CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 18748/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo al quale [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il proprio ricorso, con il quale ha lamentato l'insufficienza della motivazione nella parte relativa alla determinazione della misura della pena, che sarebbe eccessiva tenendo conto delle modalità e delle circostanze dell'azione e del comportamento dell'imputato successivo alla commissione del reato, è inammissibile, essendo volto, peraltro genericamente, in quanto privo della concreta illustrazione di elementi tralasciati dai giudici di merito e di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, a censurare sul piano del merito la valutazione di congruità della pena (peraltro inferiore alla media edittale e quindi non richiedente analitica o diffusa giustificazione), che è stata giustificata adeguatamente, attraverso la sottolineatura delle modalità della condotta, consistita nella cessione di 3 involucri contenenti 10,7 grammi di marijuana e nella detenzione nella propria abitazione di ulteriori 48,72 grammi della medesima sostanza, e del dato ponderale, posto che da detta sostanza erano ricavabili circa 250 dosi medie singole: si tratta di motivazione idonea, essendo state indicate le ragioni della valutazione di gravità della condotta, non considerate dal ricorrente e, comunque, non censurabili sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza della censura al quale è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]