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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 292/1994

ECLI:IT:COST:1994:292
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ricorso notificato in data 24 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni contenute nella legislazione della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di elezioni comunali, a causa del mancato adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale). [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che gode, giusta gli artt. 4 e 5 dello Statuto, così come modificati dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, non avrebbe adeguato la propria normazione ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme fondamentali di riforma contenute nella legge n. 81 del 1993.

Il ricorso, nello svolgere un puntuale ed analitico raffronto delle singole disposizioni di quest'ultima legge con gli articoli delle leggi regionali che risulterebbero non adeguati, rileva, altresì, che il mancato adeguamento della legislazione della Regione comporta una limitazione del diritto di voto, in violazione del terzo comma dell'art. 48 della Costituzione.

Inoltre, la diversa durata del mandato del sindaco e degli altri organi comunali, la mancata previsione della nomina degli assessori da parte del sindaco e della non rieleggibilità del sindaco e degli assessori dopo due mandati consecutivi, la differenza nella adozione di due sistemi elettorali in relazione alla popolazione, la mancata attuazione della parità tra i sessi nell'ambito dell'elettorato passivo, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione, attuando trattamenti diversi a parità di condizioni.

Viene lamentato altresì il mancato adeguamento alle disposizioni relative alla pubblicità delle spese elettorali che, secondo il ricorso, configurerebbero un principio generale dell'ordinamento.

2. - Nel costituirsi in giudizio, la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] ha fatto rilevare come, in conseguenza dell'approvazione della legge n. 81 del 1993, la giunta regionale abbia elaborato e presentato al consiglio un disegno di legge di recepimento, che non ha potuto essere approvato a causa della scadenza della legislatura.

La memoria della Regione, nel replicare ai singoli motivi di ricorso, osserva, tra l'altro, che, per i comuni della Provincia di Bolzano, lo Statuto di autonomia prevede una normativa particolare, dalla quale discenderebbe il necessario mantenimento del metodo proporzionale per la elezione del consiglio, con conseguenze anche in ordine alla eventuale elezione diretta del sindaco, per cui si chiede alla Corte un chiarimento sulla portata della riforma in ordine al complesso della normativa relativa ai comuni della Provincia di Bolzano.

Riguardo a tutti i comuni della Regione, la resistente sostiene di non opporsi ad una pronuncia che renda applicabile la riforma disposta dalla legge n. 81 del 1993, ricordando, però, che la Regione dispone di potestà normativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, per cui quelle disposizioni della legge n. 81 che non rappresentano norme inderogabili di riforma non potrebbero costituire vincoli in vista del futuro esercizio della potestà legislativa regionale.

Inoltre, sarebbe inappropriato il riferimento, contenuto nel ricorso statale, all'art. 48 della Costituzione (non vedendo di quale limitazione del diritto di voto possa trattarsi) e all'art. 3 della Costituzione (apparendo la differenziazione tra i comuni della Regione rispetto agli altri connaturata al principio costituzionale di autonomia e alla natura primaria della potestà legislativa regionale).

Il riferimento all'art. 3 della Costituzione sarebbe appropriato solo per le disposizioni statali che disciplinino direttamente i diritti dei cittadini, come quelle relative alla tutela della parità dei sessi.

3. - In prossimità dell'udienza la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] ha presentato una ulteriore memoria, avanzando la pregiudiziale della inammissibilità del ricorso, per "assoluta genericità della deliberazione governativa di impugnazione".

Sostiene la Regione che la determinazione adottata nella riunione del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 1993 ha carattere generico, non precisando né l'oggetto, né i motivi della impugnazione, la cui definizione è stata, in conseguenza, totalmente delegata all'Avvocatura generale dello Stato.

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede, con riferimento all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, che sia dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni, riportate in epigrafe, contenute nella legislazione della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di elezioni comunali, a causa del mancato adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. - La Regione resistente, oltre a replicare nel merito alle censure formulate nei ricorsi, ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per assoluta genericità della deliberazione governativa di impugnazione.

L'eccezione è fondata.

Nella seduta del 18 dicembre 1993 il Consiglio dei ministri approvava la "determinazione di sollevare ricorso per legittimità costituzionale per il mancato adeguamento della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] ai principi generali ed alle norme fondamentali recati dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale".

Trattasi di una formulazione in cui, come rileva la difesa della Regione, manca qualsiasi riferimento alle leggi regionali impugnate, in contrasto con l'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992 e con l'art. 97 dello Statuto di autonomia, secondo i quali il Governo può impugnare le disposizioni legislative regionali e provinciali, senza dunque potersi limitare a contestare un generico mancato adeguamento.

Al riguardo, va rammentato che questa Corte ha già avuto modo di precisare quali siano i requisiti minimi richiesti per la delibera governativa autorizzativa del giudizio di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992: requisiti che - tanto con riferimento alle disposizioni impugnate quanto in relazione alle norme e ai principi rispetto ai quali si contesta il mancato adeguamento - devono rendere la questione proposta sufficientemente determinata o quanto meno determinabile nella sua sostanza (vedi da ultimo sentenza n. 256/1994).

Con la conseguenza che, sia pure in modo sintetico, la deliberazione del Consiglio dei ministri intesa a promuovere il giudizio di costituzionalità nei modi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 deve indicare, oltre alla legge regolante la materia di competenza delle Province autonome e della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] non sottoposta al dovuto adeguamento, le disposizioni statali innovatrici che richiedono la predetta attività legislativa di adeguamento (sentenza n. 172/1994).

Il che non si riscontra nel caso in esame.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe, proposto, con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso notificato in data 24 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni contenute nella legislazione della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di elezioni comunali, a causa del mancato adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale). [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che gode, giusta gli artt. 4 e 5 dello Statuto, così come modificati dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, non avrebbe adeguato la propria normazione ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme fondamentali di riforma contenute nella legge n. 81 del 1993. Il ricorso, nello svolgere un puntuale ed analitico raffronto delle singole disposizioni di quest'ultima legge con gli articoli delle leggi regionali che risulterebbero non adeguati, rileva, altresì, che il mancato adeguamento della legislazione della Regione comporta una limitazione del diritto di voto, in violazione del terzo comma dell'art. 48 della Costituzione. Inoltre, la diversa durata del mandato del sindaco e degli altri organi comunali, la mancata previsione della nomina degli assessori da parte del sindaco e della non rieleggibilità del sindaco e degli assessori dopo due mandati consecutivi, la differenza nella adozione di due sistemi elettorali in relazione alla popolazione, la mancata attuazione della parità tra i sessi nell'ambito dell'elettorato passivo, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione, attuando trattamenti diversi a parità di condizioni. Viene lamentato altresì il mancato adeguamento alle disposizioni relative alla pubblicità delle spese elettorali che, secondo il ricorso, configurerebbero un principio generale dell'ordinamento. 2. - Nel costituirsi in giudizio, la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] ha fatto rilevare come, in conseguenza dell'approvazione della legge n. 81 del 1993, la giunta regionale abbia elaborato e presentato al consiglio un disegno di legge di recepimento, che non ha potuto essere approvato a causa della scadenza della legislatura. La memoria della Regione, nel replicare ai singoli motivi di ricorso, osserva, tra l'altro, che, per i comuni della Provincia di Bolzano, lo Statuto di autonomia prevede una normativa particolare, dalla quale discenderebbe il necessario mantenimento del metodo proporzionale per la elezione del consiglio, con conseguenze anche in ordine alla eventuale elezione diretta del sindaco, per cui si chiede alla Corte un chiarimento sulla portata della riforma in ordine al complesso della normativa relativa ai comuni della Provincia di Bolzano. Riguardo a tutti i comuni della Regione, la resistente sostiene di non opporsi ad una pronuncia che renda applicabile la riforma disposta dalla legge n. 81 del 1993, ricordando, però, che la Regione dispone di potestà normativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, per cui quelle disposizioni della legge n. 81 che non rappresentano norme inderogabili di riforma non potrebbero costituire vincoli in vista del futuro esercizio della potestà legislativa regionale. Inoltre, sarebbe inappropriato il riferimento, contenuto nel ricorso statale, all'art. 48 della Costituzione (non vedendo di quale limitazione del diritto di voto possa trattarsi) e all'art. 3 della Costituzione (apparendo la differenziazione tra i comuni della Regione rispetto agli altri connaturata al principio costituzionale di autonomia e alla natura primaria della potestà legislativa regionale). Il riferimento all'art. 3 della Costituzione sarebbe appropriato solo per le disposizioni statali che disciplinino direttamente i diritti dei cittadini, come quelle relative alla tutela della parità dei sessi. 3. - In prossimità dell'udienza la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] ha presentato una ulteriore memoria, avanzando la pregiudiziale della inammissibilità del ricorso, per "assoluta genericità della deliberazione governativa di impugnazione". Sostiene la Regione che la determinazione adottata nella riunione del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 1993 ha carattere generico, non precisando né l'oggetto, né i motivi della impugnazione, la cui definizione è stata, in conseguenza, totalmente delegata all'Avvocatura generale dello Stato. 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede, con riferimento all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, che sia dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni, riportate in epigrafe, contenute nella legislazione della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di elezioni comunali, a causa del mancato adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81. 2. - La Regione resistente, oltre a replicare nel merito alle censure formulate nei ricorsi, ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per assoluta genericità della deliberazione governativa di impugnazione. L'eccezione è fondata. Nella seduta del 18 dicembre 1993 il Consiglio dei ministri approvava la "determinazione di sollevare ricorso per legittimità costituzionale per il mancato adeguamento della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] ai principi generali ed alle norme fondamentali recati dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale". Trattasi di una formulazione in cui, come rileva la difesa della Regione, manca qualsiasi riferimento alle leggi regionali impugnate, in contrasto con l'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992 e con l'art. 97 dello Statuto di autonomia, secondo i quali il Governo può impugnare le disposizioni legislative regionali e provinciali, senza dunque potersi limitare a contestare un generico mancato adeguamento. Al riguardo, va rammentato che questa Corte ha già avuto modo di precisare quali siano i requisiti minimi richiesti per la delibera governativa autorizzativa del giudizio di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992: requisiti che - tanto con riferimento alle disposizioni impugnate quanto in relazione alle norme e ai principi rispetto ai quali si contesta il mancato adeguamento - devono rendere la questione proposta sufficientemente determinata o quanto meno determinabile nella sua sostanza (vedi da ultimo sentenza n. 256/1994). Con la conseguenza che, sia pure in modo sintetico, la deliberazione del Consiglio dei ministri intesa a promuovere il giudizio di costituzionalità nei modi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 deve indicare, oltre alla legge regolante la materia di competenza delle Province autonome e della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] non sottoposta al dovuto adeguamento, le disposizioni statali innovatrici che richiedono la predetta attività legislativa di adeguamento (sentenza n. 172/1994). Il che non si riscontra nel caso in esame. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe, proposto, con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Corte costituzionale n. 292/1994 — Fons Iuris — Fons Iuris