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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 19899/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente 9-i i Z31.

L SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21630 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 430/3/2015, depositata in data 4 febbraio 2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un atto di irrogazione delle sanzioni per omessa fatturazione di acquisto senza fattura per gli anni 2003 e 2004; n particolare, la società aveva costituito con altre imprese la società consortile [OSCURATO:SOCIETA]. per la realizzazione dei lavori di adeguamento e consolidamento della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia per approdi funzionali nel porto di Palermo, già appalltati dall'ente porto ad una associazione temporanea di imprese; l'amministrazione finanziaria aveva accertato che la società consortile aveva riball:ato nei confronti delle consorziate i costi sostenuti per i servizi ricevuti nell'interesse delle medesime emettendo fatture senza applicazione dell'iva, erroneamente ritenendo che trovasse applicazione il regime di non imponibilità di cui all'art. 9, comma 1, n. 6), d.P.R. n. 633/1972; invero, secondo l'amministrazione finanziaria, il non assoggettamento all'iva era applicabile solo in relazione alle opere di manutenzione portuale che le imprese appaltatrici fatturino nei confronti dell'ente appaltante, essendo un'agevolazione prevista solo in favore del percettore dei suddetti servizi, mentre, nel caso di specie, si trattava di prestazioni rese da terzi in favore del consorzio; avverso gli atti di irrogazione delle sanzioni la società aveva proposto separati ricorsi che erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: la società consortile, operando nella suddetta qualità, aveva effettuato le prestazioni di servizi nel Porto di Palermo emettendo regolari fatture nei confronti delle consorziate per ribaltamento dei costi e la stessa non aveva operato quale prestatrice di servizi nei confronti di terzi, sicchè aveva legittimamente fatturato in regime di non imponibilità dell'iva; sussisteva il giudicato esterno conseguente alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, divenuta definitiva per mancata impugnazione, che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] s.c. a r.I..

L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura.

La contribuente è rimasta intimata.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione Con il primo motivo del ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 2909, cod. civ., e dell'art. 324, cod. proc. eiv., per avere erroneamente ritenuto sussistente il giudicato esterno conseguente alla sentenza n. 136/03/09, depositata il 5 marzo 2009, della Commissione tributaria provinciale di Catania, divenuta definitiva per mancata impugnazione, che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] s.c. a r.I..

In particolare, evidenzia parte ricorrente che il presupposto dell'efficacia del giudicato esterno è che lo stesso si sia formato tra le stesse parti, non essendo sufficiente che abbia riguardo ad un accertamento riferibile ad una questione di fatto comune ad altra controversia, sicchè ad escludere l'efficacia del giudicato esterno è la circostanza che la sentenza divenuta definitiva è stata resa nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] s.c. a r.I., mentre la presente controversia ha riguardo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, punto 6), d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 6, par.

VIII, d.lgs. n. 471/1997.

In particolare, evidenzia parte ricorrente che erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto che poteva trovare applicazione il regime di non imponibilità sulle fatture emes:se dalla società consortile nei confronti della ricorrente a titolo di ribaltamento dei costi sostenuti per l'esecuzione delle opere, in quanto, invero, è necessaria, al fine della corretta applicazione della previsione normativa in esame, che la prestazione sia resa nei confronti del soggetto che riceve la prestazione relativa al funzionamento e mantenimento degli impianti, cioè, nel caso di specie, dell'ente appaltante i lavori.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., per non avere tenuto conto degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente, in particolare della risoluzione ministeriale 14 novembre 2002, n. :355/E in cui era chiarito che il ribaltamento dei costi da parte di una società consortile alle proprie consorziate è soggetto ad iva, anche se si tratti di esecuzione di opere per le quali è prevista la non imponibilità, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in base a specifici requisiti di legge facenti capo all'ente committente dei lavori.

Preliminarmente va rilevato che non risulta prodotta dalla ricorrente la copia dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso all'intimata, essendo la medesima stata eseguita mediante il servizio postale.Agli atti risulta solo l'atto di accettazione della raccomandata dall'ufficio postale ma non anche il conseguente avviso di ricevimento.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso stesso, non risultando in tal modo perfezionato il procedimento notificatorio, che solo garantisce la regolare instaurazione del contraddittorio, avendo parte ricorrente omesso di fornire la prova che la notificazione sia andata a buon fine.

Invero, la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art.140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in Camera dil consiglio di ali all'art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2.

In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

La suddetta considerazione è assorbente rispetto ai motivi proposti a sostegno del ricorso.

Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo alla liquidazione, stante la mancata costituzione dell'intima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente 9-i i Z31. L SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21630 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 430/3/2015, depositata in data 4 febbraio 2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un atto di irrogazione delle sanzioni per omessa fatturazione di acquisto senza fattura per gli anni 2003 e 2004; n particolare, la società aveva costituito con altre imprese la società consortile [OSCURATO:SOCIETA]. per la realizzazione dei lavori di adeguamento e consolidamento della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia per approdi funzionali nel porto di Palermo, già appalltati dall'ente porto ad una associazione temporanea di imprese; l'amministrazione finanziaria aveva accertato che la società consortile aveva riball:ato nei confronti delle consorziate i costi sostenuti per i servizi ricevuti nell'interesse delle medesime emettendo fatture senza applicazione dell'iva, erroneamente ritenendo che trovasse applicazione il regime di non imponibilità di cui all'art. 9, comma 1, n. 6), d.P.R. n. 633/1972; invero, secondo l'amministrazione finanziaria, il non assoggettamento all'iva era applicabile solo in relazione alle opere di manutenzione portuale che le imprese appaltatrici fatturino nei confronti dell'ente appaltante, essendo un'agevolazione prevista solo in favore del percettore dei suddetti servizi, mentre, nel caso di specie, si trattava di prestazioni rese da terzi in favore del consorzio; avverso gli atti di irrogazione delle sanzioni la società aveva proposto separati ricorsi che erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: la società consortile, operando nella suddetta qualità, aveva effettuato le prestazioni di servizi nel Porto di Palermo emettendo regolari fatture nei confronti delle consorziate per ribaltamento dei costi e la stessa non aveva operato quale prestatrice di servizi nei confronti di terzi, sicchè aveva legittimamente fatturato in regime di non imponibilità dell'iva; sussisteva il giudicato esterno conseguente alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, divenuta definitiva per mancata impugnazione, che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] s.c. a r.I.. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura. La contribuente è rimasta intimata. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo del ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 2909, cod. civ., e dell'art. 324, cod. proc. eiv., per avere erroneamente ritenuto sussistente il giudicato esterno conseguente alla sentenza n. 136/03/09, depositata il 5 marzo 2009, della Commissione tributaria provinciale di Catania, divenuta definitiva per mancata impugnazione, che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] s.c. a r.I.. In particolare, evidenzia parte ricorrente che il presupposto dell'efficacia del giudicato esterno è che lo stesso si sia formato tra le stesse parti, non essendo sufficiente che abbia riguardo ad un accertamento riferibile ad una questione di fatto comune ad altra controversia, sicchè ad escludere l'efficacia del giudicato esterno è la circostanza che la sentenza divenuta definitiva è stata resa nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] s.c. a r.I., mentre la presente controversia ha riguardo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, punto 6), d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 6, par. VIII, d.lgs. n. 471/1997. In particolare, evidenzia parte ricorrente che erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto che poteva trovare applicazione il regime di non imponibilità sulle fatture emes:se dalla società consortile nei confronti della ricorrente a titolo di ribaltamento dei costi sostenuti per l'esecuzione delle opere, in quanto, invero, è necessaria, al fine della corretta applicazione della previsione normativa in esame, che la prestazione sia resa nei confronti del soggetto che riceve la prestazione relativa al funzionamento e mantenimento degli impianti, cioè, nel caso di specie, dell'ente appaltante i lavori. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., per non avere tenuto conto degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente, in particolare della risoluzione ministeriale 14 novembre 2002, n. :355/E in cui era chiarito che il ribaltamento dei costi da parte di una società consortile alle proprie consorziate è soggetto ad iva, anche se si tratti di esecuzione di opere per le quali è prevista la non imponibilità, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in base a specifici requisiti di legge facenti capo all'ente committente dei lavori. Preliminarmente va rilevato che non risulta prodotta dalla ricorrente la copia dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso all'intimata, essendo la medesima stata eseguita mediante il servizio postale.Agli atti risulta solo l'atto di accettazione della raccomandata dall'ufficio postale ma non anche il conseguente avviso di ricevimento. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso stesso, non risultando in tal modo perfezionato il procedimento notificatorio, che solo garantisce la regolare instaurazione del contraddittorio, avendo parte ricorrente omesso di fornire la prova che la notificazione sia andata a buon fine. Invero, la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art.140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in Camera dil consiglio di ali all'art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.. La suddetta considerazione è assorbente rispetto ai motivi proposti a sostegno del ricorso. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo alla liquidazione, stante la mancata costituzione dell'intima
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