CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 22274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30084-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 1418/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1418/2021 la Corte di Appello dell’Aquila rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni avverso la decisione del Tribunale di Pescara con la quale era stata respinta la loro domanda, volta ad ottenere l’accertamento del diritto di realizzare nel vano scala condominiale due ulteriori rampe, con pianerottolo intermedio, per poter accedere ad un locale soffitta originariamente avente accesso direttamente dall’appartamento dei predetti appellanti, mediante una botola. La Corte di secondo grado, in particolare, riteneva che l’intervento, astrattamente rientrante nell’ambito della sopraelevazione, dovendosi far rientrare in quest’ultima non solo l’intervento che implica aumento dell’altezza dell’edificio, ma anche la trasformazione dei locali e dele volumetrie preesistenti, implicava tuttavia un’innovazione della cosa comune, poiché le realizzazione delle due nuove rampe di scale implicavano una “… immutazione della destinazione originaria dello spazio comune” (cfr. penultima pagina della sentenza impugnata). Ricorrono per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni, affidandosi ad un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. Con sentenza n. 1418/2021 la Corte di Appello dell’Aquila rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni avverso la decisione del Tribunale di Pescara con la quale era stata respinta la loro domanda, volta ad ottenere l’accertamento del diritto di realizzare nel vano scala condominiale due ulteriori rampe, con pianerottolo intermedio, per poter accedere ad un locale soffitta originariamente avente accesso direttamente dall’appartamento dei predetti appellanti, mediante una botola. La Corte di secondo grado, in particolare, riteneva che l’intervento, astrattamente rientrante nell’ambito della sopraelevazione, dovendosi far rientrare in quest’ultima non solo l’intervento che implica aumento dell’altezza dell’edificio, ma anche la trasformazione dei locali e dele volumetrie preesistenti, implicava tuttavia un’innovazione della cosa comune, poiché le realizzazione delle due nuove rampe di scale implicavano una “… immutazione della destinazione originaria dello spazio comune” (cfr. penultima pagina della sentenza impugnata). Ricorrono per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni, affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamentano la violazione degli artt. 817, 934, 1102, 1120, 1127 c.c. e 85 della Legge Regione Abruzzo n. 15 del 2004, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ravvisato un asservimento della cosa comune all’uso esclusivo di essi ricorrenti, nonostante l’intervento di cui è causa fosse stato regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità e non implicasse alcun sacrificio per gli altri condomini. La censura è infondata. L’intervento sulla cosa comune –nel caso di specie, il vano scala– che ne implica l’asservimento all’uso esclusivo di uno dei condomini non è riconducibile al concetto di sopraelevazione, ancorché esso sia eseguito al fine di consentire la modifica della destinazione di un locale di proprietà esclusiva posto alla sommità dell’edificio, poiché esso implica una modifica strutturale dellacosa comune, tale da alterare definitivamente funzione e destinazione del bene occupato. In questo senso, il diritto di sopraelevazione spettante al proprietario dell’ultimo piano non implica il diritto di asservire definitivamente parti comuni dell’edificio a servizio esclusivo della proprietà individuale, modificandone natura e destinazione. In proposito, si è ritenuto che “… la costruzione su una terrazza condominiale, da parte di un condomino, di un torrino che contiene una scala a chiocciola e crea un accesso diretto riservato, collegato all'unità immobiliare in proprietà esclusiva, oltre a poter determinare l'appropriazione, da parte di detto condomino, della superficie del torrino, costituisce una modifica strutturale del terrazzo –non riconducibile,peraltro, all'esercizio del diritto disopraelevazione ex art. 1127 c.c. – rispetto alla sua primitiva configurazione, risultandone alterata unilateralmente la funzione e la destinazione della porzione occupata, siccome assoggettata ad un uso estraneo a quello originario comune, che viene perciò soppresso, con violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento spettanti agli altri condomini” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 41490 del 24/12/2021, Rv.663462). Nello stesso senso, si è configurata una innovazione vietata, implicante un uso non consentito delle parti comuni dell’edificio, nell’intervento di abbattimento della falda del tetto per la costruzione di una terrazza, con utilizzazione esclusiva, da parte di uno dei condomini, del sottotetto dell’edificio, poiché essa implica “… l'appropriazione definitiva di cose comuni alla proprietà esclusiva, con conseguente lesione dei diritti degli altri condomini, i quali non possono più godere della camera d'aria costituita dal sottotetto sovrastante non praticabile, con conseguente maggiore incidenza dei fattori climatici sui loro sottostanti appartamenti” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 19281 del 07/09/2009, Rv. 610286) ”. [OSCURATO:PERSONA], non ravvisando l’evidenza decisoria, ritiene opportune rinviare il ricorso a nuovo ruolo affinché esso sia trattato in udienza pubblica. PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo affinchè sia tra