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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 43838/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1., [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

Nell'unico motivo deduce vizio di motivazione.

Rappresenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe escluso l'identità di disegno criMinoso, in quanto i reati in valutazione sarebbero di identica indole e causale e di ravvicinata consumazione, quest'ultima connotata da similari modalità esecutive.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso risulta inammissibile, stante l'astrattezza delle sue deduzioni in diritti) e il carattere generico e assertivo delle argomentazioni complessive.

Queste ultime non si confrontano adeguatamente con il perspicuo ragionamento giudiziale, che ha esattamente selezionato un'articolata gamma di indicatori, da cui eventualmente desumere che gli illeciti commessi fossero frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (presupposto indispensabile per il riconoscimento della continuazione: Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01), escludendo tale esito in base ad essi e giungendo alla conclusione, non implausibile, che gli illeciti, peraltro significativamente distanziati dal lato temporale, fossero viceversa riconducibili ad un mero generico programma di attività delinquenziale.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa 'delle ammende che si stima equo determinare, in* rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1., [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce vizio di motivazione. Rappresenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe escluso l'identità di disegno criMinoso, in quanto i reati in valutazione sarebbero di identica indole e causale e di ravvicinata consumazione, quest'ultima connotata da similari modalità esecutive. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso risulta inammissibile, stante l'astrattezza delle sue deduzioni in diritti) e il carattere generico e assertivo delle argomentazioni complessive. Queste ultime non si confrontano adeguatamente con il perspicuo ragionamento giudiziale, che ha esattamente selezionato un'articolata gamma di indicatori, da cui eventualmente desumere che gli illeciti commessi fossero frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (presupposto indispensabile per il riconoscimento della continuazione: Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01), escludendo tale esito in base ad essi e giungendo alla conclusione, non implausibile, che gli illeciti, peraltro significativamente distanziati dal lato temporale, fossero viceversa riconducibili ad un mero generico programma di attività delinquenziale. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa 'delle ammende che si stima equo determinare, in* rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43838/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris