CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 38199/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 7 giugno 2022 il Giudice di Pace di Macerata dichiarava [OSCURATO:PERSONA] Habib colpevole del reato di cui all'art. 10-bis D.Igs. 286/1998 e lo condannava, ritenute le attenuanti generiche, alla pena di euro 5.000,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Habib deducendo: I. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 10-bis comma 6 D.Igs. 286/1998 e all'art. 530,comma 2, cod. proc. pen.; II. violazione di legge in relazione all'art. 34 D.Igs. 274/2000. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, la prospettazione difensiva si scontra con il mancato riconoscimento della protezione internazionale, sicchè permane la illiceità del trattenimento. La tenuità del fatto non è stata prospettata in sede di merito e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende