CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2024
Cassazione n. 16251/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25740/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 710/2018 depositata il14/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della [OSCURATO:PERSONA] ( CTR ) della Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Catania che aveva a sua volta respinto il ricorso della contribuente avverso atto di contestazione sanzioni per violazioniIVA relative al 2008 . Il ricorso si fonda su cinque motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] In corso di causa la [OSCURATO:SOCIETA] ha comunicato che in relazione all’ atto impugnato e delle sentenze favorevoli all'Agenzia erano state emesse cartelle di pagamento in relazione alla quale alle quali la società aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi dell’art. 1 commi 231 e segg. l n. 197/1997. Ha altresì riferito, depositando la relativa documentazione, che l’Ufficio aveva comunicato le somme ancora dovute per la definizione della pendenza (euro 276,22), somme che sono stat e interamente versate. Ha chiesto quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 1 comma 236 della legge citata, per l’estinzione del giudizio, che è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, presupposti ricorrenti nel casoin esame. Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. n. 8801 del 2024, Cass. n. 8784 del 2024, Cass. n. 3010 del 2024, Cass. n. 46 del 2024). La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. Dichiara l’esti