CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05727/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, non è consentito in sede di legittimità perché la relativa c:ensura non risulta previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, inoltre, le doglianze difensive sono manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174), secondo cui il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come storicamente ricostruiti (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. in quanto, a fronte della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa, non emerge agli atti la prova di un reale stato di insolvenza che il reo avrebbe fraudolentemente nascosto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dic