CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 20911/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha riformato la condanna emessa dal Tribunale di Novara, in data 12 giugno 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 1998, escludendo la recidiva reiterata contestata all'imputato e rideterminando la pena in quella di anni uno di reclusione (così ridotta quella di anni uno mesi otto di reclusione irrogata dal primo giudice). 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. F. Cardinali, denunciando violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione nelle forme della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. 3. Considerato che il ricorso è fondato su motivo non consentito, posto che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la motivazione offerta sul punto, a fronte di una costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610) secondo la quale, in tema di diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi o in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità. 3.1.Rilevato che, nel caso al vaglio, detta motivazione risulta espressa a pag. 4 del provvedimento impugnato, con ragionamento non manifestamente illogico, facendo riferimento ai precedenti penali oltre che alla rilevata assenza di ogni resipiscenza. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 dei 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sani [OSCURATO:PERSONA] .CAN