CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07713/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOciaterew+~iferertit udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 35121/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 25 febbraio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato denuncia il difetto di motivazione in ordine alla confisca. Le somme di denaro provenivano dalla pensione della nonna quand'era ancora in vita. I contanti derivavano dai prelievi sul conto corrente per pagare la tumulazione della donna. A differenza di quanto argomentato dal Giudice, le spese erano state sostenute circa un mese dopo il decesso. Sostiene che in modo illogico e incomprensibile il Giudice aveva affermato che le somme prelevate erano state superiori a quelle richieste dall'azienda che si era occupata della tumulazione del parente, osservando come i prelievi fossero avvenuti circa venti giorni prima del sequestro. Mancava un sicuro collegamento tra le somme rinvenute e l'attività illecita. La circostanza che le somme fossero in suo possesso venti giorni prima del processo, e quindi dieci giorni dopo il decesso della nonna, non faceva che rafforzare la tesi difensiva secondo cui rappresentavano un accumulo finalizzato al pagamento delle spese funebri. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorrente non può quindi impugnare allorquando la confisca, come nel caso di specie, non sia illegale (Cass., Sez. 6, n. 7638 del 19/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275210-01). Peraltro, va evidenziato che, nonostante abbia lamentato un difetto di motivazione, ha in realtà sindacato nel merito la motivazione della confisca, proponendo la sua versione alternativa dei fatti, già vagliata e disattesa con argomentazione immune da censure dal Giudice di merito. RG 35121/2021 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022