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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19448/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento ed evasione.

Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante del mezzo fraudolento ed al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente.

Considerato che la prima ragione di doglianza è versata in fatto, avendo la difesa prospettato una ricostruzione della vicenda alternativa rispetto alla logica spiegazione fornita dal giudice di merito; considerato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., laddove evidenzia come il furto abbia avuto ad oggetto la somma di euro 230, valore che non può essere considerato di entità irrisoria come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicazione della invocata attenuante).

Considerato che ogni altro rilievo in tema di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, avendo il primo giudice determinato la pena in misura prossima al minimo edittale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento ed evasione. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante del mezzo fraudolento ed al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente. Considerato che la prima ragione di doglianza è versata in fatto, avendo la difesa prospettato una ricostruzione della vicenda alternativa rispetto alla logica spiegazione fornita dal giudice di merito; considerato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., laddove evidenzia come il furto abbia avuto ad oggetto la somma di euro 230, valore che non può essere considerato di entità irrisoria come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicazione della invocata attenuante). Considerato che ogni altro rilievo in tema di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, avendo il primo giudice determinato la pena in misura prossima al minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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