CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06817/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30553-2018 proposto da: ?AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1792/8/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 21/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA], proprietaria di una unità immobiliarésita in [OSCURATO:PERSONA] nr 96, foglio 496, particella 95 sub 504, inserita in microzona Esquilino, impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'avviso di accertamento catastale, ai sensi dell'art. 1, comma 335, l nr 311 del 2004 che attribuiva una nuova categoria e una nuova classe con conseguente aumento della rendita catastale. 2. La CTP accoglieva il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dichiarava inammissibile l'appello in quanto la notifica dell'appello, effettuata con il servizio privato tramite l'Agenzia [OSCURATO:SOCIETA], prima del 10.9.2017,data di entrata in vigore dell'ari 57 1° comma della I. 124/2017, era da considerarsi inesistente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La contribuente non ha svolto attività difensive 4 Con ordinanza del 5/3/2020 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2018 n. 30553 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- 1.Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'ad 1 , comma 2, lett. o), del d.lvo nr 58 del 31.3.2011 e degli artt 16, comma 3 e 38 del d.lvo 546/92 e dell'art 327, comma 1, si sostiene la validità della notifica degli atti effettuata a mezzo operatori postali privati. 1.1.Con il secondo viene censurata violazione e falsa applicazione 156 cpc per non avere la CTR ritenuto la notifica mediante raccomandata tramite licenziatario privato affetta da nullità sanata dalla costituzione del resistente. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto:- «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017».«La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo». 2.1 Alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell'appello eseguita da un operatore di posta privata è, dunque, nulla e non inesistente. Ric. 2018 n. 30553 sez. MT - ud. 25-01-2022 -3- 2.2 Nella specie, assume, pertanto, rilievo dirimente la verifica se l'atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere il gravame inammissibile in quanto tardivo. 2.3 Orbene dall'esame del fascicolo d'ufficio non risulta la data di ricezione dell'atto di appello. 2.4 Non essendo stata fornita la prova dell'invio dell'appello entro del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., l'impugnazione si palesa inammissibile per tardività. 2.5 Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata deve essere confermata. 3 Il ricorso va .dunque rigettato. 5 Nulla è da statuire sulle spese non avendo l'intimata spiegato attività difensive. 6 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater , dPR 30 maggio 2002 , nr 115 (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] }t- DEPOSIT