CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 10407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro805 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2853/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 20/09/2024 R.G.N. 41/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del17/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24679/2024Numero sezionale 805/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraNleum Deroo dtit r.a ccolta generale 10407/2026Data pubblicazione 20/04/2026CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza del 20 settembre 2024 la Corte d’Appello diRoma confermava la decisione resa dal Tribunale di Rieti erigettava il ricorso ex art. 28 Stat. lav., proposto dalla UILProvincia di Rieti, avente ad oggetto la declaratoria diantisindacalità della condotta dell’Ente consistita nell’avvenutaassegnazione, a far data dal 27.4.2022, del dipendentenominato componente della RSU dal I Settore – UfficioTrattamento Giuridico del Personale - all’[OSCURATO:PERSONA] LocaleProvinciale, per l’incompatibilità con il ruolo di rappresentantesindacale derivante dalla previsione recata dal capitolo 4 (Misure generali per la prevenzione del rischio) del PianoTriennale per la Prevenzione della Corruzione e per laTrasparenza 2022/2024 che, al paragrafo 6, imponeva aldirigente di trasferire ad altro settore il dipendente eletto nellaR.S.U. assegnato ad un ufficio «che tratta della gestionegiuridica e/o economica del personale e/o che tratta deiprocedimenti disciplinari».2. La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto sussistente la legittimazione all’azione dell’organismolocale dell’associazione sindacale istante ma nel meritoinfondata l’azione promossa perché, da un lato, non potevaessere ravvisata una condotta antisindacale legittimantel’azione ex art. 28 Stat. lav., nell’adozione di un attoNumero registro generale 24679/2024Numero sezionale 805/2026regolamentare che, ove anche illegittimo, come soNsutmeenrou dti ora ccolta generale 10407/2026Data pubblicazione 20/04/2026dall’associazione sindacale istante per contrasto con l’art. 53d.lgs. n. 165/2001, troverebbe adeguata sanzione solofungesse da atto presupposto in una controversia avente adoggetto un diritto soggettivo; dall’altro non era stataspecificata la concreta lesione delle prerogative sindacaliderivante dall’applicazione della predetta norma regolamentare,anche a prescindere dalla sua legittimità.3. Per la cassazione di tale decisione ricorre la [OSCURATO:PERSONA] Rieti,affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, concontroricorso, la Provincia di Rieti.4. Il Pubblico Ministero ha depositato la requisitoria scritta,ulteriormente illustrata nel corso della discussione, concludendoper l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, l’Associazione sindacale ricorrente, neldenunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs.n. 165/2001 in combinato disposto con l’art. 28 Stat. lav.,lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corteterritoriale per avere ritenuto non devoluta alla cognizione delgiudice ordinario l’azione per la repressione della condottaantisindacale involgente la declaratoria di nullità di unadisposizione recata da un atto regolamentare.2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 28 Stat. lav., l’Associazione sindacalericorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’avere questaerroneamente ritenuto che non fosse stata tempestivamenteallegata la lesione in concreto subita quale effettodell’applicazione della norma regolamentare, risultando, invece,Numero registro generale 24679/2024la lesione medesima insita nella domanda proposta, essendoN umero sezionale 805/2026Numero di raccolta generale 10407/2026stata individuata la condotta antisindacale nell’illegittimità dellaData pubblicazione 20/04/2026disposizione regolamentare che amplia rispetto alle previsioni dilegge le ipotesi di incompatibilità tra esercizio di funzionipubbliche e rappresentanza sindacale.3. Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazionee falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 16572001, la ricorrentededuce la non conformità a diritto della pronunzia della Corteterritoriale, dovendo ritenersi il carattere tassativo delleincompatibilità previste dalla norma legale invocata.4. Venendo all’esame degli esposti motivi è a dirsi comel’impugnazione proposta colga nel segno nel momento in cuicontesta l’argomentazione, sulla quale la Corte territoriale hafondato il rigetto della domanda dell’Associazione sindacalericorrente, circa la mancata o comunque tardiva indicazione daparte della medesima del pregiudizio derivante all’eserciziodell’attività sindacale dall’applicazione della normaregolamentare di cui si chiede l’annullamento, perché,seguendo la prospettazione del ricorso e salvo quanto poi si diràsulla fondatezza del rilievo, la lesività è insita nella deduzionedel diritto alla permanenza nel proprio ufficio del rappresentantesindacale, non svolgente funzioni direttive.5. D’altro canto l’affermata impossibilità di disapplicazionedell’atto regolamentare non è coerente con l’orientamentoinvalso nella giurisprudenza di questa Corte già prima della c.d.privatizzazione del pubblico impiego e, quindi, della devoluzionead opera dell’art. 63, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 dellagiurisdizione in materia di controversie per la repressione dellacondotta antisindacale, secondo cui le situazioni giuridiche delleassociazioni sindacali in quanto diritti soggettivi perfetti sonotutelabili davanti al giudice ordinario ed è irrilevante il fatto cheNumero registro generale 24679/2024Numero sezionale 805/2026il comportamento lesivo addebitato all'ente pubblico si sNousmtearon diz rai ccolta generale 10407/2026Data pubblicazione 20/04/2026in un formale provvedimento o invece si traduca in una qualsiasicondotta materiale o in qualsiasi fatto che, per la sua intrinsecaessenza o per il suo modo di essere e di manifestarsi, sia taleda assumere carattere antisindacale o che l'ordine di cessazionedella condotta antisindacale, emesso dal Giudice ordinario,comporti l'imposizione alla pubblica amministrazione di unfacere o di un pati.Sviluppando i richiamati principi si è con chiarezza affermatoche «non vi è più spazio per la tesi secondo cui appartiene allagiurisdizione del giudice amministrativo la controversia nellaquale sia chiesta la rimozione dei provvedimenti lesivi che pureinvestono la sfera dei singoli lavoratori» ( cfr. per tutte Cass.S.U. n. 10064/2006 e la giurisprudenza ivi richiamata inmotivazione).La circostanza, quindi, che la condotta antisindacale sarebbestata attuata mediante l’adozione di un atto regolamentare nonè di per sé preclusiva all’esperimento dell’azione dinanzi algiudice ordinario, il quale, conseguentemente, può esercitaretutti i poteri che l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 gli riconosce.6. Tuttavia, si deve rilevare, evidenziando l’infondatezza delterzo motivo, che l’invocata previsione regolamentare nonintegra la denunciata condotta antisindacale, il che comporta laconferma del pronunciamento di rigetto della domandadell’Associazione sindacale ricorrente resa dalla Corteterritoriale, se pure con una diversa motivazione ai sensidell’art. 384, comma 4, c.p.c.Il rigetto si fonda sul rilievo per cui la disposizione in questione,lungi dal porsi in contrasto con quella di cui all’art. 53 d.lgs. n.165/2001, in cui l’obbligo di astensione è posto a tutela dellapubblica amministrazione, a garanzia dell’imparzialità della suaNumero registro generale 24679/2024Numero sezionale 805/2026azione, risponde ad obiettivi di tutela della stessa Nulmibeeror dti àra ccolta generale 10407/2026Data pubblicazione 20/04/2026sindacale, che sarebbe limitata nei casi in cui il rappresentantesindacale venisse assegnato, anche se non con funzionidirettive, ad un ufficio competente all’adozione di atti inerentialla gestione del personale, potenzialmente implicanti unconflitto fra l’interesse dell’amministrazione, che il dipendente ètenuto a perseguire in adempimento degli obblighi derivanti dalrapporto di impiego, e quello dei lavoratori, alla cui realizzazionel’attività sindacale è finalizzata.Non è un caso che il contratto collettivo nazionale quadro sullemodalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonchédelle altre prerogative sindacali del 4.12.2007, preveda all’art.20, comma 3, il divieto di assegnare il dirigente sindacale, alrientro dal distacco o dall’aspettativa, a mansioni che faccianosorgere conflitti di interesse con l’attività sindacale svolta.Dalla disposizione, seppure non applicabile alla fattispecie, sitrae, evidentemente, conferma del principio generale di cui si èdetto, ossia della finalizzazione della prevenzione di conflitti allatutela della stessa attività sindacale, che il rappresentante deveessere libero di svolgere senza condizionamenti e senza esserelimitato dagli obblighi derivanti dal rapporto di impiego.Il ricorso va dunque rigettato con compensazione tra le partidelle spese del presente giudizio di legittimità in relazione allanovità e complessità della questione P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le parti le spesedel presente giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.2.2026.Il Consigliere estensore La PresidenteNicola [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioNumero registro generale 24679/2024Numero sezionale 805/2026Numero di raccolta generale 10407/2026Data pubblicazione 20/04/2026