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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 18597/2023

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a ; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]., in data 8 settembre 2014, stipulò un contratto di affitto di ramo d’azienda con [OSCURATO:SOCIETA]. che prevedeva la prosecuzione da parte dell’affittuaria dei rapporti di lavoro in essere con l’affittante.

Il contratto fu risolto consensualmente tra le parti il 13 marzo 2015 e, successivamente, il 27 marzo 2015, vennero pattuite le condizioni della risoluzione, secondo le quali la titolarità dei rapporti di lavoro sarebbe rimasta in capo a IMB, che avrebbe anche provveduto al pagamento del trattamento di fine rapporto per la parte maturata durante il contratto di affitto, «tenendo indenne» [OSCURATO:SOCIETA]., da ogni responsabilità.

Il [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e i lavoratori trasferiti, fra cui [OSCURATO:PERSONA], sottoscrissero l’accordo, intervenuto fra le rispettive rappresentanze sindacali, col quale si dava atto che IMB avrebbe tenuto indenne [OSCURATO:SOCIETA] da ogni responsabilità per i crediti- anche per TFR- maturati nei suoi confronti da ciascun dipendente.

Sopraggiunto il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] si insinuò al passivo per ottenere l’ammissione dei crediti discendenti dal rapporto di lavoro intrattenuto con la società.

La domanda, rigettata dal g.d., è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Novara, investito dell’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA], che, con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ammesso il credito dell’opponente allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

“con riserva della prova di aver preventivamente richiesto senza successo il pagamento alla [OSCURATO:SOCIETA].” Il tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione del Fallimento di improcedibilità/inammissibilità dell’opposizione per aver l’opponente omesso di notificare al curatore il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza entro il primo termine assegnatogli dal giudice relatore, ed aver provveduto alla notifica solo dopo la F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 6967/2017 Numero sezionale 1672/2023 costituzione dell’opposto in giudizio, entro il nuovo termine fissato Numero di raccolta generale 18597/2023Data pubblicazione 30/06/2023 ad hoc dallo stesso giudice; nel merito ha ritenuto: i) che l’accordo intervenuto fra affittante e affittuaria andasse qualificato come accollo cumulativo esterno, non liberatorio della debitrice originaria [OSCURATO:SOCIETA] (tenuta a rispondere, ai sensi dell’art. 2112, 2° comma c.c., in via solidale con IMB dei debiti sorti nei confronti dei dipendenti sino alla data del loro definitivo trasferimento alla seconda società) ma solo determinativo di una diversa ripartizione interna del debito fra gli obbligati; ii) che la dichiarazione del creditore di voler liberare il cedente va tenuta distinta dalla mera accettazione dell’accordo concluso fra cedente e cessionario; iii) che dunque, in assenza, come nella specie, di un’espressa dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di voler liberare l’accollata, all’accettazione da parte sua dell’accollo doveva attribuirsi l’effetto di degradare l’obbligazione, da solidale, a «sussidiaria», col conseguente onere del creditore, in analogia con quanto previsto dall’art. 1268, 2° comma, c.c., in tema di delegazione di pagamento, di richiedere preventivamente quanto dovutogli alla debitrice accollante (IMB), pur non essendo tenuto ad escuterla, e di potersi rivolgere all’altra debitrice ( [OSCURATO:SOCIETA].) solo nel caso in cui la prima richiesta fosse risultata infruttuosa; iv) che l’esistenza di un mero benificium ordinis in favore della fallita imponeva l’ammissione con riserva del credito del lavoratore «dovendo questi dimostrare, prima di poter essere ammesso definitivamente al passivo, di aver preventivamente richiesto senza successo il pagamento alla [OSCURATO:SOCIETA].». 2 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, sulla base di due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo di ricorso il Fallimento deduce la «violazione degli articoli 99, commi 4 e 5, l.f., e 154 c.p.c., in relazione all’art.

F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 6967/2017 Numero sezionale 1672/2023 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».

Assume che il tribunale avrebbe Numero di raccolta generale 18597/2023Data pubblicazione 30/06/2023 errato nel confermare il provvedimento del 29 settembre 2016 del giudice relatore, col quale era stato concesso all’opponente un nuovo termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, posto che il curatore si era costituito in giudizio oltre la prima udienza fissata per la trattazione della causa al solo fine « di eccepire la mancata notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza» e di chiedere che [OSCURATO:PERSONA] fosse dichiarato decaduto dall’opposizione.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione dell’art. 99, comma 4, l.f., il ricorrente evidenzia la peculiarità della fattispecie in esame, in cui la prima notificazione non è stata tardiva, ma inesistente, essendo del tutto mancata, e sottolinea come l’inutile decorso del termine ordinatorio produca gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio. 2 Il motivo è infondato. 2.1 Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei giudizi di impugnazione dello stato passivo ex art. 99 legge fall., l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al curatore ed agli eventuali creditori controinteressati entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che tale sanzione non è prevista dalla legge né può essere ricavata, in via interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del processo, dovendo evitarsi interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale.

Ove, pertanto, il curatore ed i creditori controinteressati non si siano regolarmente costituiti in giudizio, in tal modo sanando, con effetto "ex tunc", il vizio della notificazione, il giudice dovrà limitarsi ad assegnare al ricorrente un nuovo temine, perentorio, per la notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass., sez. 6-1, 7 dicembre 2017, n. 29521; Cass., sez. 1, 4 F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 6967/2017 Numero sezionale 1672/2023 dicembre 2015, n. 24772; Cass., sez. 1, 10 settembre 2014, n.

Numero di raccolta generale 18597/2023Data pubblicazione 30/06/2023 19018, Cass., se. 1, 3 maggio 2016, n. 8740; Cass., sez. 1, 10 settembre 2014, n. 19018; Cass., sez. 1, 11 settembre 2014, n. 19203; Cass., sez.un., 4 dicembre 2009, n. 25494; Cass., sez. 1, 8 novembre 2013, n. 25211; Cass., sez. 1, 11 maggio 2017, n. 11541; con riguardo alla dichiarazione dello stato di adottabilità ed al rito camerale Cass., sez. 1, 11 luglio 2013, n. 17202). 2.2 Né, sul punto, può distinguersi fra notifica nulla o inesistente, posto che, a differenza che nel rito ordinario, in cui il rapporto cittadino-giudice si instaura solo dopo la notifica della citazione, nei giudizi che si introducono con ricorso tale rapporto viene ad esistenza col deposito dell’atto, la cui notifica ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio: l’inosservanza del termine assegnato dal giudice per la notifica, senza preventiva presentazione dell’istanza di proroga, non ha dunque alcun effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita (Cass., sez. 1, 8 novembre 2013, n. 25211; Cass., sez. 1, 22 maggio 2014, n. 11418, Cass., sez. 6-1, 22 luglio 2014, n. 16677, in tema di reclamo proposto alla corte d’appello avverso il provvedimento camerale del tribunale in sede di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi; Cass., sez. 1, 11 settembre 2014, n. 19203, in tema di declaratoria dello stato di adottabilità; Cass., sez. 6-1, 14 ottobre 2014, n. 21669 nel reclamo attinente al procedimento camerale di modifica delle condizioni di divorzio; Cass., sez. 1, 7 ottobre 2014, n. 21111). 2.3 Nella specie, peraltro, l’avvenuta costituzione del curatore, avendo avuto (indipendentemente dalle difese da questi svolte), efficacia sanante ex tunc del vizio, per il raggiungimento dello scopo al quale l’atto era destinato, rendeva superfluo l’ordine di rinnovo della notifica.. 3 Con il secondo motivo il Fallimento denuncia la «violazione degli articoli 96 e 55 l.f., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 6967/2017 Numero sezionale 1672/2023 c.p.c.».

Pur concordando con il tribunale nella qualificazione della Numero di raccolta generale 18597/2023Data pubblicazione 30/06/2023 fattispecie giuridica scaturita dall’accordo del 30 aprile 2015 come «accollo cumulativo esterno non liberatorio» con adesione del creditore e, dunque, nel permanere dell’obbligazione dell’accollata fallita verso [OSCURATO:PERSONA], ancorché di natura «sussidiaria» rispetto a quella dell’accollante [OSCURATO:SOCIETA]., il ricorrente lamenta che il giudice abbia ammesso il creditore al passivo con riserva, erroneamente equiparando il caso in esame a quello disciplinato dall’art. 55, 3° comma, seconda parte l.f., che individua tra i crediti «condizionali» che partecipano al concorso «quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale», ma non anche quelli la cui ammissione possa divenire definitiva per effetto «della sola prova del mancato pagamento da parte dell’obbligata principale nonostante la semplice richiesta rivoltale».

Rileva che, in tal modo, il giudice ha introdotto una riserva atipica, al di fuori delle ipotesi tassative contemplate dall’art. 96 l.f., consentendo la partecipazione al riparto di un creditore il cui credito non sia stato ritenuto “efficace” verso il fallimento, tanto da dover essere fatto preventivamente valere verso altro debitore, ma tuttavia lo divenga per effetto «di una semplice iniziativa unilaterale dello stesso creditore», il quale abbia chiesto senza esito il pagamento al principale obbligato. 3.1 Il secondo motivo è inammissibile per un evidente difetto di interesse.

3.2. Va ricordato che, per giurisprudenza costante di questa Corte, l’ammissione del credito con riserva atipica, estranea alle ipotesi tassativamente disciplinate dall’art. 96 l. f., comporta che la riserva, anche qualora sia disposta dal giudice, va considerata come non apposta e che dunque il provvedimento giudiziale si debba intendere come di accoglimento pieno del diritto fatto valere (Cass. nn. 20191/2017, 11143/012, 3397/2004, 17526/03).

F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]., in data 8 settembre 2014, stipulò un contratto di affitto di ramo d’azienda con [OSCURATO:SOCIETA]. che prevedeva la prosecuzione da parte dell’affittuaria dei rapporti di lavoro in essere con l’affittante. Il contratto fu risolto consensualmente tra le parti il 13 marzo 2015 e, successivamente, il 27 marzo 2015, vennero pattuite le condizioni della risoluzione, secondo le quali la titolarità dei rapporti di lavoro sarebbe rimasta in capo a IMB, che avrebbe anche provveduto al pagamento del trattamento di fine rapporto per la parte maturata durante il contratto di affitto, «tenendo indenne» [OSCURATO:SOCIETA]., da ogni responsabilità. Il [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e i lavoratori trasferiti, fra cui [OSCURATO:PERSONA], sottoscrissero l’accordo, intervenuto fra le rispettive rappresentanze sindacali, col quale si dava atto che IMB avrebbe tenuto indenne [OSCURATO:SOCIETA] da ogni responsabilità per i crediti- anche per TFR- maturati nei suoi confronti da ciascun dipendente. Sopraggiunto il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] si insinuò al passivo per ottenere l’ammissione dei crediti discendenti dal rapporto di lavoro intrattenuto con la società. La domanda, rigettata dal g.d., è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Novara, investito dell’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA], che, con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ammesso il credito dell’opponente allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. “con riserva della prova di aver preventivamente richiesto senza successo il pagamento alla [OSCURATO:SOCIETA].” Il tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione del Fallimento di improcedibilità/inammissibilità dell’opposizione per aver l’opponente omesso di notificare al curatore il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza entro il primo termine assegnatogli dal giudice relatore, ed aver provveduto alla notifica solo dopo la F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 6967/2017 Numero sezionale 1672/2023 costituzione dell’opposto in giudizio, entro il nuovo termine fissato Numero di raccolta generale 18597/2023Data pubblicazione 30/06/2023 ad hoc dallo stesso giudice; nel merito ha ritenuto: i) che l’accordo intervenuto fra affittante e affittuaria andasse qualificato come accollo cumulativo esterno, non liberatorio della debitrice originaria [OSCURATO:SOCIETA] (tenuta a rispondere, ai sensi dell’art. 2112, 2° comma c.c., in via solidale con IMB dei debiti sorti nei confronti dei dipendenti sino alla data del loro definitivo trasferimento alla seconda società) ma solo determinativo di una diversa ripartizione interna del debito fra gli obbligati; ii) che la dichiarazione del creditore di voler liberare il cedente va tenuta distinta dalla mera accettazione dell’accordo concluso fra cedente e cessionario; iii) che dunque, in assenza, come nella specie, di un’espressa dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di voler liberare l’accollata, all’accettazione da parte sua dell’accollo doveva attribuirsi l’effetto di degradare l’obbligazione, da solidale, a «sussidiaria», col conseguente onere del creditore, in analogia con quanto previsto dall’art. 1268, 2° comma, c.c., in tema di delegazione di pagamento, di richiedere preventivamente quanto dovutogli alla debitrice accollante (IMB), pur non essendo tenuto ad escuterla, e di potersi rivolgere all’altra debitrice ( [OSCURATO:SOCIETA].) solo nel caso in cui la prima richiesta fosse risultata infruttuosa; iv) che l’esistenza di un mero benificium ordinis in favore della fallita imponeva l’ammissione con riserva del credito del lavoratore «dovendo questi dimostrare, prima di poter essere ammesso definitivamente al passivo, di aver preventivamente richiesto senza successo il pagamento alla [OSCURATO:SOCIETA].». 2 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, sulla base di due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo di ricorso il Fallimento deduce la «violazione degli articoli 99, commi 4 e 5, l.f., e 154 c.p.c., in relazione all’art. F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 6967/2017 Numero sezionale 1672/2023 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». Assume che il tribunale avrebbe Numero di raccolta generale 18597/2023Data pubblicazione 30/06/2023 errato nel confermare il provvedimento del 29 settembre 2016 del giudice relatore, col quale era stato concesso all’opponente un nuovo termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, posto che il curatore si era costituito in giudizio oltre la prima udienza fissata per la trattazione della causa al solo fine « di eccepire la mancata notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza» e di chiedere che [OSCURATO:PERSONA] fosse dichiarato decaduto dall’opposizione. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione dell’art. 99, comma 4, l.f., il ricorrente evidenzia la peculiarità della fattispecie in esame, in cui la prima notificazione non è stata tardiva, ma inesistente, essendo del tutto mancata, e sottolinea come l’inutile decorso del termine ordinatorio produca gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio. 2 Il motivo è infondato. 2.1 Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei giudizi di impugnazione dello stato passivo ex art. 99 legge fall., l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al curatore ed agli eventuali creditori controinteressati entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che tale sanzione non è prevista dalla legge né può essere ricavata, in via interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del processo, dovendo evitarsi interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale. Ove, pertanto, il curatore ed i creditori controinteressati non si siano regolarmente costituiti in giudizio, in tal modo sanando, con effetto "ex tunc", il vizio della notificazione, il giudice dovrà limitarsi ad assegnare al ricorrente un nuovo temine, perentorio, per la notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass., sez. 6-1, 7 dicembre 2017, n. 29521; Cass., sez. 1, 4 F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 6967/2017 Numero sezionale 1672/2023 dicembre 2015, n. 24772; Cass., sez. 1, 10 settembre 2014, n. Numero di raccolta generale 18597/2023Data pubblicazione 30/06/2023 19018, Cass., se. 1, 3 maggio 2016, n. 8740; Cass., sez. 1, 10 settembre 2014, n. 19018; Cass., sez. 1, 11 settembre 2014, n. 19203; Cass., sez.un., 4 dicembre 2009, n. 25494; Cass., sez. 1, 8 novembre 2013, n. 25211; Cass., sez. 1, 11 maggio 2017, n. 11541; con riguardo alla dichiarazione dello stato di adottabilità ed al rito camerale Cass., sez. 1, 11 luglio 2013, n. 17202). 2.2 Né, sul punto, può distinguersi fra notifica nulla o inesistente, posto che, a differenza che nel rito ordinario, in cui il rapporto cittadino-giudice si instaura solo dopo la notifica della citazione, nei giudizi che si introducono con ricorso tale rapporto viene ad esistenza col deposito dell’atto, la cui notifica ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio: l’inosservanza del termine assegnato dal giudice per la notifica, senza preventiva presentazione dell’istanza di proroga, non ha dunque alcun effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita (Cass., sez. 1, 8 novembre 2013, n. 25211; Cass., sez. 1, 22 maggio 2014, n. 11418, Cass., sez. 6-1, 22 luglio 2014, n. 16677, in tema di reclamo proposto alla corte d’appello avverso il provvedimento camerale del tribunale in sede di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi; Cass., sez. 1, 11 settembre 2014, n. 19203, in tema di declaratoria dello stato di adottabilità; Cass., sez. 6-1, 14 ottobre 2014, n. 21669 nel reclamo attinente al procedimento camerale di modifica delle condizioni di divorzio; Cass., sez. 1, 7 ottobre 2014, n. 21111). 2.3 Nella specie, peraltro, l’avvenuta costituzione del curatore, avendo avuto (indipendentemente dalle difese da questi svolte), efficacia sanante ex tunc del vizio, per il raggiungimento dello scopo al quale l’atto era destinato, rendeva superfluo l’ordine di rinnovo della notifica.. 3 Con il secondo motivo il Fallimento denuncia la «violazione degli articoli 96 e 55 l.f., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 6967/2017 Numero sezionale 1672/2023 c.p.c.». Pur concordando con il tribunale nella qualificazione della Numero di raccolta generale 18597/2023Data pubblicazione 30/06/2023 fattispecie giuridica scaturita dall’accordo del 30 aprile 2015 come «accollo cumulativo esterno non liberatorio» con adesione del creditore e, dunque, nel permanere dell’obbligazione dell’accollata fallita verso [OSCURATO:PERSONA], ancorché di natura «sussidiaria» rispetto a quella dell’accollante [OSCURATO:SOCIETA]., il ricorrente lamenta che il giudice abbia ammesso il creditore al passivo con riserva, erroneamente equiparando il caso in esame a quello disciplinato dall’art. 55, 3° comma, seconda parte l.f., che individua tra i crediti «condizionali» che partecipano al concorso «quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale», ma non anche quelli la cui ammissione possa divenire definitiva per effetto «della sola prova del mancato pagamento da parte dell’obbligata principale nonostante la semplice richiesta rivoltale». Rileva che, in tal modo, il giudice ha introdotto una riserva atipica, al di fuori delle ipotesi tassative contemplate dall’art. 96 l.f., consentendo la partecipazione al riparto di un creditore il cui credito non sia stato ritenuto “efficace” verso il fallimento, tanto da dover essere fatto preventivamente valere verso altro debitore, ma tuttavia lo divenga per effetto «di una semplice iniziativa unilaterale dello stesso creditore», il quale abbia chiesto senza esito il pagamento al principale obbligato. 3.1 Il secondo motivo è inammissibile per un evidente difetto di interesse. 3.2. Va ricordato che, per giurisprudenza costante di questa Corte, l’ammissione del credito con riserva atipica, estranea alle ipotesi tassativamente disciplinate dall’art. 96 l. f., comporta che la riserva, anche qualora sia disposta dal giudice, va considerata come non apposta e che dunque il provvedimento giudiziale si debba intendere come di accoglimento pieno del diritto fatto valere (Cass. nn. 20191/2017, 11143/012, 3397/2004, 17526/03). F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9
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