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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28670/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata n [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale Monocratico di Foggia il 9.4.2019, all'esito di rito abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 344 euro di multa, per il delitto di furto di energia elettrica aggravato, non ritenuta la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e concesse le circostanze attenuanti generiche.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura: uno, dedicato ad eccepire violazione del diritto di difesa (in relazione all'art.111 Cost. ed all'art. 6 CEDU), poiché la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto delle conclusioni scritte della difesa dell'imputato, depositate in vista dell'udienza d'appello; l'altro, con cui si denuncia vizio di motivazione apparente in relazione ai parametri utilizzati per confermare la dosimetria sanzionatoria impugnata dal ricorrente.

In particolare, la gravità della condotta è stata desunta dall'energia sottratta e dal suo valore, mai accertate precisamente nel giudizio, visto che la documentazione relativa a tale aspetto e fornita dall'ENEL era stata dichiarata inutilizzabile e che il rimarcare la valenza negativa dei precedenti penali del ricorrente non è sufficiente di per sé a fondare le ragioni che hanno imposto il trattamento sanzionatorio.

La superficialità della motivazione, solo apparente, si rivela anche per la mancata analisi della possibilità di concedere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il PG ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con requisitoria scritta.

3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento di entrambi i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo formulato dal ricorrente, di ordine processuale, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, infatti, ha dato atto, nella parte introduttiva della sentenza impugnata e successivamente, di aver preso in considerazione le conclusioni scritte della difesa, superate con la motivazione sintetica, ma completa, sulle ragioni di conferma del trattamento sanzionatorio.Il motivo di ricorso si rivela, altresì, generico perché non contestualizza in alcun modo il contenuto delle conclusioni difensive depositate in appello, né eccepisce ragioni specifiche di doglianza alle quali la sentenza impugnata non avrebbe risposto, ma si limita a denunciare, erroneamente, come si è chiarito, la formale, omessa considerazione delle conclusioni stesse.

3. La seconda censura è inammissibile perchè manifestamente infondata.

La sentenza impugnata ha utilizzato una duplice ratio motivazionale funzionale alla decisione di tenere fermo il trattamento sanzionatorio.

3.1. Per quanto riguarda la quota soggettiva di disvalore, agganciata alla personalità del ricorrente, è corretto che anche solo i precedenti penali possano costituire ragione di valorizzazione di un apprezzamento sanzionatorio, confermato, in cui si è già ritenuto ben mite che il giudice di primo grado non abbia considerato rilevante la recidiva pluriaggravata pure contestata, escludendola.

I precedenti penali, invero, costituiscono espressamente uno dei fattori che il legislatore pone come rilevanti per il giudizio di gravità del reato agli effetti della pena (indicandoli all'art. 133, comma secondo, n. 2 cod. pen.), nella cornice della capacità a delinquere del colpevole (tanto che anche i precedenti per reati depenalizzati possono essere ritenuti rilevanti a fini commisurativi della sanzione: così Sez. 3, n. 12448 del 17/2/2021, Poziello, Rv. 281202; in tema di sostituzione della pena, cfr. Sez. 2, n. 28707 del 3/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725).

Viceversa, può costituire elemento favorevole, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, l'assenza di precedenti penali nel senso che la condotta di vita pregressa, indenne da condanne, si proietta in modo favorevole sulla personalità del soggetto ed orienta in senso positivo, per il colpevole stesso, il potere discrezionale del giudice nella determinazione in concreto della sanzione penale (così Sez. 6, n. 11355 del 4/7/1994, Silva, Rv. 199367).

3.2. La gravità della condotta, poi, nel caso di specie, prescinde dalla quantificazione specifica del danno poiché la conforme sentenza di primo grado, che dà vita, con quella di secondo grado, ad un unicum motivazionale, ha chiarito che, al di là della quantificazione specifica del danno, effettivamente ritenuta impossibile per l'inutilizzabilità della documentazione ENEL pur acquisita al fascicolo del dibattimento, è la durata dell'apprensione di energia elettrica a fondare la base della parametrazione sanzionatoria (dal marzo 2015 ad ottobre 2017): proprio per la durata della condotta, ed in connessione a questa, si è ritenuto di collocare il trattamento sanzionatorio non nel minimo edittale.

Le argomentazioni della sentenza impugnata, dunque, che si richiama anche a quella del primo giudice, si rivelano scevre da vizi di manifesta illogicità e, anzi, pienamente aderenti alle indicazioni normative dettate con gli indicatori del procedimento connmisurativo della pena stabiliti dall'art. 133 cod. pen.4.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata n [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale Monocratico di Foggia il 9.4.2019, all'esito di rito abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 344 euro di multa, per il delitto di furto di energia elettrica aggravato, non ritenuta la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e concesse le circostanze attenuanti generiche. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura: uno, dedicato ad eccepire violazione del diritto di difesa (in relazione all'art.111 Cost. ed all'art. 6 CEDU), poiché la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto delle conclusioni scritte della difesa dell'imputato, depositate in vista dell'udienza d'appello; l'altro, con cui si denuncia vizio di motivazione apparente in relazione ai parametri utilizzati per confermare la dosimetria sanzionatoria impugnata dal ricorrente. In particolare, la gravità della condotta è stata desunta dall'energia sottratta e dal suo valore, mai accertate precisamente nel giudizio, visto che la documentazione relativa a tale aspetto e fornita dall'ENEL era stata dichiarata inutilizzabile e che il rimarcare la valenza negativa dei precedenti penali del ricorrente non è sufficiente di per sé a fondare le ragioni che hanno imposto il trattamento sanzionatorio. La superficialità della motivazione, solo apparente, si rivela anche per la mancata analisi della possibilità di concedere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 3. Il PG ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con requisitoria scritta. 3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento di entrambi i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo formulato dal ricorrente, di ordine processuale, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, ha dato atto, nella parte introduttiva della sentenza impugnata e successivamente, di aver preso in considerazione le conclusioni scritte della difesa, superate con la motivazione sintetica, ma completa, sulle ragioni di conferma del trattamento sanzionatorio.Il motivo di ricorso si rivela, altresì, generico perché non contestualizza in alcun modo il contenuto delle conclusioni difensive depositate in appello, né eccepisce ragioni specifiche di doglianza alle quali la sentenza impugnata non avrebbe risposto, ma si limita a denunciare, erroneamente, come si è chiarito, la formale, omessa considerazione delle conclusioni stesse. 3. La seconda censura è inammissibile perchè manifestamente infondata. La sentenza impugnata ha utilizzato una duplice ratio motivazionale funzionale alla decisione di tenere fermo il trattamento sanzionatorio. 3.1. Per quanto riguarda la quota soggettiva di disvalore, agganciata alla personalità del ricorrente, è corretto che anche solo i precedenti penali possano costituire ragione di valorizzazione di un apprezzamento sanzionatorio, confermato, in cui si è già ritenuto ben mite che il giudice di primo grado non abbia considerato rilevante la recidiva pluriaggravata pure contestata, escludendola. I precedenti penali, invero, costituiscono espressamente uno dei fattori che il legislatore pone come rilevanti per il giudizio di gravità del reato agli effetti della pena (indicandoli all'art. 133, comma secondo, n. 2 cod. pen.), nella cornice della capacità a delinquere del colpevole (tanto che anche i precedenti per reati depenalizzati possono essere ritenuti rilevanti a fini commisurativi della sanzione: così Sez. 3, n. 12448 del 17/2/2021, Poziello, Rv. 281202; in tema di sostituzione della pena, cfr. Sez. 2, n. 28707 del 3/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725). Viceversa, può costituire elemento favorevole, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, l'assenza di precedenti penali nel senso che la condotta di vita pregressa, indenne da condanne, si proietta in modo favorevole sulla personalità del soggetto ed orienta in senso positivo, per il colpevole stesso, il potere discrezionale del giudice nella determinazione in concreto della sanzione penale (così Sez. 6, n. 11355 del 4/7/1994, Silva, Rv. 199367). 3.2. La gravità della condotta, poi, nel caso di specie, prescinde dalla quantificazione specifica del danno poiché la conforme sentenza di primo grado, che dà vita, con quella di secondo grado, ad un unicum motivazionale, ha chiarito che, al di là della quantificazione specifica del danno, effettivamente ritenuta impossibile per l'inutilizzabilità della documentazione ENEL pur acquisita al fascicolo del dibattimento, è la durata dell'apprensione di energia elettrica a fondare la base della parametrazione sanzionatoria (dal marzo 2015 ad ottobre 2017): proprio per la durata della condotta, ed in connessione a questa, si è ritenuto di collocare il trattamento sanzionatorio non nel minimo edittale. Le argomentazioni della sentenza impugnata, dunque, che si richiama anche a quella del primo giudice, si rivelano scevre da vizi di manifesta illogicità e, anzi, pienamente aderenti alle indicazioni normative dettate con gli indicatori del procedimento connmisurativo della pena stabiliti dall'art. 133 cod. pen.4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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