Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 292/1994
ECLI:IT:COST:1994:292
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso notificato in data 24 dicembre 1993, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, ai sensi dell'art.
2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione
dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] concernenti il
rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e
provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e
coordinamento), che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale di
varie disposizioni contenute nella legislazione della Regione
Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di elezioni comunali, a causa del
mancato adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta
del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale).
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che gode, giusta gli artt. 4 e 5
dello Statuto, così come modificati dalla legge costituzionale 23
settembre 1993, n. 2, di potestà legislativa esclusiva in materia di
ordinamento degli enti locali, non avrebbe adeguato la propria
normazione ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle
norme fondamentali di riforma contenute nella legge n. 81 del 1993.
Il ricorso, nello svolgere un puntuale ed analitico raffronto
delle singole disposizioni di quest'ultima legge con gli articoli
delle leggi regionali che risulterebbero non adeguati, rileva,
altresì, che il mancato adeguamento della legislazione della Regione
comporta una limitazione del diritto di voto, in violazione del terzo
comma dell'art. 48 della Costituzione.
Inoltre, la diversa durata del mandato del sindaco e degli altri
organi comunali, la mancata previsione della nomina degli assessori
da parte del sindaco e della non rieleggibilità del sindaco e degli
assessori dopo due mandati consecutivi, la differenza nella adozione
di due sistemi elettorali in relazione alla popolazione, la mancata
attuazione della parità tra i sessi nell'ambito dell'elettorato
passivo, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione, attuando
trattamenti diversi a parità di condizioni. Viene lamentato altresì
il mancato adeguamento alle disposizioni relative alla pubblicità
delle spese elettorali che, secondo il ricorso, configurerebbero un
principio generale dell'ordinamento.
2. - Nel costituirsi in giudizio, la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA]
ha fatto rilevare come, in conseguenza dell'approvazione della legge
n. 81 del 1993, la giunta regionale abbia elaborato e presentato al
consiglio un disegno di legge di recepimento, che non ha potuto
essere approvato a causa della scadenza della legislatura.
La memoria della Regione, nel replicare ai singoli motivi di
ricorso, osserva, tra l'altro, che, per i comuni della Provincia di
Bolzano, lo Statuto di autonomia prevede una normativa particolare,
dalla quale discenderebbe il necessario mantenimento del metodo
proporzionale per la elezione del consiglio, con conseguenze anche in
ordine alla eventuale elezione diretta del sindaco, per cui si chiede
alla Corte un chiarimento sulla portata della riforma in ordine al
complesso della normativa relativa ai comuni della Provincia di
Bolzano.
Riguardo a tutti i comuni della Regione, la resistente sostiene di
non opporsi ad una pronuncia che renda applicabile la riforma
disposta dalla legge n. 81 del 1993, ricordando, però, che la
Regione dispone di potestà normativa primaria in materia di
ordinamento degli enti locali, per cui quelle disposizioni della
legge n. 81 che non rappresentano norme inderogabili di riforma non
potrebbero costituire vincoli in vista del futuro esercizio della
potestà legislativa regionale.
Inoltre, sarebbe inappropriato il riferimento, contenuto nel
ricorso statale, all'art. 48 della Costituzione (non vedendo di quale
limitazione del diritto di voto possa trattarsi) e all'art. 3 della
Costituzione (apparendo la differenziazione tra i comuni della
Regione rispetto agli altri connaturata al principio costituzionale
di autonomia e alla natura primaria della potestà legislativa
regionale). Il riferimento all'art. 3 della Costituzione sarebbe
appropriato solo per le disposizioni statali che disciplinino
direttamente i diritti dei cittadini, come quelle relative alla
tutela della parità dei sessi.
3. - In prossimità dell'udienza la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] ha
presentato una ulteriore memoria, avanzando la pregiudiziale della
inammissibilità del ricorso, per "assoluta genericità della
deliberazione governativa di impugnazione". Sostiene la Regione che
la determinazione adottata nella riunione del Consiglio dei ministri
del 18 dicembre 1993 ha carattere generico, non precisando né
l'oggetto, né i motivi della impugnazione, la cui definizione è
stata, in conseguenza, totalmente delegata all'Avvocatura generale
dello Stato.
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede, con
riferimento all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266,
che sia dichiarata la illegittimità costituzionale delle
disposizioni, riportate in epigrafe, contenute nella legislazione
della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di elezioni comunali, a
causa del mancato adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81.
2. - La Regione resistente, oltre a replicare nel merito alle
censure formulate nei ricorsi, ha sollevato eccezione di
inammissibilità del ricorso per assoluta genericità della
deliberazione governativa di impugnazione.
L'eccezione è fondata.
Nella seduta del 18 dicembre 1993 il Consiglio dei ministri
approvava la "determinazione di sollevare ricorso per legittimità
costituzionale per il mancato adeguamento della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] ai principi generali ed alle norme fondamentali recati dalla
legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente elezione diretta del sindaco,
del presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale".
Trattasi di una formulazione in cui, come rileva la difesa della
Regione, manca qualsiasi riferimento alle leggi regionali impugnate,
in contrasto con l'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo n.
266 del 1992 e con l'art. 97 dello Statuto di autonomia, secondo i
quali il Governo può impugnare le disposizioni legislative regionali
e provinciali, senza dunque potersi limitare a contestare un generico
mancato adeguamento.
Al riguardo, va rammentato che questa Corte ha già avuto modo di
precisare quali siano i requisiti minimi richiesti per la delibera
governativa autorizzativa del giudizio di cui all'art. 2, secondo
comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992: requisiti che - tanto
con riferimento alle disposizioni impugnate quanto in relazione alle
norme e ai principi rispetto ai quali si contesta il mancato
adeguamento - devono rendere la questione proposta sufficientemente
determinata o quanto meno determinabile nella sua sostanza (vedi da
ultimo sentenza n. 256/1994). Con la conseguenza che, sia pure in
modo sintetico, la deliberazione del Consiglio dei ministri intesa a
promuovere il giudizio di costituzionalità nei modi previsti
dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 deve indicare,
oltre alla legge regolante la materia di competenza delle Province
autonome e della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] non sottoposta al dovuto
adeguamento, le disposizioni statali innovatrici che richiedono la
predetta attività legislativa di adeguamento (sentenza n. 172/1994).
Il che non si riscontra nel caso in esame.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe, proposto, con
riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri nei confronti della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA].
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]