CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Polonia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] LUKOMSKA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Messina, in data 17 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 19 novembre 2020, dal Tribunale di Messina, l'ha condannata alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. 2. La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., il travisamento della prova e la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata. La Corte territoriale, con motivazione meramente reiterativa delle argomentazioni del primo giudice, non avrebbe affrontato in alcun modo le doglianze difensive riportate nei motivi di appello e non avrebbe tenuto conto dei dati favorevoli all'imputata emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale ed avrebbe travisato quanto emerso dagli accertamenti posti in essere dalla polizia giudiziaria.La difesa ha sottolineato che la LUKOMSKA non ha mai negato di dover restituire delle somme di denaro alla querelante né ha mai posto in esser alcuna condotta di interversione del possesso su tali somme, connotandosi la vicenda come un mero inadempimento contrattuale. I giudici di appello hanno immotivatamente ignorato la documentazione in atti idonea a dimostrare la sussistenza di motivi di astio e conflitto tra la ricorrente e la persona offesa, in particolare la LUKOMSKA, ritenendo di vantare un credito nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] per provvigioni ed emolumenti a lei spettanti, ha instaurato una causa di lavoro ancora pendente. Parimenti la Corte di merito non ha considerato la deliberazione n. 2836/1 con la quale l'IVASS, all'esito del procedimento disciplinare, ha affermato l'insussistenza delle violazioni del Codice delle [OSCURATO:PERSONA] e del Regolamento ISVAP contestate alla LUKOMSKA. 3. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, il travisamento della prova e la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita. La Corte territoriale, con motivazione meramente reiterativa della sentenza di primo grado, non avrebbe affrontato in alcun modo le doglianze difensive riportate nei motivi di appello, ritenendo sussistente il reato di cui all'art. 646 cod. pen. con percorso argomentativo fondato su presunzioni di tipo logico prive di alcun supporto probatorio. 4. La ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen. e la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita. 4.1. Secondo la difesa l'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'ipotizzato reato in considerazione del fatto che l'imputata non ha mai manifestato la volontà di non restituire le somme incassate dagli assicurati e quantifìcate dalle persone offese in euro 43.357,09, limitandosi a chiedere la compensazione con le somme a lei spettanti per le provvigioni maturate nella veste di sub agente della [OSCURATO:PERSONA]. La mancanza di una indebita volontà di appropriarsi di tali somme sarebbe dimostrata dalla corrispondenza intervenuta tra le parti da cui è possibile desumere che la LUKOMSKA non ha mai prospettato un rifiuto definitivo alla restituzione delle somme dovute, mostrandosi disponibile alla corresponsione di quanto dovuto previa esatta quantificazione e che la querelante era debitrice nei confronti della ricorrente di due fatture per importi pari ad euro 4.542,46 e 6.258,04 per l'attività lavorativa svolta per conto della compagnia assicurativa. La buona fede della LUKOMSKA sarebbe comprovata anche dagli esiti del procedimento disciplinare svoltosi innanzi l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ente di diritto pubblico che ha accertato l'effettivo, seppur tardivo, versamento delle somme incassate dalla ricorrente con conseguente insussistenza delle contestate violazioni disciplinari.4.2. La difesa ha, inoltre, segnalato che l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato inequivocabilmente che le somme trattenute dall'imputata non sono mai state destinate a diversa destinazione con conseguente insussistenza dell'elemento materiale del reato di appropriazione indebita -sub specie interversione nel possesso-. I giudici di appello, peraltro, hanno, a giudizio della difesa, immotivatamente ignorato quanto dichiarato dal teste GIOFFRE' in ordine all'effettivo versamento delle somme dovute dalla ricorrente accertato dalla Polizia di Stato. La Corte di merito, secondo la ricorrente, non ha tenuto conto del fatto che la persona offesa non ha dimostrato la certezza e liquidita del credito vantato nei confronti della LUKOMSKA, come peraltro già affermato dal Tribunale di Civile nel corpo della motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro conservativo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 4.3. La difesa lamenta, infine, l'incoerenza ed incongruenza delle dichiarazioni delle persone offese, dichiarazioni che oltre ad essere prive di riscontro provengono da soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli dell'imputata. 5. In data 25 novembre 2022 il difensore della ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e deve esser accolto per le ragioni di seguito esposte. 1. La Corte territoriale ha affermato la sussistenza del reato di appropriazione indebita esclusivamente in considerazione di due elementi logico-fattuali emersi dall'istruttoria dibattimentale: l'intempestiva annotazione degli incassi ricevuti per le polizze rinnovate e la conseguente violazione del termine di 30 giorni previsto contrattualmente per il versamento in cassa di tali somme nonché l'accertamento di un saldo a debito dell'imputata pari ad euro 77.727,09. Appare evidente che detta motivazione comprova esclusivamente l'anomala conduzione del rapporto di sub-agenzia da parte della LUKOMSKA ed il mancato rispetto delle condizioni contrattuali regolanti il versamento in casse delle somme ricevute dagli assicurati ma non fornisce elementi logico-probatori idonei a comprovare la volontà dell'imputata di appropriarsi indebitamente di tali somme mediante interversione nel possesso stante la natura generica ed ambigua delle circostanze fattuali valorizzate dai giudici di merito. 2. Deve essere, in proposito, rimarcato che non tutte le condotte irregolari, illegittime o illecite assumono rilevanza penale e possono essere solo per tale motivo qualificate nei termini di appropriazione indebita. L'elemento psicologico del reato oggetto del processo è costituito dal dolo specifico, di conseguenza l'agente, oltre alla condotta, deve rappresentarsi l'ingiustizia del profitto che intende in tal modo conseguire, sapendo di agire senza averne diritto.La verifica sul punto deve essere particolarmente attenta, ed essere oggetto di specifica motivazione, qualora emergano ovvero siano stati rilevati e dedotti elementi dai quali sia possibile inferire la sostanziale buona fede dell'imputata. Nel caso di specie la Corte d'Appello, con motivazione apodittica e tautologica, si è limitata ad evidenziare che nel caso di specie non «può dubitarsi della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, consistente nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o altri una qualsiasi illegittima utilità» (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). Detto specifico aspetto, non è stato adeguatamente lumeggiato dalla sentenza impugnata; i giudici di appello non hanno speso argomentazione alcuna in ordine alle deduzioni, svolte in appello e poi nella sede odierna, con le quali la difesa aveva indicato le specifiche fonti di prova da cui desumere la carenza dell'elemento soggettivo (in particolare: deliberazione con la quale l'IVASS ha escluso la contraffazione della documentazione contrattuale ed affermato la rimessione, seppur tardiva, dei premi assicurativi sul conto corrente dell'avente diritto; deposizione del teste di p.g. GIOFFRE' attestante l'avvenuto, seppur tardivo, versamento delle somme dovute da parte dell'imputata; corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti attestanti la volontà della ricorrente di restituire le somme incassate previa compensazione dei debiti dalla stessa vantati nei confronti della compagnia assicuratrice e l'esistenza di una controversia in ordine a tali rapporti di dare-avere; ordinanza con la quale i Tribunale Civile di Messina ha rigettato la richiesta di sequestro conservativo dei beni della LUKOMSKA per carenza del requisito della probabile fondatezza della pretesa vantata dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), incorrendo così nel denunciato vizio motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] reputa, infatti, che sussista l'eccepito caso di travisamento per omissione, da intendersi come mancanza di motivazione riguardo alla valutazione di elementi probatori già acquisiti al processo e potenzialmente decisivi ai fini della decisione; tanto più rilevante nel caso di specie perché di contenuto potenzialmente suscettibile di disarticolare l'intero ragionamento su cui si fonda la sentenza o quanto meno di determinare al suo interno sostanziali incompatibilità (Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013, Chierici, Rv. 257899; Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457 - 01). La motivazione impugnata è priva di una valutazione puntuale ed esaustiva delle fonti richiamate dalla difesa, risultando così evidente che il giudice dell'appello è giunto alla decisione trascurando del tutto di apprezzare, in via esplicita o implicita, una parte decisiva della piattaforma istruttoria. 3. Inoltre, la Corte di merito, preso atto che la LUKOMSKA vantava nei confronti delle persone offese un credito professionale, sicuramente certo quanto all'an, avrebbe dovuto valutare se la somma oggetto dell'appropriazione era qualificabile nei termini del profitto ingiusto e se questa era stata o meno la rappresentazione psicologica che l'imputata aveva avuto. Accertamento questo -evidentemente da compiersi sulla base di elementi sintomatici direttamente riferibili a tale specifico aspetto e non in generale alla condotta appropriativa- che non risulta essere stato compiuto dal giudice di merito e di cui, comunque, non vi è traccia in motivazione.4. La conclusione cui giunge la Corte territoriale è simile ad un'inaccettabile attribuzione di responsabilità oggettiva, derivata da indizi sopravvalutati, in senso non conforme alla giurisprudenza di legittimità. Deve esser, quindi, evidenziato che la valenza solo possibilistica degli indizi raccolti non evolve verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio dell'imputata. Il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il giudice d'appello, aderendo ad analoga impostazione della sentenza di primo grado, si fonda su di un inaccettabile parametro di consistente verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale. Le motivazioni sia della sentenza di primo grado che di quella d'appello si basano su un argomentare che mette apoditticamente in linea le circostanze di fatto sopra indicate per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dell'imputata. Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un salto logico; è evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza della prova indiziaria a superare il vaglio del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l'accusa ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e, in ogni caso, avrebbe dovuto dar conto del collegamento dei due indizi -di per sé non determinanti, neppure se combinati tra loro- con la sicura responsabilità della ricorrente. Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie. 5. In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. con la necessità che i giudici rimodulino le proprie affermazioni circa la responsabilità della ricorrente e si conformino al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato. Ne consegue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Messina, che si pronuncerà in ordine alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del