. Ne consegue che il vantaggio conferito da tali
disposizioni non è riservato ai figli minorenni o ai figli maggiorenni di tale lavoratore ancora a carico di quest’ultimo.
Secondo costante giurisprudenza, l’art. 7, primo e secondo comma, della decisione n. 1/80 si applica anche ai figli maggiorenni
del medesimo lavoratore che conducano una vita indipendente (
15
).
32.
Inoltre, i diritti di accesso all’occupazione nello Stato membro ospitante, conferiti dalle suddette disposizioni, implicano
l’esistenza di un correlato diritto di soggiorno (
16
). La Corte ha costantemente dichiarato che, in mancanza di tale diritto di soggiorno, i suddetti diritti di accesso al lavoro
sarebbero privi di qualsiasi effetto utile (
17
). Ne consegue che, quando il familiare di un lavoratore turco soddisfa le condizioni prescritte dall’art. 7, primo o secondo
comma, della decisione n. 1/80, per rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro ospitante, le autorità di
tale Stato non possono più adottare misure relative al soggiorno dell’interessato atte ad ostacolare l’esercizio dei diritti
conferiti a quest’ultimo direttamente dall’ordinamento giuridico comunitario.
33.
Infine, la giurisprudenza ha precisato in quali condizioni tali diritti possono essere assoggettati a restrizioni. Essi possono
essere limitati, da un lato, quando l’interessato abbia lasciato il territorio dello Stato membro ospitante per un periodo
di tempo non trascurabile e senza un motivo legittimo (
18
). In questo caso, l’interessato perde, in linea di principio, lo status giuridico che aveva acquisito in forza dell’art. 7,
primo o secondo comma, della decisione n. 1/80, in quanto ha spezzato egli stesso i vincoli che lo univano a tale Stato membro.
34.
D’altro canto, i suddetti diritti possono anche essere limitati, in forza dell’art. 14 della decisione n. 1/80, quando l’interessato
costituisca un pericolo reale e grave per l’ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubblica (
19
). Alla portata della deroga prevista da tale disposizione va data la medesima interpretazione elaborata per quella di cui
all’art. 39, n. 3, CE, riguardante i lavoratori cittadini comunitari, che è redatta in termini quasi identici. Ne consegue
che i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica devono essere fondati sul comportamento
personale dell’interessato e che tale comportamento deve costituire una minaccia attuale per la società (
20
).
35.
Queste due condizioni, in cui l’interessato può perdere il beneficio dei diritti conferitigli dall’art. 7, primo o secondo
comma, della decisione n. 1/80, sono state definite come condizioni di carattere limitativo. Tale impostazione è stata adottata
nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata (
21
). Essa è stata espressamente ripresa nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citate, in cui si poneva la questione se l’interessato
avesse perduto i diritti conferitigli dal citato art. 7, primo o secondo comma, a seguito di una condanna penale.
36.
Così, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, la Corte ha respinto la tesi del governo tedesco secondo cui si potrebbero perdere
i diritti di accesso al lavoro e di soggiorno a seguito di una condanna a una pena detentiva, seguita da una cura disintossicante,
in quanto, durante il periodo di detenzione e la cura disintossicante, l’interessato non sarebbe più stato disponibile sul
mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.
37.
La Corte ha dichiarato che, in tal caso, l’interessato, se non ha lasciato il territorio del suddetto Stato per un periodo
significativo e senza motivi legittimi, può perdere i diritti conferitigli dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80
solo per effetto dell’art. 14 della stessa (
22
).
38.
Il carattere limitativo delle due condizioni menzionate è stato ulteriormente confermato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, cui
il giudice del rinvio fa segnatamente riferimento.
39.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è un cittadino turco che è stato autorizzato a raggiungere i genitori in Germania all’età di quindici anni.
Egli ha conseguito una formazione professionale in tale Stato membro e vi ha esercitato un’attività di lavoro subordinato
presso lo stesso datore di lavoro per cinque anni. Egli era in possesso di un titolo di soggiorno di durata illimitata in
tale Stato.
40.
Resosi colpevole di commercio illecito di stupefacenti per quantitativi non trascurabili, l’interessato è stato arrestato
e detenuto in custodia preventiva e condannato a una pena privativa della libertà della durata di tre anni alla quale è stato
imputato il periodo di detenzione preventiva.
41.
Dopo avere espiato una parte della pena, egli ha beneficiato di una sospensione della stessa, al fine di sottoporsi a una
terapia di disintossicazione di lunga durata, che è terminata con esito positivo. La durata di detta terapia è stata imputata
alla pena inflitta la cui restante durata è stata sospesa condizionalmente. Dalla fine della sua cura il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato
presso suo padre in Germania.
42.
Le autorità tedesche ne hanno ordinato l’espulsione immediata, conformemente alla normativa nazionale, secondo la quale uno
straniero definitivamente condannato a una pena detentiva di almeno tre anni senza il beneficio della sospensione condizionale
per infrazione alla legge sugli stupefacenti deve essere obbligatoriamente espulso.
43.
Il giudice del rinvio interessato, adito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso contro la decisione di espulsione, ha sollevato varie
questioni pregiudiziali dirette a consentirgli di valutare la compatibilità di tale decisione con la decisione n. 1/80.
44.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, la Corte ha anzitutto precisato che la situazione dell’interessato, anche se quest’ultimo
ha lavorato per cinque anni presso lo stesso datore di lavoro nello Stato membro ospitante, dev’essere considerata rientrante
nell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, che costituisce una
lex specialis
a favore dei familiari dei lavoratori turchi.
45.
La Corte ha confermato che i diritti di accesso al lavoro e di soggiorno, conferiti dalla menzionata disposizione, prescindono
dalla circostanza che, al momento controverso, l’interessato sia maggiorenne e non conviva con la famiglia, ma conduca un’esistenza
autonoma dal lavoratore nello Stato membro di cui trattasi (
23
).
46.
La Corte ha inoltre confermato che tali diritti possono essere messi in discussione dalle autorità dello Stato membro ospitante
solo in due casi, vale a dire quando la presenza del lavoratore migrante turco nel territorio dello Stato membro ospitante
costituisce un pericolo grave ed effettivo per l’ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubbliche, o se l’interessato ha
lasciato il territorio di tale Stato per un periodo significativo e senza giustificato motivo (
24
).
47.
La Corte ne ha dedotto che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, non consente che, a seguito di una condanna a una
pena detentiva, anche di più anni e inizialmente pronunciata senza la sospensione condizionale, cui ha fatto seguito una terapia
di disintossicazione di lunga durata, i diritti conferiti da tale disposizione a un cittadino turco nella situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA]
vengano limitati a causa della prolungata assenza del detto cittadino dal mercato del lavoro.
48.
A tale proposito, essa ha rilevato che il primo e il secondo trattino del primo comma del menzionato art. 7 concedono ai familiari
di un lavoratore turco un diritto a un lavoro, ma non impongono loro alcun obbligo di svolgere un’attività dipendente, quale
prevista dall’art. 6, n. 1, della medesima decisione (
25
).
49.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, la Corte ha dichiarato che la giurisprudenza secondo cui, in caso di condanna penale, i diritti
di accesso al lavoro e di soggiorno conferiti dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, possono essere limitati solo
alle due condizioni menzionate era applicabile anche alla situazione dei figli di lavoratori turchi rientranti nell’ambito
di applicazione dell’art. 7, secondo comma, della suddetta decisione (
26
).
50.
In nessuna delle sentenze citate si è fatto espressamente riferimento all’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale.
II –
Fatti e procedimento della controversia principale
51.
La controversia principale, che ha indotto il giudice del rinvio a mettere in discussione la giurisprudenza sopra ricordata
in relazione al limite stabilito dall’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, è la seguente.
52.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è un cittadino turco, nato il 30 settembre 1973. Nel 1982, egli ha raggiunto i genitori in Germania, dove questi
ultimi hanno svolto un’attività di lavoro subordinato, il padre dal 1980 al 1986 e la madre dal 1971 al 1995.
53.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha compiuto gli studi in Germania, prima in una scuola elementare dal 1982 al 1988 e successivamente in una
scuola professionale, dall’agosto 1988 al luglio 1990. Egli ha terminato gli studi nel 1991 conseguendo la «mittlere Reife»
(diploma di studi secondari di livello medio inferiore). Nel settembre 2001, ha inoltre iniziato una formazione in vista della
propria riqualificazione come autista professionale addetto al trasporto di merci e persone.
54.
Tra il 1991 e il 2005, l’interessato è stato occupato in qualità di lavoratore subordinato, presso diversi datori di lavoro,
o di lavoratore autonomo. La durata della sua attività alle dipendenze del medesimo datore di lavoro è sempre stata inferiore
a un anno. Nel gennaio 2005, egli ha iniziato una nuova attività di lavoro subordinato.
55.
Nel 1990 gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno in Germania, di durata illimitata. Nell’autunno 1994 egli ha cessato
di vivere con i genitori e ha costituito una famiglia propria. La moglie, anch’essa cittadina turca, l’ha raggiunto nel febbraio
2002.
56.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è reso colpevole di vari reati. Egli è stato condannato a pene pecuniarie negli anni 1994, 1996, 1998, nonché
nel febbraio e nell’agosto 2002. Il 13 dicembre 2002 è stato condannato a una pena detentiva di 2 anni, 8 mesi e 2 settimane
per introduzione clandestina di stranieri a titolo professionale nell’ambito di un gruppo organizzato.
57.
Il 24 novembre 2003 è stato emesso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] un provvedimento di espulsione di durata illimitata. Il suo
ricorso contro tale provvedimento è stato respinto dal [OSCURATO:PERSONA] con decisione 15 settembre 2004. Egli
ha impugnato quest’ultima decisione il 5 ottobre 2004 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA].
58.
Tale giudice ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale con ordinanza
17 agosto 2005, pervenuta alla Cancelleria della Corte in data 26 agosto 2005.
III –
Le questioni pregiudiziali
59.
Nella sua decisione di rinvio pregiudiziale 17 agosto 2005, il [OSCURATO:PERSONA] constata che il provvedimento
di espulsione controverso è stato adottato in conformità del diritto nazionale. Il suddetto giudice, tuttavia, s’interroga
sulla conformità di tale decisione con le disposizioni della decisione n. 1/80.
60.
Esso rileva che il sig. [OSCURATO:PERSONA], cui sono applicabili le disposizioni dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, non
ha perduto i diritti conferiti da tali disposizioni per uno dei due motivi indicati dalla giurisprudenza. A tale proposito,
il suddetto giudice afferma che l’interessato non ha lasciato il territorio tedesco per un lungo periodo e senza giustificato
motivo. Esso rileva inoltre che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non rappresenta neanche una minaccia attuale per l’ordine pubblico ai sensi
dell’art. 14 della decisione n. 1/80, ma si domanda se questi due motivi siano esaustivi.
61.
Alla luce di tali considerazioni, nella decisione di rinvio pregiudiziale 17 agosto 2005, il [OSCURATO:PERSONA]
chiedeva, in primo luogo, se un cittadino turco che si sia ricongiunto ai genitori in Germania perda il diritto di soggiorno
conferitogli dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 qualora, dopo il compimento del ventunesimo anno di età, non
abiti più con i suoi genitori e non sia più a loro carico, salvo i casi previsti dall’art. 14 di tale decisione e in caso
di abbandono dello Stato membro ospitante per un periodo di tempo significativo e senza giustificati motivi.
62.
In secondo luogo, lo stesso giudice sollevava la seguente questione, per l’ipotesi in cui la Corte risolvesse in senso affermativo
la prima questione:
«Se il detto cittadino turco, nonostante la perdita dello status giuridico di cui all’art. 7, primo comma, secondo trattino,
della decisione n. 1/80, goda di una tutela speciale contro l’espulsione ai sensi dell’art. 14 della decisione n. 1/80, qualora,
dopo la cessazione della convivenza familiare con i suoi genitori, egli abbia svolto attività lavorative dipendenti in maniera
irregolare, senza aver acquisito uno status giuridico autonomo ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 a seguito
della sua qualità di lavoratore, e qualora abbia svolto per vari anni esclusivamente un’attività lavorativa indipendente».
63.
Il 21 settembre 2005, il [OSCURATO:PERSONA], dopo avere preso conoscenza della sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, ha sostituito
la prima questione pregiudiziale con la seguente questione:
«Se sia compatibile con l’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale (…) il fatto che un cittadino turco, trasferitosi da bambino
ai fini del ricongiungimento familiare presso i suoi genitori, lavoratori subordinati nella Repubblica federale di Germania,
non perda il suo diritto di soggiorno derivato dal diritto di rispondere a qualsiasi offerta di impiego di cui all’art. 7,
primo comma, secondo trattino, della decisione (…) n. 1/80 – tranne nei casi previsti dall’art. 14 della decisione n. 1/80
e in caso di abbandono dello Stato membro ospitante per un periodo di tempo significativo e senza motivi legittimi – anche
qualora, dopo il compimento del ventunesimo anno di età, egli non abiti più con i suoi genitori e non sia più a loro carico».
64.
Il suddetto giudice ha inoltre chiesto alla Corte di risolvere, se del caso, la seconda questione sollevata nella decisione
di rinvio 17 agosto 2005.
65.
Nell’ordinanza rettificativa 21 settembre 2005, il giudice del rinvio afferma di interrogarsi sulla compatibilità della giurisprudenza
suffragata dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, con l’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, per i seguenti motivi.
66.
A suo parere, l’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale implica che i lavoratori turchi non beneficino, in forza della decisione
n. 1/80, di diritti più ampi rispetto a quelli conferiti dal Trattato ai cittadini comunitari. Orbene, ammettere che si possa
perdere il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, fondato sull’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, solo
per i due motivi indicati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, equivarrebbe ad accordare ai familiari di un cittadino turco un
trattamento più favorevole di quello previsto dal Trattato a favore dei familiari di un lavoratore comunitario.
67.
A tale proposito, il [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68, il diritto
dei figli di un lavoratore cittadino comunitario di soggiornare con quest’ultimo è a tempo determinato (
27
). Pertanto, riconoscere al sig. [OSCURATO:PERSONA] il diritto di avvalersi dei diritti conferiti dall’art. 7, primo comma, della decisione
n. 1/80 quando ha 31 anni, non convive più con i genitori e non è più a loro carico equivarrebbe a privilegiarlo rispetto
al figlio di un cittadino comunitario che non possieda tale qualità.
68.
Secondo il [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della valutazione della portata dell’art. 7 della decisione n. 1/80,
non occorre prendere in considerazione il fatto che i figli di cittadini comunitari hanno il diritto di restare nel territorio
dello Stato membro ospitante in forza delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone o di
altri diritti conferiti dal medesimo Trattato. Il confronto tra le due situazioni in esame andrebbe effettuato esclusivamente
alla luce dei diritti conferiti dalla qualità di «familiare».
IV –
Analisi
A –
Osservazioni preliminari
69.
I governi italiano e del [OSCURATO:PERSONA] s’interrogano sulla questione se la situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] rientri nell’ambito di
applicazione dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, come presuppone il giudice del rinvio, oppure in quello del
secondo comma della medesima disposizione.
70.
È vero che la situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] può essere descritta come quella di un cittadino turco che, in qualità di figlio di
una coppia di lavoratori migranti turchi inseriti nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, è stato autorizzato
a raggiungerli nel territorio di tale Stato a scopo di ricongiungimento familiare. È inoltre pacifico che l’interessato ha
soggiornato regolarmente con i genitori per almeno cinque anni.
71.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] soddisfa quindi tutte le condizioni richieste per beneficiare dei diritti di libero accesso all’impiego e di
soggiorno conferiti dall’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80.
72.
Tuttavia, i menzionati governi sollevano la questione se al sig. [OSCURATO:PERSONA] non sia applicabile semmai l’art. 7, secondo comma,
della decisione n. 1/80, che riguarda la situazione dei figli di lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale
nello Stato membro ospitante, dato che l’interessato, da un lato, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio,
ha compiuto gli studi in una scuola professionale dal 6 agosto 1988 al 15 luglio 1990, e, dall’altro, ha iniziato una formazione
come conducente di autocarri nel settembre 2001.
73.
La nozione di «formazione professionale», di cui all’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, non è definita in tale
decisione. Il suo contenuto non è stato precisato neanche dalla Corte. Tuttavia, quest’ultima ha definito l’obiettivo perseguito
dalla disposizione di cui tale nozione fa parte. Secondo la Corte, l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 riserva
un trattamento particolare ai figli dei lavoratori turchi, in quanto mira ad agevolare il loro ingresso nel mercato del lavoro
dopo il compimento di una formazione professionale, al fine di realizzare gradualmente la libera circolazione dei lavoratori,
conformemente all’obiettivo della detta decisione (
28
).
74.
Considerato tale obiettivo, ritengo che la nozione di «formazione professionale» di cui all’art. 7, secondo comma, della decisione
n. 1/80 debba essere oggetto di un’interpretazione equiparabile a quella della stessa nozione di cui all’art. 150 CE, dato
che queste due disposizioni perseguono scopi analoghi. Infatti, l’art. 150 CE affida alla Comunità il compito di completare
l’azione degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di formazione professionale al fine, in particolare, di facilitare l’inserimento e
il reinserimento professionale sul mercato del lavoro.
75.
La Corte ha elaborato un’interpretazione estensiva della nozione di «formazione professionale» contemplata dal Trattato. Infatti,
secondo la giurisprudenza, rientra in tale nozione qualsiasi forma di insegnamento che prepari ad una qualificazione per una
determinata professione, un determinato mestiere o una determinata attività, o che conferisca la particolare idoneità ad esercitare
tale professione, tale mestiere o tale attività, qualunque sia l’età ed il livello di preparazione degli alunni o degli studenti,
ed anche se il programma d’insegnamento comprende altresì materie di carattere generale (
29
).
76.
Spetta al giudice nazionale, che ha competenza esclusiva a valutare i fatti della controversia principale, accertare se si
debba ritenere che l’interessato abbia conseguito una formazione professionale nello Stato membro ospitante, ai sensi dell’art. 7,
secondo comma, della decisione n. 1/80, per avere compiuto gli studi in una scuola professionale dal 6 agosto 1988 al 15 luglio
1990 o in considerazione della formazione come conducente di autocarri iniziata a partire dal settembre 2001.
77.
Tuttavia, la questione se all’interessato sia applicabile il primo o il secondo comma dell’art. 7 della decisione n. 1/80
non è pertinente ai fini dell’esame della prima questione sollevata dal giudice del rinvio.
78.
Abbiamo visto, infatti, che se pure i due commi dell’art. 7 della decisione n. 1/80 differiscono in parte per le condizioni
di applicazione, i diritti da essi conferiti al figlio di un lavoratore turco, in sostanza, e le condizioni in cui si possano
perdere tali diritti sono identiche. Si tratta, in entrambi i casi, di diritti autonomi di accesso al lavoro e di soggiorno
che, secondo la giurisprudenza, perdurano quando l’interessato abbia compiuto il 21° anno di età e conduca una vita indipendente
e possono essere perduti solo per effetto dell’art. 14 della decisione n. 1/80 o in caso di allontanamento prolungato e senza
giustificato motivo dallo Stato membro ospitante.
79.
Poiché il giudice del rinvio interroga la Corte in merito alla compatibilità della portata dei diritti così conferiti dall’art. 7
della decisione n. 1/80 con l’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, la risposta a tale questione non può essere diversa a seconda
che all’interessato sia applicabile il primo o il secondo comma della decisione n. 1/80.
80.
Esaminerò quindi le questioni sollevate dal giudice del rinvio sulla base del suo postulato secondo cui la situazione del
sig. [OSCURATO:PERSONA] rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80.
B –
Sulla prima questione pregiudiziale
81.
Con la prima questione, il giudice del rinvio vuole sapere se la giurisprudenza relativa alle condizioni in cui possono essere
limitati i diritti del figlio maggiorenne di un lavoratore turco, conferiti dall’art. 7, primo comma, secondo trattino, della
decisione n. 1/80, non violi il limite posto dal [OSCURATO:PERSONA] addizionale. Il giudice
a quo
chiede, in sostanza, se sia compatibile con l’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale la giurisprudenza secondo cui un cittadino
turco, trasferitosi da bambino nel territorio di uno Stato membro ai fini del ricongiungimento familiare, perde il diritto
di soggiorno in tale Stato, corollario del diritto di libero accesso a qualsiasi attività dipendente di sua scelta, conferitogli
dall’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, solo in due ipotesi, vale a dire i casi previsti dall’art. 14
della menzionata decisione, o qualora abbandoni il territorio dello Stato membro ospitante per un periodo di tempo significativo
e senza giustificato motivo, anche nel caso in cui abbia un’età pari o superiore a 21 anni e non sia più a carico dei genitori.
82.
I governi tedesco, italiano e del [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la giurisprudenza citata è in contrasto con il suddetto art. 59,
in quanto la portata dei diritti conferiti dall’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 al figlio di
un lavoratore turco dovrebbe essere la stessa di quella dei diritti di cui beneficia il figlio di un lavoratore comunitario
sul fondamento degli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1612/68 (
30
). Secondo i suddetti governi, poiché tali disposizioni riguardano solo i figli minori di 21 anni o a carico, un figlio di
nazionalità turca di età superiore a 21 anni e che non sia più a carico dei genitori nello Stato membro ospitante non beneficerebbe
più dei diritti di accesso all’impiego e di soggiorno sanciti dalla decisione n. 1/80.
83.
A tale proposito, i menzionati governi fanno riferimento alla tesi sostenuta dall’avvocato generale Geelhoed nelle conclusioni
relative alla causa Ayaz (
31
), che proponeva di interpretare come segue i diritti conferiti al figlio di un lavoratore turco dall’art. 7, primo comma,
della decisione n. 1/80. Secondo l’avvocato generale, occorre distinguere tre casi:
– il figlio maggiorenne resta a carico del lavoratore, ad esempio qualora studi a spese dei genitori: in tale caso continua
a rientrare nel campo di applicazione dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80;
– il figlio è inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro: allora deriva diritti autonomi dall’art. 6 della
medesima decisione;
– il figlio non lavora ancora e non è a carico del lavoratore: in questa situazione e dopo la scadenza di un termine ragionevole
per cercare lavoro il figlio, in linea di principio, perde i diritti conferitigli dalla decisione n. 1/80 e spetta al diritto
nazionale disciplinare il suo accesso all’occupazione.
84.
Secondo questa tesi, l’art. 7 della decisione n. 1/80 conferirebbe al figlio di un lavoratore turco solo i diritti derivanti
dalla sua situazione di familiare di tale lavoratore, che verrebbero meno quando egli compie il 21° anno di età e non è più
a carico del lavoratore in questione.
85.
I menzionati governi si richiamano inoltre alla sentenza Ayaz, citata, in cui la Corte ha dichiarato che la nozione di «familiare»,
di cui all’art. 7 della decisione n. 1/80, ha una portata identica alla medesima nozione di cui all’art. 10, n. 1, del regolamento
n. 1612/68.
86.
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la giurisprudenza è in contrasto con l’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale anche per
il seguente motivo.
87.
Esso rammenta che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, la Corte ha interpretato il primo e il secondo trattino del primo comma
del detto art. 7 nel senso che essi concedono ai familiari di un lavoratore turco un diritto al lavoro, ma non impongono loro
alcun obbligo di svolgere un’attività dipendente quale prevista dall’art. 6, n. 1, della menzionata decisione. Secondo il
suddetto governo, tale giurisprudenza, combinata con quella relativa alle due condizioni in cui possono essere limitati i
diritti conferiti dall’art. 7 della decisione n. 1/80, attribuisce ai familiari di un lavoratore turco diritti più ampi di
quelli di cui beneficiano i familiari di un lavoratore comunitario e gli stessi lavoratori comunitari.
88.
Pertanto, per quanto riguarda i familiari di un lavoratore comunitario, essi non disporrebbero di un diritto generale a soggiornare
indefinitamente nel territorio dello Stato membro ospitante.
89.
A tale riguardo, il governo del [OSCURATO:PERSONA] ricorda che essi possono ottenere il diritto di continuare a soggiornare in via
permanente in tale Stato alle condizioni enunciate agli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) della Commissione n. 1251/70 (
32
) e che si applicano condizioni analoghe quando il cittadino comunitario abbia esercitato attività autonome.
90.
Tale governo rileva che neanche la direttiva 2004/38 crea un siffatto diritto di portata generale.
91.
Il menzionato governo fa valere che l’art. 6 di tale direttiva prevede un diritto di soggiorno per i cittadini dell’Unione
e i loro familiari per un periodo di soli tre mesi e che, oltre tale periodo, il diritto in questione è subordinato alla condizione
di essere un familiare di un lavoratore subordinato o autonomo (
33
), o alle altre condizioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. b)-d), della suddetta direttiva (
34
).
92.
Il medesimo governo afferma che un familiare di un cittadino comunitario può beneficiare di un diritto di soggiorno a titolo
personale dopo la partenza o il decesso di quest’ultimo alle condizioni previste dall’art. 12 della direttiva 2004/38 qualora
risponda egli stesso alle condizioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. a)-d), o acquisisca un diritto di soggiorno permanente.
Esso rileva che tale diritto di soggiorno permanente è riconosciuto, salvo casi particolari, ai cittadini dell’Unione che
abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio dello Stato membro ospitante in questione,
nonché ai loro familiari che abbiano soggiornato con lui per lo stesso periodo (
35
).
93.
Per quanto riguarda il diritto di soggiorno di un lavoratore comunitario, il governo del [OSCURATO:PERSONA] ricorda che tale diritto
è subordinato all’esercizio di un’attività salariata. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, tale diritto di soggiorno
può perdurare solo in determinate condizioni, quali la ricerca di un nuovo impiego, e per un periodo limitato. Pertanto, neanche
un cittadino comunitario beneficerebbe di un diritto generale a restare indefinitamente nel territorio di un altro Stato membro
al fine di occuparvi un impiego a una data successiva, di sua scelta (
36
).
94.
Contrariamente ai governi tedesco, italiano e del [OSCURATO:PERSONA], la Commissione sostiene che la giurisprudenza della Corte relativa
alla portata dei diritti conferiti al figlio di un lavoratore turco dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 non
è in contrasto con le disposizioni dell’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale.
95.
Condivido l’analisi della Commissione. Per giustificare questa tesi, esporrò in primo luogo, i motivi per cui l’efficacia
nel tempo dei diritti conferiti dall’art. 7 della decisione n. 1/80 al figlio di un lavoratore turco vada stabilita, a mio
parere, non già facendo riferimento esclusivamente agli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1612/68, ma anche tenendo conto delle
norme del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori.
96.
Illustrerò, in secondo luogo, come la giurisprudenza relativa alla portata dei diritti conferiti dall’art. 7 della decisione
n. 1/80 al figlio di un lavoratore turco non lo collochi, in generale, in una situazione più favorevole di quella di un lavoratore
comunitario.
97.
Vedremo, in terzo luogo, che, nelle specifiche circostanze della causa principale, la giurisprudenza relativa alle condizioni
in cui si possono limitare i diritti conferiti dall’art. 7 della decisione n. 1/80 non ha l’effetto di conferire a un cittadino
turco che si trovi nella situazione particolare del sig. [OSCURATO:PERSONA] diritti più ampi di quelli di cui beneficerebbe un lavoratore
comunitario.
1. Portata dei diritti conferiti dall’art. 7 della decisione n. 1/80 da stabilirsi non solo sulla base degli artt. 10 e 11 del
regolamento n. 1612/68, ma anche tenendo conto delle norme del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori
98.
Ritengo che la tesi dei governi tedesco, italiano e del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’efficacia nel tempo dei diritti conferiti
dall’art. 7 della decisione n. 1/80 al figlio di un lavoratore turco dev’essere identica a quella dei diritti conferiti al
figlio di un lavoratore comunitario dagli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1612/68, non possa essere accolta, per i seguenti
motivi.
99.
Anzitutto, questa interpretazione molto restrittiva dei diritti conferiti dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80
non trova fondamento nel testo delle disposizioni pertinenti.
100.
Infatti, è pacifico che l’art. 7 della decisione n. 1/80 non contiene alcuna indicazione nel senso che esso conferirebbe al
figlio di un lavoratore turco solo diritti derivanti dalla sua situazione di familiare di tale lavoratore, che verrebbero
meno quando il figlio abbia compiuto il 21° anno di età e conduca una vita autonoma.
101.
Lo stesso vale per l’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale. Infatti, tale articolo si limita a disporre, in termini molto generali,
che, nei settori coperti dal [OSCURATO:PERSONA], la «Repubblica di Turchia» non può beneficiare di un trattamento più favorevole di
quello che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si accordano reciprocamente in virtù del Trattato che istituisce la Comunità.
102.
È vero che non sembra contestabile che tale disposizione, benché menzioni solo la «Repubblica di Turchia», debba essere interpretata
nel senso che fissa un limite alla portata dei diritti che possono essere conferiti ai cittadini turchi in forza del [OSCURATO:PERSONA]
addizionale. Il settore della circolazione delle persone tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la Turchia è coperto dal [OSCURATO:PERSONA], dato
che è oggetto delle disposizioni del relativo titolo II, e segnatamente dell’art. 36.
103.
Rilevo inoltre che la decisione n. 1/80 è intesa ad attuare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori tra gli
[OSCURATO:PERSONA] membri e la Turchia, prevista dall’art. 12 dell’Accordo di associazione e dall’art. 36 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, vale
a dire ispirandosi alle norme del Trattato relative a tale libertà fondamentale. È inoltre pacifico che il potere decisionale
del consiglio di associazione dev’essere esercitato nei limiti delle competenze ad esso attribuite.
104.
Da tali elementi si può quindi desumere che, ai sensi dell’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, i diritti conferiti dalla decisione
n. 1/80 ai cittadini turchi complessivamente considerati, ossia i lavoratori e i loro familiari, non possono essere più ampi
di quelli di cui beneficiano i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri e i loro familiari sul fondamento delle disposizioni del Trattato
relative alla libera circolazione dei lavoratori, cui le [OSCURATO:PERSONA] dell’associazione hanno convenuto di ispirarsi.
105.
Tuttavia, ritengo che dalla genericità dei termini impiegati all’art. 59 del menzionato [OSCURATO:PERSONA] non si possa desumere che
la portata dei diritti conferiti al figlio di un lavoratore turco dall’art. 7 della decisione n. 1/80 debba essere stabilita
unicamente sulla base degli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1612/68, per cui tali diritti dovrebbero venir meno quando il
figlio compia il 21° anno di età e conduca una vita autonoma.
106.
Inoltre, tale interpretazione della portata dell’art. 7 della decisione n. 1/80 si porrebbe in contrasto con il sistema istituito
da tale decisione. Infatti, l’art. 6, n. 1, della stessa dispone espressamente che tale disposizione è intesa ad essere applicata
«[f]atte salve le disposizioni dell’articolo 7».
107.
Come la Corte ha dichiarato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata (
37
), da queste parole risulta chiaramente che l’art. 7 della decisione n. 1/80 costituisce una lex specialis per i familiari
di un lavoratore turco. Pertanto, l’art. 6 di tale decisione è destinato a trovare applicazione solo se l’interessato non
può far valere i diritti conferiti dall’art. 7, primo o secondo comma, della decisione in questione.
108.
La tesi secondo cui il figlio di un lavoratore turco non rientrerebbe più nell’ambito di applicazione dell’art. 7 della decisione
n. 1/80 qualora avesse compiuto il 21° anno di età e conducesse una vita autonoma, e potrebbe essere soggetto, se del caso,
solo all’applicazione dell’art. 6 della decisione, è incompatibile con il carattere sussidiario di quest’ultima disposizione.
109.
Infine, ritengo che la tesi sostenuta dai governi tedesco, italiano e del [OSCURATO:PERSONA] sia contraria agli obiettivi del [OSCURATO:PERSONA]
addizionale, di cui l’art. 59 fa parte.
110.
Come si è visto, il [OSCURATO:PERSONA] addizionale dispone, all’art. 36, che la libera circolazione dei lavoratori tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri
e la Turchia dev’essere realizzata gradualmente tra la fine del dodicesimo e del ventiduesimo anno dall’entrata in vigore
dell’Accordo di associazione, ispirandosi alle disposizioni del Trattato relative a tale libertà di circolazione. È altresì
pacifico che l’Accordo di associazione ha lo scopo di rendere effettivamente realizzabile l’adesione della Repubblica di Turchia
all’Unione europea.
111.
Dall’esame delle disposizioni del regolamento n. 1612/68, adottate per l’applicazione delle norme del Trattato relative alla
libera circolazione dei lavoratori, si evince che il legislatore comunitario ha previsto che l’esercizio effettivo di tale
libertà di circolazione da parte dei cittadini comunitari presupponeva che fosse loro garantito non solo il diritto al ricongiungimento
familiare nello Stato membro ospitante, ma anche l’integrazione dei loro familiari in tale Stato.
112.
Conformemente al quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1612/68 e come la Corte ha ricordato a più riprese, l’integrazione
ottimale della famiglia di un lavoratore comunitario nello Stato membro ospitante è necessaria affinché la libertà di circolazione
dei lavoratori, sancita dal Trattato, possa essere esercitata in condizioni obiettive di libertà e dignità (
38
).
113.
Il regolamento n. 1612/68 garantisce quindi, all’art. 10, il diritto del coniuge del lavoratore e dei loro discendenti minori
di 21 anni o a loro carico di stabilirsi con il lavoratore. Esso riconosce inoltre, all’art. 11, il diritto per i suddetti
familiari di tale lavoratore di accedere a qualsiasi attività subordinata sul territorio dello Stato membro ospitante in cui
quest’ultimo è occupato. Infine, esso conferisce ai figli del menzionato lavoratore, all’art. 12, il diritto di compiere gli
studi nello Stato membro ospitante nelle stesse condizioni di cui beneficiano i cittadini di tale Stato.
114.
Il diritto all’integrazione dei familiari del lavoratore comunitario nello Stato membro ospitante implica quindi non solo
il diritto di stabilirsi con lui in tale Stato e di compiervi gli studi, ma anche quello di accedervi liberamente all’occupazione.
115.
È vero che i diritti conferiti dal regolamento n. 1612/68 ai familiari del suddetto lavoratore sono diritti derivanti dall’esercizio,
da parte di tale lavoratore, della libertà di circolazione sancita dall’art. 39 CE. Tali diritti vengono meno, in linea di
principio, quando non sussistono più le condizioni enunciate all’art. 10 del medesimo regolamento, vale a dire, nel caso di
un figlio, quando quest’ultimo compia il 21° anno di età e non sia più a carico dei genitori.
116.
Tuttavia, come rileva la Commissione, questi limiti alla portata dei diritti conferiti al figlio di un lavoratore comunitario
dal regolamento n. 1612/68 devono essere interpretati alla luce del fatto che il figlio dispone egli stesso, dopo il compimento
del 21°anno di età e una volta che abbia cessato di essere a carico dei genitori, di diritti autonomi previsti dal Trattato
e dalle disposizioni di diritto derivato adottate in applicazione dello stesso.
117.
Il figlio di un lavoratore comunitario, infatti, può avvalersi in particolare della libertà fondamentale di circolazione sancita
dall’art. 39 CE, in forza della quale egli può soggiornare nel territorio dello Stato membro ospitante per svolgervi un’attività
lavorativa o cercare lavoro. Egli può anche rimanere in tale territorio dopo avervi occupato un impiego.
118.
Tenuto conto dell’esistenza di tali diritti autonomi, il legislatore comunitario poteva quindi limitarsi, nel regolamento
n. 1612/68, a enunciare i diritti derivanti dalla sola qualità di familiare di un lavoratore cittadino comunitario. L’integrazione
ottimale del figlio di un lavoratore comunitario nello Stato membro ospitante, assicurato in tale regolamento mediante la
concessione di diritti derivati dalla sua situazione di familiare, può proseguire attraverso l’esercizio, da parte del figlio
stesso, dei diritti autonomi conferitigli dalle norme del Trattato.
119.
Alla luce di tali elementi, ritengo che l’obiettivo dell’integrazione dei lavoratori turchi e dei loro familiari, sotteso
all’associazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la Repubblica di Turchia, osta a che l’efficacia nel tempo dei diritti conferiti dall’art. 7,
primo comma, della decisione n. 1/80, al figlio di un lavoratore turco sia limitata a quella dei diritti conferiti dagli artt. 10
e 11 del regolamento n. 1612/68 al figlio di un lavoratore comunitario.
120.
Infatti, ammettere che il figlio di un lavoratore turco, una volta che abbia raggiunto l’età di 21 anni e non sia più carico
dei genitori, perda i diritti conferitigli dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 e possa rivendicare solo il beneficio
dei diritti graduali previsti all’art. 6 della medesima decisione implicherebbe che, qualunque sia la generazione e la durata
della loro presenza nello Stato membro ospitante, i cittadini turchi non disporrebbero di diritti più ampi rispetto alla prima
generazione di migranti.
121.
Ne conseguirebbe quindi che il diritto di soggiorno del figlio di un lavoratore turco nello Stato membro ospitante, fondato
sulla decisione n. 1/80, presenterebbe sempre un carattere precario e temporaneo, anche qualora egli fosse nato e avesse trascorso
l’intera vita professionale in tale Stato, dato che tale diritto verrebbe meno qualora egli fosse vittima di un incidente
che lo rendesse permanentemente inidoneo al lavoro, o facesse valere i suoi diritti pensionistici (
39
).
122.
La precarietà e il carattere temporaneo dei diritti che verrebbero così conferiti ai cittadini turchi dalla decisione n. 1/80,
a prescindere dalle generazioni e dai legami con lo Stato membro ospitante, non permetterebbero loro di integrarsi in modo
ottimale in tale Stato.
123.
La Corte ha quindi dichiarato correttamente, a mio parere, che l’art. 7 della decisione n. 1/80 conferisce al figlio di un
lavoratore turco diritti autonomi destinati a trovare applicazione anche qualora il figlio in questione abbia più di 21 anni
e conduca una vita autonoma.
124.
La sentenza Ayaz, citata, invocata dai governi tedesco, italiano e del [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della loro tesi, non inficia
quest’analisi.
125.
In tale sentenza, la Corte si è pronunciata sulla questione se il genero di un lavoratore turco dovesse essere considerato
un familiare di tale lavoratore ai sensi dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, al fine di poter rivendicare il
beneficio dei diritti conferiti da tale disposizione. Nell’ambito della soluzione di tale questione, la Corte ha rilevato
che occorreva fare riferimento alla nozione di «familiare» di cui all’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1612/68 (
40
).
126.
Questo riferimento alla portata della menzionata disposizione va quindi interpretato, a mio parere, nel senso che mira a trasporre,
nell’ambito dell’associazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la Repubblica di Turchia, il campo di applicazione della nozione di «familiare»
di cui al regolamento n. 1612/68 per quanto riguarda il nesso parentale necessario e sufficiente per appartenere a tale gruppo.
Il riferimento in questione non era inteso a rimettere in discussione la giurisprudenza relativa al carattere autonomo dei
diritti conferiti dall’art. 7, primo e secondo comma, della decisione n. 1/80 a un familiare che soddisfi le condizioni enunciate
in tali disposizioni.
127.
Prova ne sia il fatto che tale giurisprudenza è stata espressamente confermata nelle richiamate sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], che sono state pronunciate dopo la sentenza Ayaz, citata.
128.
Infine, la limitazione della portata dei diritti conferiti dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, ai diritti conferiti
dall’art. 10 del regolamento n. 1612/68 si porrebbe, a mio parere, in contrasto con l’obiettivo, enunciato nei ‘considerando’
dell’Accordo di associazione e ripreso all’art. 28 di quest’ultimo, di facilitare l’adesione della Repubblica di Turchia all’Unione
europea, quando sarà in grado di accettare integralmente gli obblighi derivanti dal Trattato.
129.
Ho già rilevato che, per rendere effettivamente realizzabile tale adesione, le [OSCURATO:PERSONA] dell’Accordo hanno convenuto di attuare
progressivamente la libera circolazione dei lavoratori tra di loro e hanno previsto, a tal fine, di ispirarsi alle norme del
Trattato relative a tale libertà fondamentale.
130.
Da tale obiettivo e dall’esplicito riferimento alle disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolazione si può
desumere che la determinazione della portata dei diritti conferiti dalla decisione n. 1/80 ai lavoratori turchi e ai loro
familiari deve tenere conto dell’evoluzione dei diritti di cui beneficiano i cittadini comunitari. Infatti, questa presa in
considerazione sembra effettivamente necessaria per consentire ai cittadini turchi che hanno esercitato i diritti previsti
nel quadro dell’associazione di beneficiare nelle migliori condizioni possibili, al momento dell’adesione, dei diritti conferiti
ai cittadini comunitari.
131.
In altre parole, la preparazione dell’adesione della Repubblica di Turchia all’Unione europea dovrebbe consentire di evitare
che si creino disparità tra i diritti conferiti ai cittadini turchi che esercitano la libertà di circolazione prevista nel
quadro dell’associazione e quelli di cui beneficiano i cittadini comunitari.
132.
È pacifico che il diritto di circolazione e di soggiorno, che era stato inizialmente previsto nel Trattato per i lavoratori
subordinati e autonomi, è stato progressivamente separato dall’esercizio di un’attività economica per essere conferito in
generale a tutti i cittadini di uno Stato membro. Questa evoluzione si è realizzata inizialmente attraverso direttive (
41
). Essa è poi proseguita con il Trattato sull’Unione europea, entrato in vigore il 1° novembre 1993, che ha istituito lo status
di cittadino dell’Unione e che ha fatto del diritto di circolazione e di soggiorno in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità
un diritto conferito direttamente dal Trattato ad ogni cittadino (
42
).
133.
L’evoluzione descritta ha conosciuto un nuovo sviluppo con la direttiva 2004/38, il cui termine di trasposizione è scaduto
il 30 aprile 2006 e che, in particolare, riconosce ai cittadini dell’Unione, dopo cinque anni di residenza regolare ininterrotta
nel territorio dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno permanente in tale territorio che non è soggetto a nessun’altra
condizione (
43
).
134.
Alla luce di tale evoluzione, non sarebbe conforme all’obiettivo di facilitare l’adesione della Repubblica di Turchia all’Unione
europea privare i figli di lavoratori turchi che rispondano ai requisiti enunciati all’art. 7 della decisione n. 1/80 dei
diritti derivanti da tale disposizione allorché essi raggiungono l’età di 21 anni e non sono più a carico dei genitori, e
collocarli nelle stesse condizioni della prima generazione di migranti.
135.
Tale ritorno sistematico dei figli dei lavoratori turchi al «punto di partenza» dell’integrazione nello Stato membro ospitante
mi sembra ancor meno giustificato se si considera che anche la situazione dei cittadini di paesi terzi con cui la Comunità
non ha stipulato alcuna convenzione ha conosciuto un miglioramento molto sostanziale.
136.
Infatti, la direttiva del Consiglio 2003/109/CE (
44
), adottata nella logica della dichiarazione del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 (
45
), istituisce a favore dei cittadini di paesi terzi che risiedano regolarmente nel territorio di uno Stato membro per un periodo
di cinque anni uno status di soggiornante di lungo periodo a carattere permanente, in forza del quale essi devono beneficiare
della parità di trattamento con i cittadini nazionali in vari settori. Si tratta, in particolare, delle condizioni di accesso
ed un’attività lavorativa subordinata o autonoma, dell’istruzione e della formazione professionale, delle prestazioni sociali,
dell’assistenza sociale e della protezione sociale, delle agevolazioni fiscali, dell’accesso a beni e servizi a disposizione
del pubblico nonché dell’accesso alla procedura per l’ottenimento di un alloggio (
46
).
137.
Pertanto, non sarebbe coerente con tale evoluzione che i diritti conferiti al figlio di un lavoratore turco dall’Accordo di
associazione concluso oltre quarant’anni orsono non fossero più ampi di quelli di cui possono ormai beneficiare i cittadini
di tutti gli altri paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante per un periodo
di cinque anni. L’anteriorità dell’Accordo di associazione e l’obiettivo di facilitare l’adesione della Repubblica di Turchia
all’Unione europea dovrebbero comportare per i cittadini turchi che abbiano esercitato i diritti previsti nell’ambito dell’associazione
il beneficio di una situazione intermedia tra quella dei cittadini dell’Unione e quella dei cittadini dei paesi terzi.
138.
Ritengo quindi che i diritti conferiti dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 al figlio di un lavoratore turco
debbano essere stabiliti non solo in funzione dei diritti riconosciuti in particolare al figlio di un lavoratore comunitario
dagli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1612/68, ma anche alla luce delle norme del Trattato relative alla libera circolazione
dei lavoratori, cui le [OSCURATO:PERSONA] dell’Accordo di associazione hanno convenuto di ispirarsi, nonché degli atti di diritto derivato
adottati ai fini della loro attuazione.
2. Giurisprudenza relativa alla portata dei diritti conferiti dall’art. 7 della decisione n. 1/80 non avente l’effetto di far
beneficiare, in generale, il figlio di un lavoratore turco di un trattamento più favorevole di quello di cui un lavoratore
comunitario beneficerebbe in forza del Trattato
139.
Se si esamina, in generale, la portata dei diritti autonomi conferiti al figlio di un lavoratore turco dall’art. 7 della decisione
n. 1/80, si rileva che tali diritti presentano svantaggi significativi rispetto a quelli conferiti a un cittadino comunitario
dalle norme del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori e degli atti di diritti derivato adottati ai fini
della loro attuazione.
140.
Tali svantaggi riguardano, in primo luogo, l’efficacia nello spazio dei diritti di accesso all’impiego e di soggiorno; in
secondo luogo, il diritto al ricongiungimento familiare nello Stato membro ospitante e, in terzo luogo, le condizioni in cui
possono essere limitati i diritti in tale Stato.
141.
Sul primo punto, risulta dalla giurisprudenza che i diritti di accesso all’impiego e di soggiorno, conferiti dall’art. 7 della
decisione n. 1/80, sono limitati allo Stato membro ospitante. A differenza di un lavoratore comunitario, il familiare di un
lavoratore turco non beneficia del diritto di circolare liberamente all’interno dell’Unione per rispondere a un’offerta di
lavoro e di soggiornare nello Stato membro di sua scelta (
47
).
142.
Il figlio di un lavoratore turco che intenda esercitare un’attività di lavoro subordinato in un altro Stato membro si troverebbe,
per effetto della decisione n. 1/80, nella situazione di un migrante di prima generazione e potrebbe rivendicare in tale Stato
solo il riconoscimento dei diritti graduali previsti dall’art. 6 di tale decisione. Il suo ingresso nel territorio di quest’altro
Stato membro è soggetto al diritto nazionale di tale Stato. Infatti, secondo costante giurisprudenza, le disposizioni relative
all’associazione tra la Comunità e la Repubblica di Turchia non incidono sul potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di disciplinare tanto
l’ingresso sul proprio territorio dei cittadini turchi quanto le condizioni della loro prima occupazione (
48
).
143.
È vero che tale svantaggio è ormai attenuato dalla direttiva 2003/109, che conferisce ai cittadini di paesi terzi che beneficino
dello status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro il diritto di risiedere nel territorio di un altro Stato
membro al fine, in particolare, di esercitarvi un’attività subordinata o un’attività autonoma, o per altri scopi (
49
). Tuttavia, i diritti così riconosciuti a tali cittadini di paesi terzi rimangono meno ampi di quelli dei cittadini dell’Unione (
50
).
144.
Del pari, è lecito ritenere che l’art. 7 della decisione n. 1/80 non conferisca al figlio di un lavoratore turco un diritto
al ricongiungimento familiare nello Stato membro ospitante. L’accesso al territorio di tale Stato membro del coniuge, dei
figli e degli altri familiari, qualora siano cittadini di paesi terzi, rimane soggetto alla legge nazionale.
145.
È vero che lo Stato membro ospitante è tenuto ad esercitare le sue competenze in questa materia rispettando i diritti fondamentali,
quali enunciati in particolare nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
nonché negli altri impegni internazionali da esso sottoscritti. Tuttavia, la tutela della famiglia prevista da tali atti,
e in particolare dall’art. 8 della menzionata Convenzione, non garantisce un diritto al ricongiungimento familiare equiparabile
a quello enunciato dal regolamento n. 1612/68 e dalla direttiva 2004/38 (
51
).
146.
Lo stesso vale per la direttiva del Consiglio 2003/86/CE (
52
). Se il diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi beneficia ormai di garanzie supplementari, in quanto
tale direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di autorizzare in vari casi il ricongiungimento dei familiari di tali cittadini senza
poter esercitare il loro potere discrezionale (
53
), le garanzie così riconosciute ai cittadini di paesi terzi non collocano questi ultimi in una situazione equivalente a quella
dei cittadini dell’Unione.
147.
Infine, la giurisprudenza della Corte relativa alle condizioni in cui si possono limitare i diritti conferiti dall’art. 7
della decisione n. 1/80 ha l’effetto di determinare una causa di restrizione ulteriore rispetto a quella opponibile a un cittadino
comunitario. Oltre al caso in cui si può porre fine al soggiorno dell’interessato per motivi di ordine pubblico, sicurezza
e sanità pubbliche, comune alle due situazioni, il cittadino turco perde i suoi diritti di accesso all’impiego e di soggiorno
qualora abbandoni tale Stato per un periodo non trascurabile e senza giustificato motivo.
148.
In tal caso, se l’interessato intende stabilirsi nuovamente nello Stato membro da cui si è allontanato, egli deve presentare
una domanda alle autorità di tale Stato per essere autorizzato a raggiungere il lavoratore turco alla cui famiglia appartiene,
sempreché risponda ancora ai requisiti prescritti dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, o a esercitare un’attività
lavorativa in tale Stato, ai sensi dell’art. 6 della medesima decisione (
54
).
149.
Alla luce di queste considerazioni, ritengo che l’interpretazione data dalla Corte all’art. 7, primo e secondo comma, della
decisione n. 1/80, secondo cui tali disposizioni conferiscono al figlio di un lavoratore turco diritti autonomi di accesso
all’impiego e di soggiorno che perdurano quando il figlio abbia più di 21 anni e conduca una vita autonoma, non sia in contrasto
con l’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale. Tale disposizione non giustifica quindi un riesame della giurisprudenza relativa
all’efficacia nel tempo dei diritti conferiti dall’art. 7 della decisione n. 1/80 al figlio di un lavoratore turco.
150.
Non mi sembra che gli argomenti dedotti dal governo del [OSCURATO:PERSONA] giustifichino una conclusione diversa.
151.
Tale governo ricorda che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, la Corte ha dichiarato che l’art. 7, primo comma, della decisione
n. 1/80, concede ai familiari di un lavoratore turco un diritto al lavoro, ma non impone loro alcun obbligo di svolgere un’attività
dipendente. Secondo l’argomento del suddetto governo, tale interpretazione, combinata con la giurisprudenza secondo cui si
può perdere il diritto di soggiorno conferito dalla menzionata disposizione solo nei casi previsti dall’art. 14 della decisione
n. 1/80, o in caso di allontanamento per un periodo prolungato e senza giustificato motivo, potrebbe condurre a collocare
il figlio di un lavoratore turco in una situazione più favorevole di quella di un cittadino comunitario.
152.
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] sembra alludere, ad esempio, al caso del figlio di un lavoratore turco in grado di lavorare che
si astenga dal cercare un’occupazione e rischi di restare a carico dei regimi di protezione sociale dello Stato membro ospitante.
153.
Tuttavia, la circostanza che, in casi particolari, la giurisprudenza in questione possa condurre a collocare un cittadino
turco in una posizione più favorevole di quella di un cittadino comunitario non può giustificare la messa in discussione,
in generale, dell’efficacia nel tempo dei diritti conferiti dall’art. 7 al figlio di un lavoratore turco. Qualora si constatasse
tale situazione, è sul piano delle condizioni in cui tali diritti possono essere limitati che, se del caso, l’art. 59 del
[OSCURATO:PERSONA] addizionale potrebbe aggiungere un caso di restrizione supplementare.
154.
Pertanto, per conformarsi all’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, occorrerebbe rivedere non già l’efficacia nel tempo dei
diritti conferiti dall’art. 7 della decisione n. 1/80, bensì il carattere esaustivo delle due condizioni in cui, secondo la
giurisprudenza, tali diritti possono essere limitati.
155.
In ogni caso, rilevo che tale obbligo non s’impone nelle circostanze della controversia principale.
3. Giurisprudenza relativa alle condizioni in cui si possono limitare i diritti conferiti dall’art. 7 della decisione n. 1/80
non avente l’effetto di conferire a un cittadino turco nella situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] diritti più ampi di quelli di cui beneficerebbe
un lavoratore comunitario
156.
Conformemente alla giurisprudenza in questione, il sig. [OSCURATO:PERSONA], che non ha abbandonato lo Stato membro ospitante per un periodo
di tempo significativo e senza giustificato motivo, può perdere i diritti conferitigli dall’art. 7, primo comma, secondo trattino,
della decisione n. 1/80 solo in forza dell’art. 14 di tale decisione.
157.
Rilevo peraltro che, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, l’interessato ha regolarmente esercitato un’attività
economica in Germania e ha trovato un nuovo lavoro dopo avere espiato la pena detentiva. Egli non si trova quindi nella situazione,
menzionata dal governo del [OSCURATO:PERSONA], di una persona che non cerca un lavoro e rischia di diventare un onere per il sistema
di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
158.
Un cittadino comunitario che si trovi in una situazione equiparabile a quella del sig. [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere espulso dallo
Stato membro ospitante solo in forza dell’art. 39, n. 3, CE.
159.
Abbiamo visto che le condizioni di applicazione dell’art. 14 della decisione n. 1/80 sono quasi identiche a quelle dell’art. 39,
n. 3, CE (
55
). A tale proposito, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non dispone di diritti più ampi di quelli di cui beneficia un cittadino comunitario in forza
del Trattato.
160.
Alla luce di tali considerazioni, propongo di risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che è compatibile con l’art. 59
del [OSCURATO:PERSONA] addizionale la giurisprudenza secondo cui un cittadino turco, trasferitosi da bambino nel territorio di uno
Stato membro ai fini del ricongiungimento familiare, perde il diritto di soggiorno in tale Stato, corollario del diritto di
libero accesso a qualsiasi attività dipendente di sua scelta, conferitogli dall’art. 7, primo comma, secondo trattino, della
decisione n. 1/80, solo in due ipotesi, vale a dire, da un lato, nei casi previsti dall’art. 14 della menzionata decisione
o, dall’altro, qualora abbandoni il territorio dello Stato membro ospitante per un periodo di tempo non trascurabile e senza
giustificato motivo, anche nel caso in cui abbia un’età pari o superiore a 21 anni e non sia più a carico dei genitori.
C –
Sulla seconda questione pregiudiziale
161.
Con la seconda questione, il [OSCURATO:PERSONA] chiede se il figlio di un lavoratore turco possa ancora beneficiare
della tutela speciale conferitagli dall’art. 14 della decisione n. 1/80 nel caso in cui la prima questione venga risolta nel
senso che egli non rientra più nell’ambito di applicazione dell’art. 7, primo comma, della menzionata decisione qualora abbia
compiuto 21 anni e non sia più a carico dei genitori e nel caso in cui non possa valersi dell’art. 6 della medesima decisione.
162.
Poiché ho proposto di confermare la giurisprudenza secondo cui il figlio di un lavoratore turco non perde i diritti conferitigli
dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 quando raggiunge l’età di 21 anni e non è più a carico dei genitori, non
occorre esaminare la seconda questione pregiudiziale.
V –
Conclusione
163.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di risolvere come segue le questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA]:
«È compatibile con l’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato
a nome della Comunità europea con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1992, n. 2760, la giurisprudenza secondo cui
un cittadino turco, trasferitosi da bambino nel territorio di uno Stato membro ai fini del ricongiungimento familiare, perde
il diritto di soggiorno in tale Stato, corollario del diritto di libero accesso a qualsiasi attività dipendente di sua scelta,
conferitogli dall’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo
dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, solo in due ipotesi, vale a dire, da un lato, nei casi previsti
dall’art. 14 della menzionata decisione o, dall’altro, qualora abbandoni il territorio dello Stato membro ospitante per un
periodo di tempo non trascurabile e senza giustificato motivo, anche nel caso in cui abbia un’età pari o superiore a 21 anni
e non sia più a carico dei genitori».
1
– Lingua originale: il francese.
2
– Il Consiglio di associazione è stato istituito mediante l’accordo firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica
di Turchia, da un lato, e dagli [OSCURATO:PERSONA] membri della CEE, dall’altra. Tale accordo è stato «concluso, approvato e confermato»
a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«Accordo
di associazione»).
3
– La decisione n. 1/80 può essere consultata in
Accordo di associazione e protocolli CEE-Turchia e altri testi di base,
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Bruxelles, 1992.
4
– [OSCURATO:PERSONA]373/03 (Racc. pag. I-6181, punto 27).
5
– [OSCURATO:PERSONA] firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità europea con
regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1992, n. 2760 (GU L 293, pag. 1; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] addizionale»).
6
– Regolamento 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
7
– Divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE.
8
– Divenuto, in seguito a modifica, art. 40 CE.
9
– Divenuto art. 41 CE.
10
– Artt. 2 e 3 della decisione n. 2/76.
11
– V., per quanto riguarda l’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, sentenze 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince (Racc. pag. I-3461,
punto 26), e 19 novembre 2002, causa C-188/00, Kurz (Racc. pag. I-10691, punto 26); per quanto riguarda l’art. 7, primo comma,
della suddetta decisione, sentenze 17 aprile 1997, causa C-351/95, Kadiman (Racc. pag. I-2133, punto 28), e 22 giugno 2000,
causa C-65/98, Eyüp (Racc. pag. I-4747, punto 25), e, per quanto riguarda l’art. 7, secondo comma, della medesima decisione,
sentenze 5 ottobre 1994, causa C-355/93, Eroglu (Racc. pag. I-5113, punto 17), e 16 febbraio 2006, causa C-502/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-1563,
punto 19). La decisione n. 1/80, al pari della decisione n. 2/76, non è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
. La Corte ha dichiarato che tale difetto di pubblicazione, se può ostare a che siano imposti obblighi a un singolo, non può
privare quest’ultimo della facoltà di far valere, nei confronti di una pubblica autorità, i diritti che tali decisioni gli
attribuiscono (sentenza Sevince, citata, punto 24).
12
– Sentenza 30 settembre 2004, causa C-275/02, Ayaz (Racc. pag. I-8765, punto 45).
13
– Ibidem (punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
14
– V., per quanto riguarda l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, sentenze 16 marzo 2000, causa C-329/97, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-1487,
punto 40), 11 novembre 2004, causa C-467/02, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-10895, punto 31), e [OSCURATO:PERSONA], citata (punti 25 e 26).
V. per quanto riguarda l’art. 7, secondo comma, della medesima decisione, sentenze 19 novembre 1998, causa C-210/97, Akman
(Racc. pag. I-7519, punto 44).
15
– Cit. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 27) e [OSCURATO:PERSONA] (punti 27 e 28).
16
– V., per quanto riguarda l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata (punto 31); per quanto
riguarda l’art. 7, secondo comma, della suddetta decisione, sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata (punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
V. anche, per quanto riguarda l’art. 6 della medesima decisione, sentenza Kurz, citata (punto 27).
17
– Idem.
18
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata (punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
19
– Ibidem (punto 46).
20
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 43 e 44).
21
– Punti 46-49.
22
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 38).
23
– Punto 22 e giurisprudenza ivi cit.
24
– Punto 27 e giurisprudenza ivi cit.
25
– Punto 29.
26
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata (punti 24-26). Il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino turco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], figlio di un lavoratore turco che
aveva lavorato per oltre tre anni in tale Stato membro, aveva seguito in tale Stato una formazione professionale come meccanico
ed era stato condannato a una pena privativa della libertà personale di tre anni e tre mesi per rapina aggravata e acquisto
illegale di stupefacenti.
27
– Ricordo che l’art. 10 del regolamento n. 1612/68 dispone quanto segue:
«1. Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato
membro, qualunque sia la loro cittadinanza:
a) il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico;
b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri favoriscono l’ammissione di ogni membro della famiglia che non goda delle disposizioni del paragrafo 1
se è a carico o vive, nel paese di provenienza, sotto il tetto del lavoratore di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 il lavoratore deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia
considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui è occupato, senza che tale disposizione possa provocare
discriminazioni tra i lavoratori nazionali ed i lavoratori provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri».
28
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 23 e giurisprudenza ivi richiamata).
29
– Sentenza 30 maggio 1989, causa 242/87, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 1425, punto 24).
30
– L’art. 11 del regolamento n. 1612/68 così recita:
«Il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno
Stato membro un’attività subordinata o non subordinata, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto
il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro».
31
– Paragrafo 52 delle conclusioni.
32
– Regolamento 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver
occupato un impiego (GU L 142, pag. 24). Detto regolamento è stato abrogato, con effetto dal 30 aprile 2006, dal regolamento
(CE) della Commissione 25 aprile 2006, n. 635 (GU L 112, pag. 9). Tale abrogazione è stata motivata con il fatto che la direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento n. 1612/68
ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE
(GU L 158, pag. 77), ha riunito in un testo unico la legislazione concernente la libera circolazione dei cittadini dell’Unione.
L’art. 17 della menzionata direttiva riprende la parte essenziale delle disposizioni del regolamento n. 1251/70 e le modifica
conferendo ai beneficiari il diritto di conservare uno status privilegiato, ossia un diritto di soggiorno permanente.
33
– Art. 7, n. 1, lett. a) e d), della direttiva 2004/38.
34
– L’art. 7, n. 1, della direttiva 2004/38 conferisce inoltre a ogni cittadino dell’Unione il diritto di soggiornare nel territorio
di un altro Stato membro per un periodo superiore a tre mesi qualora disponga, per se stesso e per i propri familiari, di
risorse sufficienti affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante e di un’assicurazione
malattia che copra tutti i rischi in tale Stato [lett. b)], o qualora segua in tale Stato un corso di studi o una formazione
professionale e disponga delle risorse e dell’assicurazione sociale enunciate in precedenza [lett. c)]. L’art. 7, n. 1, lett. d),
della medesima direttiva estende tale diritto al familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che risponda
alle condizioni enunciate alle lett. a), b) o c).
35
– Art. 16 della direttiva 2004/38.
36
– A tale riguardo, il governo del [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alle sentenze 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen (Racc. pag. I-745,
punto 21); 20 febbraio 1997, causa C-344/95, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-1035, punto 17), e 23 marzo 2004, causa C-138/02,
Collins (Racc. pag. I-2703, punto 37).
37
– Punto 19.
38
– V., in particolare, sentenza 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast e R (Racc. pag. I‑7091, punto 50 e giurisprudenza
ivi cit.).
39
– Un cittadino turco non può più rivendicare un diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante fondato
sull’art. 6 della decisione n. 1/80 qualora abbia raggiunto l’età pensionabile o abbia subito un incidente sul lavoro che
ne abbia causato l’idoneità totale e permanente ad esercitare in futuro un’attività subordinata. Secondo la Corte, in questo
caso, si deve ritenere che l’interessato abbia definitivamente abbandonato il mercato del lavoro di tale Stato membro, per
cui il diritto di soggiorno che egli rivendica non presenta alcun nesso con un’attività subordinata, neanche futura (sentenza
6 giugno 1995, causa C-434/93, Bozkurt, Racc. pag. I-1475, punti 39 e 40). Nella sentenza 23 gennaio 1997, causa C-171/95,
Tetik (Racc. pag. I-329, punti 40-42 e 46), la Corte ha dichiarato che un lavoratore turco perderebbe i diritti conferitigli
dal menzionato art. 6 qualora decidesse di abbandonare il suo impiego e non prendesse i necessari provvedimenti entro un termine
ragionevole per avviare un nuovo rapporto di lavoro. Essa ha confermato quest’analisi nella sentenza 10 febbraio 2000, causa
C-340/97, Nazli (Racc. pag. I-957, punti 44 e 49).
40
– Sentenza Ayaz, cit. (punto 45).
41
– V. direttive del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26), 28 giugno
1990, 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività
professionale (GU L 180, pag. 28), e 29 ottobre 1993, 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 317,
pag. 59).
42
– Art. 18, n. 1, CE. Per l’interpretazione di tale articolo v. sentenza Baumbast e R, cit. (punto 81).
43
– Art. 16 della direttiva 2004/38.
44
– Direttiva 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004,
L 16, pag. 44). Tale direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli contenute negli accordi bilaterali e multilaterali
tra la Comunità, ovvero la Comunità e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e i paesi terzi, dall’altra [art. 3, n. 3, lett. a)].
[OSCURATO:PERSONA] membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 23 gennaio 2006 (art. 26, primo
comma).
45
– Secondo tale dichiarazione, occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini
degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi
e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi
e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’Unione (secondo ‘considerando’ della direttiva 2003/109).
46
– Art. 11, n. 1, della direttiva 2003/109.
47
– V., in tal senso, sentenza Tetik, cit. (punto 29).
48
– [OSCURATO:PERSONA], citata (punto 35), 11 maggio 2000, causa C-37/98, Savas (Racc. pag. I-2927, punti 58 e 65), e 21 ottobre
2003, cause riunite C-317/01 e C-369/01, Abatay e a. (Racc. pag. I‑12301, punti 63 e 65).
49
– Art. 14 della direttiva 2003/109.
50
– V., a tale proposito, le condizioni enunciate agli artt. 14 e 15 della direttiva 2003/109.
51
– V., in particolare, sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo 19 febbraio 1996, Gül/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] des arrêts et décisions
1996-I, pag. 174, § 38; 28 novembre 1996, Ahmut/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] des arrêts et décisions
1996-VI, pag. 2031, § 63, e 21 dicembre 2001, Sen/[OSCURATO:PERSONA], § 31.
52
– Direttiva 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12). Il termine concesso
agli [OSCURATO:PERSONA] membri per recepire tale direttiva è scaduto il 3 ottobre 2005.
53
– V. art. 4, n. 1, della direttiva 2003/86.
54
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 49).
55
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 43 e 44).