CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 47733/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 11/06/2024 della [OSCURATO:PERSONA]- RINO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 11/06/2024 della Corte di appello di Torino, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. L'atto d'impugnazione, invero, risulta sottoscritto dal solo Iuliano con firma autenticata dal Direttore della [OSCURATO:PERSONA] dove quegli si trova ristretto, mentre non risulta sottoscritto dal difensore. Va, dunque, ribadito che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, es- sendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autentica- zione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto _stesso», (Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi de- dotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos