CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 47262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 9 luglio 2021 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi quattro, giorni quindici di reclusione per i reati di lesioni e minacce, e [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un mese di reclusione per il reato di minacce Considerato che il primo ed il quarto motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge in relazione all'integrazione del reato di lesioni, risulta manifestamente infondato in quanto si traduce in mere censure in punto di fatto non valutabili in sede di legittimità. Considerato che il quinto motivo comune di ricorso, del pari, censurando l'integrazione del reato di cui all'art. 612 c.p., sottopone al Collegio doglianze che investono la ricostruzione fattuale della vicenda storica. Considerato che il secondo ed il terzo motivo comuni, con cui si deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., risultano inediti, lamentando violazioni di legge non dedotte con l'atto di appello, Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il c pg liere estensore [OSCURATO:PERSONA]