Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 07395/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11276/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-controricorrente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.1053/2021 depositata il 17/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di atto di contestazione eirrogazione sanzioni per maggior reddito non esposto al fisco sull’anno diimposta 2013, tradotto in somme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata(Svizzera), per le quali non era stato compilato il rigo RW del relativoModello Unico.

L’atto sanzionatorio traeva origine da una procedura diVoluntary Disclosure sulle predette somme detenute all’estero, che perònon arrivava a definizione per mancata corresponsione dell’importo dovuto.Più specificamente, le somme estere derivavano della cessione di uncavallo in Irlanda per €.250.000,00, il cui corrispettivo era versato su controestero, appositamente acceso, da cui il contribuente aveva poi attinto perle proprie necessità, senza operare altre operazioni commerciali.Per l’effetto, in ragione della professione del sig. [OSCURATO:PERSONA], qualeallevatore di cavalli ed altri equini, l’Agenzia delle entrate qualificaval’operazione come connessa alla sua attività di impresa e disponeva laripresa a tassazione a fini Irpef, Iva ed Irap.Esaurita senza esito, come detto, la procedura di [OSCURATO:PERSONA],l’atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni nella misura del 6% dellasomma sottratta al Fisco (€.250.000,00) sommava ad €.15.000,00 ed eraimpugnato avanti il giudice di prossimità.I gradi merito non apprezzavano le ragioni della parte privata che ricorreper cassazione agitando due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate,spiegando tempestivo controricorso.In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositatomemoria ad ulteriore illustrazione dei propri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due motivi di ricorso.1.

Con il primo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. ed in particolare erroneità della motivazione dellaimpugnata sentenza in punto qualificazione dell’importo oggetto dicontestazione in relazione alla attività prestata dal contribuente, nonchéNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026natura personale della vendita del cavallo ed assenza dei requisiti per laindicazione dell’importo nella dichiarazione dei redditi, da cui assolutainvalidità dell’avvio poi non concluso della pratica di voluntary disclosure daparte del Sig. [OSCURATO:PERSONA] ex adverso richiamata, da cui chiede la riformadell’impugnata sentenzaPur in assenza della norma che si afferma violata, il motivo può essereriqualificato come assenza dei presupposti per attività professionale enatura personale dell’operazione, oltre a carenza di motivazione, perchébasata sugli assunti della sentenza di primo grado.1.1.

Il motivo non può essere accolto.

Con apprezzamento di merito,non scrutinabile avanti questa Suprema Corte di legittimità, la sentenza inscrutinio ha riconosciuto che il contribuente ha trascorso la sua vitaprofessionale del settore dell’equitazione, svolgendo altresì commercio diequini.

Da un tanto, ogni operazione connessa viene attratta nell’ambitodell’attività esercitata, con la conseguente sottoposizione al regimetributario di quella attività.

Le prove offerte dalla parte contribuente (asostegno della personalità dell’operazione) non sono state ritenutesufficienti per superare la presunzione di professionalità e imprenditorialitàdella cessione in Irlanda del cavallo [OSCURATO:PERSONA].In tema di IVA, ai fini dell'imponibilità, assumono rilievo soltanto lecessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attivitàcommerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzatedall'abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati edoccasionali di produzione o di commercio, la cui prova incombe sulcontribuente (cfr. Cass.

V, n. 9461/2018).1.2.

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnatacon ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non giàil potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottopostaal suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo dellacorrettezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioniNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casitassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzidi prova acquisiti (v.

Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass.

V, n.5583/2011).In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento,posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice delmerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso ilcorretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass.III, n. 23940/2017).1.3.

Né può essere accolto il profilo di motivo ove si lamenta ilriferimento alla motivazione dei primi giudici.Ed infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione perrelationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad unasentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproducala motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientementerecepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U.n.14815/2008).Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di unasentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza nonancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo iNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nelcontesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire laverifica della sua compatibilità logico - giuridica.

La sentenza è, invece,nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora silimiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto,possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass.

VI– 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).

Deve,poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" allasentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione nonconsenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure ilgiudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguataconsiderazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e deimotivi di appello (Cass.

VI – 5, n. 22022/2017).

Nel caso in esame, alcontrario, l’apprezzamento della sentenza di primo grado risulta sostenutada valutazione critica.1.4.

Parimenti non può essere accolto il profilo del primo motivo dove silamenta la non debenza dell’indicazione della somma detenuta all’estero,per non aver più operato su quel conto.Ed infatti, l'obbligo di dichiarazione, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 167del 1990, conv., con modif., in l. n. 227 del 1990 (applicabile "rationetemporis"), relativo agli investimenti ed alle attività di natura finanziariaall'estero riguarda tutte le somme di denaro depositate su conti correnti dibanche estere, importi che, in assenza di prova contraria, si presumonofruttiferi e pertanto tassabili (cfr. Cass.

VI-5, n. 15608/2018).Altresì, è stato ribadito che in tema di attività finanziarie e patrimonialidetenute all'estero, quando il contribuente non espone sul quadro RW delmodello "Redditi" simili attività, che avrebbe dovuto dichiarare (come dacircolare n. 38/2013 dell'Agenzia delle Entrate), diviene operativa laNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026presunzione di fruttuosità delle stesse attività, salvo prova contraria daparte del contribuente (cfr. Cass.

V, n. 1324/2022).Il primo motivo non può pertanto essere accolto.2.

Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c. ed in particolare omessa pronuncia in meritoall’applicabilità della causa di non punibilità prevista dal Decreto legislativodel 18/12/1997 n. 472, per obiettiva incertezza circa l’applicazione dellanorma, donde inapplicabilità della imposta e delle sanzioni.

Totale omissionedi motivazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dellaCommissione Tributaria Regionale, da cui la necessaria riforma dellasentenza.2.1.

Come affermato a pag. 22 del ricorso, tale profilo è apparso in sededi memoria nel giudizio di primo grado, donde è motivo tardivo perché nonproposto in sede di primo grado.

La riedizione a pag. 13 dell’appello dellostesso motivo, contestato come non tempestivamente introdotto nel ricorsointroduttivo, affranca il collegio d’appello dal rendere pronuncia sul punto.Ed infatti, l'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992, è ammessa soltanto ove resa necessaria daldeposito, ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario, didocumenti non conosciuti, sicché non può avvenire con una memoriasuccessiva allorquando il vizio dedotto, siccome desumibile dallo stesso attoimpugnato o ricollegato ad atti e documenti a conoscenza del contribuente,avrebbe potuto essere fatto valere già con il ricorso introduttivo del giudizio,trattandosi di una preclusione processuale sottratta alla disponibilità delleparti, che non può essere sanata neppure dal comportamentodell'amministrazione che accetti di difendersi sul punto (cfr. Cass.

T., n.23528/2025).Più precisamente, è stato detto che nel processo tributario,caratterizzato dall'introduzione della domanda nella formadell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale èNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto dellapretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamentededurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che ilgiudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cuiambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti,ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in casodi "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o perordine della commissione". (cfr. altresì Cass.

T., n. 23856/2024).La doglianza in esame scaturisce direttamente dall’atto impugnato, cheè appunto la contestazione di violazione tributaria ed irrogazione disanzione, sicché non poteva essere proposta in un momento successivo alricorso introduttivo.Il secondo motivo non può pertanto essere accolto.3.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:Capitali detenutiGian [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]. mancataesposizione –[OSCURATO:PERSONA] ConsiglierepresunzioneRosanna [OSCURATO:PERSONA] Consigliere maggior redditoUd.04/02/2026 CCLuigi [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11276/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-controricorrente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.1053/2021 depositata il 17/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di atto di contestazione eirrogazione sanzioni per maggior reddito non esposto al fisco sull’anno diimposta 2013, tradotto in somme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata(Svizzera), per le quali non era stato compilato il rigo RW del relativoModello Unico.

L’atto sanzionatorio traeva origine da una procedura diVoluntary Disclosure sulle predette somme detenute all’estero, che perònon arrivava a definizione per mancata corresponsione dell’importo dovuto.Più specificamente, le somme estere derivavano della cessione di uncavallo in Irlanda per €.250.000,00, il cui corrispettivo era versato su controestero, appositamente acceso, da cui il contribuente aveva poi attinto perle proprie necessità, senza operare altre operazioni commerciali.Per l’effetto, in ragione della professione del sig. [OSCURATO:PERSONA], qualeallevatore di cavalli ed altri equini, l’Agenzia delle entrate qualificaval’operazione come connessa alla sua attività di impresa e disponeva laripresa a tassazione a fini Irpef, Iva ed Irap.Esaurita senza esito, come detto, la procedura di [OSCURATO:PERSONA],l’atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni nella misura del 6% dellasomma sottratta al Fisco (€.250.000,00) sommava ad €.15.000,00 ed eraimpugnato avanti il giudice di prossimità.I gradi merito non apprezzavano le ragioni della parte privata che ricorreper cassazione agitando due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate,spiegando tempestivo controricorso.In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositatomemoria ad ulteriore illustrazione dei propri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due motivi di ricorso.1.

Con il primo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. ed in particolare erroneità della motivazione dellaimpugnata sentenza in punto qualificazione dell’importo oggetto dicontestazione in relazione alla attività prestata dal contribuente, nonchéNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026natura personale della vendita del cavallo ed assenza dei requisiti per laindicazione dell’importo nella dichiarazione dei redditi, da cui assolutainvalidità dell’avvio poi non concluso della pratica di voluntary disclosure daparte del Sig. [OSCURATO:PERSONA] ex adverso richiamata, da cui chiede la riformadell’impugnata sentenzaPur in assenza della norma che si afferma violata, il motivo può essereriqualificato come assenza dei presupposti per attività professionale enatura personale dell’operazione, oltre a carenza di motivazione, perchébasata sugli assunti della sentenza di primo grado.1.1.

Il motivo non può essere accolto.

Con apprezzamento di merito,non scrutinabile avanti questa Suprema Corte di legittimità, la sentenza inscrutinio ha riconosciuto che il contribuente ha trascorso la sua vitaprofessionale del settore dell’equitazione, svolgendo altresì commercio diequini.

Da un tanto, ogni operazione connessa viene attratta nell’ambitodell’attività esercitata, con la conseguente sottoposizione al regimetributario di quella attività.

Le prove offerte dalla parte contribuente (asostegno della personalità dell’operazione) non sono state ritenutesufficienti per superare la presunzione di professionalità e imprenditorialitàdella cessione in Irlanda del cavallo [OSCURATO:PERSONA].In tema di IVA, ai fini dell'imponibilità, assumono rilievo soltanto lecessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attivitàcommerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzatedall'abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati edoccasionali di produzione o di commercio, la cui prova incombe sulcontribuente (cfr. Cass.

V, n. 9461/2018).1.2.

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnatacon ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non giàil potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottopostaal suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo dellacorrettezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioniNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casitassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzidi prova acquisiti (v.

Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass.

V, n.5583/2011).In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento,posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice delmerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso ilcorretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass.III, n. 23940/2017).1.3.

Né può essere accolto il profilo di motivo ove si lamenta ilriferimento alla motivazione dei primi giudici.Ed infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione perrelationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad unasentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproducala motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientementerecepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U.n.14815/2008).Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di unasentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza nonancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo iNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nelcontesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire laverifica della sua compatibilità logico - giuridica.

La sentenza è, invece,nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora silimiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto,possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass.

VI– 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).

Deve,poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" allasentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione nonconsenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure ilgiudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguataconsiderazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e deimotivi di appello (Cass.

VI – 5, n. 22022/2017).

Nel caso in esame, alcontrario, l’apprezzamento della sentenza di primo grado risulta sostenutada valutazione critica.1.4.

Parimenti non può essere accolto il profilo del primo motivo dove silamenta la non debenza dell’indicazione della somma detenuta all’estero,per non aver più operato su quel conto.Ed infatti, l'obbligo di dichiarazione, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 167del 1990, conv., con modif., in l. n. 227 del 1990 (applicabile "rationetemporis"), relativo agli investimenti ed alle attività di natura finanziariaall'estero riguarda tutte le somme di denaro depositate su conti correnti dibanche estere, importi che, in assenza di prova contraria, si presumonofruttiferi e pertanto tassabili (cfr. Cass.

VI-5, n. 15608/2018).Altresì, è stato ribadito che in tema di attività finanziarie e patrimonialidetenute all'estero, quando il contribuente non espone sul quadro RW delmodello "Redditi" simili attività, che avrebbe dovuto dichiarare (come dacircolare n. 38/2013 dell'Agenzia delle Entrate), diviene operativa laNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026presunzione di fruttuosità delle stesse attività, salvo prova contraria daparte del contribuente (cfr. Cass.

V, n. 1324/2022).Il primo motivo non può pertanto essere accolto.2.

Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c. ed in particolare omessa pronuncia in meritoall’applicabilità della causa di non punibilità prevista dal Decreto legislativodel 18/12/1997 n. 472, per obiettiva incertezza circa l’applicazione dellanorma, donde inapplicabilità della imposta e delle sanzioni.

Totale omissionedi motivazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dellaCommissione Tributaria Regionale, da cui la necessaria riforma dellasentenza.2.1.

Come affermato a pag. 22 del ricorso, tale profilo è apparso in sededi memoria nel giudizio di primo grado, donde è motivo tardivo perché nonproposto in sede di primo grado.

La riedizione a pag. 13 dell’appello dellostesso motivo, contestato come non tempestivamente introdotto nel ricorsointroduttivo, affranca il collegio d’appello dal rendere pronuncia sul punto.Ed infatti, l'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992, è ammessa soltanto ove resa necessaria daldeposito, ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario, didocumenti non conosciuti, sicché non può avvenire con una memoriasuccessiva allorquando il vizio dedotto, siccome desumibile dallo stesso attoimpugnato o ricollegato ad atti e documenti a conoscenza del contribuente,avrebbe potuto essere fatto valere già con il ricorso introduttivo del giudizio,trattandosi di una preclusione processuale sottratta alla disponibilità delleparti, che non può essere sanata neppure dal comportamentodell'amministrazione che accetti di difendersi sul punto (cfr. Cass.

T., n.23528/2025).Più precisamente, è stato detto che nel processo tributario,caratterizzato dall'introduzione della domanda nella formadell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale èNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto dellapretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamentededurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che ilgiudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cuiambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti,ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in casodi "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o perordine della commissione". (cfr. altresì Cass.

T., n. 23856/2024).La doglianza in esame scaturisce direttamente dall’atto impugnato, cheè appunto la contestazione di violazione tributaria ed irrogazione disanzione, sicché non poteva essere proposta in un momento successivo alricorso introduttivo.Il secondo motivo non può pertanto essere accolto.3.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, cheliquida in €.duemilatrecento/00, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNOP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, cheliquida in €.duemilatrecento/00, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11276/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-controricorrente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.1053/2021 depositata il 17/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di atto di contestazione eirrogazione sanzioni per maggior reddito non esposto al fisco sull’anno diimposta 2013, tradotto in somme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata(Svizzera), per le quali non era stato compilato il rigo RW del relativoModello Unico. L’atto sanzionatorio traeva origine da una procedura diVoluntary Disclosure sulle predette somme detenute all’estero, che perònon arrivava a definizione per mancata corresponsione dell’importo dovuto.Più specificamente, le somme estere derivavano della cessione di uncavallo in Irlanda per €.250.000,00, il cui corrispettivo era versato su controestero, appositamente acceso, da cui il contribuente aveva poi attinto perle proprie necessità, senza operare altre operazioni commerciali.Per l’effetto, in ragione della professione del sig. [OSCURATO:PERSONA], qualeallevatore di cavalli ed altri equini, l’Agenzia delle entrate qualificaval’operazione come connessa alla sua attività di impresa e disponeva laripresa a tassazione a fini Irpef, Iva ed Irap.Esaurita senza esito, come detto, la procedura di [OSCURATO:PERSONA],l’atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni nella misura del 6% dellasomma sottratta al Fisco (€.250.000,00) sommava ad €.15.000,00 ed eraimpugnato avanti il giudice di prossimità.I gradi merito non apprezzavano le ragioni della parte privata che ricorreper cassazione agitando due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate,spiegando tempestivo controricorso.In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositatomemoria ad ulteriore illustrazione dei propri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. ed in particolare erroneità della motivazione dellaimpugnata sentenza in punto qualificazione dell’importo oggetto dicontestazione in relazione alla attività prestata dal contribuente, nonchéNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026natura personale della vendita del cavallo ed assenza dei requisiti per laindicazione dell’importo nella dichiarazione dei redditi, da cui assolutainvalidità dell’avvio poi non concluso della pratica di voluntary disclosure daparte del Sig. [OSCURATO:PERSONA] ex adverso richiamata, da cui chiede la riformadell’impugnata sentenzaPur in assenza della norma che si afferma violata, il motivo può essereriqualificato come assenza dei presupposti per attività professionale enatura personale dell’operazione, oltre a carenza di motivazione, perchébasata sugli assunti della sentenza di primo grado.1.1. Il motivo non può essere accolto. Con apprezzamento di merito,non scrutinabile avanti questa Suprema Corte di legittimità, la sentenza inscrutinio ha riconosciuto che il contribuente ha trascorso la sua vitaprofessionale del settore dell’equitazione, svolgendo altresì commercio diequini. Da un tanto, ogni operazione connessa viene attratta nell’ambitodell’attività esercitata, con la conseguente sottoposizione al regimetributario di quella attività. Le prove offerte dalla parte contribuente (asostegno della personalità dell’operazione) non sono state ritenutesufficienti per superare la presunzione di professionalità e imprenditorialitàdella cessione in Irlanda del cavallo [OSCURATO:PERSONA].In tema di IVA, ai fini dell'imponibilità, assumono rilievo soltanto lecessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attivitàcommerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzatedall'abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati edoccasionali di produzione o di commercio, la cui prova incombe sulcontribuente (cfr. Cass. V, n. 9461/2018).1.2. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnatacon ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non giàil potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottopostaal suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo dellacorrettezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioniNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casitassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzidi prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n.5583/2011).In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento,posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice delmerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso ilcorretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass.III, n. 23940/2017).1.3. Né può essere accolto il profilo di motivo ove si lamenta ilriferimento alla motivazione dei primi giudici.Ed infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione perrelationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad unasentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproducala motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientementerecepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U.n.14815/2008).Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di unasentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza nonancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo iNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nelcontesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire laverifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece,nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora silimiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto,possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI– 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve,poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" allasentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione nonconsenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure ilgiudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguataconsiderazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e deimotivi di appello (Cass. VI – 5, n. 22022/2017). Nel caso in esame, alcontrario, l’apprezzamento della sentenza di primo grado risulta sostenutada valutazione critica.1.4. Parimenti non può essere accolto il profilo del primo motivo dove silamenta la non debenza dell’indicazione della somma detenuta all’estero,per non aver più operato su quel conto.Ed infatti, l'obbligo di dichiarazione, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 167del 1990, conv., con modif., in l. n. 227 del 1990 (applicabile "rationetemporis"), relativo agli investimenti ed alle attività di natura finanziariaall'estero riguarda tutte le somme di denaro depositate su conti correnti dibanche estere, importi che, in assenza di prova contraria, si presumonofruttiferi e pertanto tassabili (cfr. Cass. VI-5, n. 15608/2018).Altresì, è stato ribadito che in tema di attività finanziarie e patrimonialidetenute all'estero, quando il contribuente non espone sul quadro RW delmodello "Redditi" simili attività, che avrebbe dovuto dichiarare (come dacircolare n. 38/2013 dell'Agenzia delle Entrate), diviene operativa laNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026presunzione di fruttuosità delle stesse attività, salvo prova contraria daparte del contribuente (cfr. Cass. V, n. 1324/2022).Il primo motivo non può pertanto essere accolto.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c. ed in particolare omessa pronuncia in meritoall’applicabilità della causa di non punibilità prevista dal Decreto legislativodel 18/12/1997 n. 472, per obiettiva incertezza circa l’applicazione dellanorma, donde inapplicabilità della imposta e delle sanzioni. Totale omissionedi motivazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dellaCommissione Tributaria Regionale, da cui la necessaria riforma dellasentenza.2.1. Come affermato a pag. 22 del ricorso, tale profilo è apparso in sededi memoria nel giudizio di primo grado, donde è motivo tardivo perché nonproposto in sede di primo grado. La riedizione a pag. 13 dell’appello dellostesso motivo, contestato come non tempestivamente introdotto nel ricorsointroduttivo, affranca il collegio d’appello dal rendere pronuncia sul punto.Ed infatti, l'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992, è ammessa soltanto ove resa necessaria daldeposito, ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario, didocumenti non conosciuti, sicché non può avvenire con una memoriasuccessiva allorquando il vizio dedotto, siccome desumibile dallo stesso attoimpugnato o ricollegato ad atti e documenti a conoscenza del contribuente,avrebbe potuto essere fatto valere già con il ricorso introduttivo del giudizio,trattandosi di una preclusione processuale sottratta alla disponibilità delleparti, che non può essere sanata neppure dal comportamentodell'amministrazione che accetti di difendersi sul punto (cfr. Cass. T., n.23528/2025).Più precisamente, è stato detto che nel processo tributario,caratterizzato dall'introduzione della domanda nella formadell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale èNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto dellapretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamentededurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che ilgiudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cuiambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti,ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in casodi "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o perordine della commissione". (cfr. altresì Cass. T., n. 23856/2024).La doglianza in esame scaturisce direttamente dall’atto impugnato, cheè appunto la contestazione di violazione tributaria ed irrogazione disanzione, sicché non poteva essere proposta in un momento successivo alricorso introduttivo.Il secondo motivo non può pertanto essere accolto.3. In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:Capitali detenutiGian [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]. mancataesposizione –[OSCURATO:PERSONA] ConsiglierepresunzioneRosanna [OSCURATO:PERSONA] Consigliere maggior redditoUd.04/02/2026 CCLuigi [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11276/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-controricorrente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.1053/2021 depositata il 17/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di atto di contestazione eirrogazione sanzioni per maggior reddito non esposto al fisco sull’anno diimposta 2013, tradotto in somme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata(Svizzera), per le quali non era stato compilato il rigo RW del relativoModello Unico. L’atto sanzionatorio traeva origine da una procedura diVoluntary Disclosure sulle predette somme detenute all’estero, che perònon arrivava a definizione per mancata corresponsione dell’importo dovuto.Più specificamente, le somme estere derivavano della cessione di uncavallo in Irlanda per €.250.000,00, il cui corrispettivo era versato su controestero, appositamente acceso, da cui il contribuente aveva poi attinto perle proprie necessità, senza operare altre operazioni commerciali.Per l’effetto, in ragione della professione del sig. [OSCURATO:PERSONA], qualeallevatore di cavalli ed altri equini, l’Agenzia delle entrate qualificaval’operazione come connessa alla sua attività di impresa e disponeva laripresa a tassazione a fini Irpef, Iva ed Irap.Esaurita senza esito, come detto, la procedura di [OSCURATO:PERSONA],l’atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni nella misura del 6% dellasomma sottratta al Fisco (€.250.000,00) sommava ad €.15.000,00 ed eraimpugnato avanti il giudice di prossimità.I gradi merito non apprezzavano le ragioni della parte privata che ricorreper cassazione agitando due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate,spiegando tempestivo controricorso.In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositatomemoria ad ulteriore illustrazione dei propri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. ed in particolare erroneità della motivazione dellaimpugnata sentenza in punto qualificazione dell’importo oggetto dicontestazione in relazione alla attività prestata dal contribuente, nonchéNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026natura personale della vendita del cavallo ed assenza dei requisiti per laindicazione dell’importo nella dichiarazione dei redditi, da cui assolutainvalidità dell’avvio poi non concluso della pratica di voluntary disclosure daparte del Sig. [OSCURATO:PERSONA] ex adverso richiamata, da cui chiede la riformadell’impugnata sentenzaPur in assenza della norma che si afferma violata, il motivo può essereriqualificato come assenza dei presupposti per attività professionale enatura personale dell’operazione, oltre a carenza di motivazione, perchébasata sugli assunti della sentenza di primo grado.1.1. Il motivo non può essere accolto. Con apprezzamento di merito,non scrutinabile avanti questa Suprema Corte di legittimità, la sentenza inscrutinio ha riconosciuto che il contribuente ha trascorso la sua vitaprofessionale del settore dell’equitazione, svolgendo altresì commercio diequini. Da un tanto, ogni operazione connessa viene attratta nell’ambitodell’attività esercitata, con la conseguente sottoposizione al regimetributario di quella attività. Le prove offerte dalla parte contribuente (asostegno della personalità dell’operazione) non sono state ritenutesufficienti per superare la presunzione di professionalità e imprenditorialitàdella cessione in Irlanda del cavallo [OSCURATO:PERSONA].In tema di IVA, ai fini dell'imponibilità, assumono rilievo soltanto lecessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attivitàcommerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzatedall'abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati edoccasionali di produzione o di commercio, la cui prova incombe sulcontribuente (cfr. Cass. V, n. 9461/2018).1.2. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnatacon ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non giàil potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottopostaal suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo dellacorrettezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioniNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casitassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzidi prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n.5583/2011).In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento,posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice delmerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso ilcorretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass.III, n. 23940/2017).1.3. Né può essere accolto il profilo di motivo ove si lamenta ilriferimento alla motivazione dei primi giudici.Ed infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione perrelationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad unasentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproducala motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientementerecepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U.n.14815/2008).Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di unasentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza nonancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo iNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nelcontesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire laverifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece,nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora silimiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto,possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI– 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve,poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" allasentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione nonconsenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure ilgiudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguataconsiderazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e deimotivi di appello (Cass. VI – 5, n. 22022/2017). Nel caso in esame, alcontrario, l’apprezzamento della sentenza di primo grado risulta sostenutada valutazione critica.1.4. Parimenti non può essere accolto il profilo del primo motivo dove silamenta la non debenza dell’indicazione della somma detenuta all’estero,per non aver più operato su quel conto.Ed infatti, l'obbligo di dichiarazione, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 167del 1990, conv., con modif., in l. n. 227 del 1990 (applicabile "rationetemporis"), relativo agli investimenti ed alle attività di natura finanziariaall'estero riguarda tutte le somme di denaro depositate su conti correnti dibanche estere, importi che, in assenza di prova contraria, si presumonofruttiferi e pertanto tassabili (cfr. Cass. VI-5, n. 15608/2018).Altresì, è stato ribadito che in tema di attività finanziarie e patrimonialidetenute all'estero, quando il contribuente non espone sul quadro RW delmodello "Redditi" simili attività, che avrebbe dovuto dichiarare (come dacircolare n. 38/2013 dell'Agenzia delle Entrate), diviene operativa laNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026presunzione di fruttuosità delle stesse attività, salvo prova contraria daparte del contribuente (cfr. Cass. V, n. 1324/2022).Il primo motivo non può pertanto essere accolto.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c. ed in particolare omessa pronuncia in meritoall’applicabilità della causa di non punibilità prevista dal Decreto legislativodel 18/12/1997 n. 472, per obiettiva incertezza circa l’applicazione dellanorma, donde inapplicabilità della imposta e delle sanzioni. Totale omissionedi motivazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dellaCommissione Tributaria Regionale, da cui la necessaria riforma dellasentenza.2.1. Come affermato a pag. 22 del ricorso, tale profilo è apparso in sededi memoria nel giudizio di primo grado, donde è motivo tardivo perché nonproposto in sede di primo grado. La riedizione a pag. 13 dell’appello dellostesso motivo, contestato come non tempestivamente introdotto nel ricorsointroduttivo, affranca il collegio d’appello dal rendere pronuncia sul punto.Ed infatti, l'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992, è ammessa soltanto ove resa necessaria daldeposito, ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario, didocumenti non conosciuti, sicché non può avvenire con una memoriasuccessiva allorquando il vizio dedotto, siccome desumibile dallo stesso attoimpugnato o ricollegato ad atti e documenti a conoscenza del contribuente,avrebbe potuto essere fatto valere già con il ricorso introduttivo del giudizio,trattandosi di una preclusione processuale sottratta alla disponibilità delleparti, che non può essere sanata neppure dal comportamentodell'amministrazione che accetti di difendersi sul punto (cfr. Cass. T., n.23528/2025).Più precisamente, è stato detto che nel processo tributario,caratterizzato dall'introduzione della domanda nella formadell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale èNumero registro generale 11276/2021Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 7395/2026Data pubblicazione 27/03/2026limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto dellapretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamentededurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che ilgiudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cuiambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti,ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in casodi "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o perordine della commissione". (cfr. altresì Cass. T., n. 23856/2024).La doglianza in esame scaturisce direttamente dall’atto impugnato, cheè appunto la contestazione di violazione tributaria ed irrogazione disanzione, sicché non poteva essere proposta in un momento successivo alricorso introduttivo.Il secondo motivo non può pertanto essere accolto.3. In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, cheliquida in €.duemilatrecento/00, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNOP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, cheliquida in €.duemilatrecento/00, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNO
Sentenza Cassazione n. 07395/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris