CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 novembre 1993
Cassazione n. 31722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/11/1993 [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/10/1999 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del loro difensore, propongono ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 settembre 2022, che ha riformato la sentenza di condanna, nei loro confronti pronunciata, per i delitti di furto aggravato - loro ascritti ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione (fatti commessi ai danni di tre esercizi commerciali ubicati in [OSCURATO:PERSONA] e Vertemate con Minoprio dal 24 ottobre al 4 novembre 2021) - quanto al solo trattamento sanzionatorio. 2. L'impugnativa consta di due motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo formula istanza di declaratoria di non doversi procedere per il delitto di furto aggravato di cui al capo 1), divenuto procedibile a querela ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, in applicazione della causa di estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen., della quale sussisterebbero i presupposti, essendo stato risarcito il danno alla persona offesa del detto reato, prima della definizione del giudizio di primo grado (ossia in data 12/11/2021), come comprovato dal riconoscimento alle ricorrenti della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.. - Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di graduazione della pena inflitta a ciascuna delle ricorrenti, determinata in misura ben superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione. 3. Con requisitoria in data 25 maggio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo è generico. Pur volendo aderire alla tesi che ritiene applicabile la causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. anche in sede legittimità (Sez. 6, n. 26285 del 04/05/2018, Rv. 273489; Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, Rv. 273186), sempre che le condotte riparatorie siano state già eseguite nel giudizio di merito e che non siano necessari approfondimenti in fatto, e, quindi, anche in relazione del delitto di furto aggravato, divenuto procedibile a querela di parte per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022 (fatte salve le ipotesi di cui al comma 3 del novellato art. 624 cod. pen.), la richiesta avanzata nell'interesse delle ricorrenti tace, però, in ordine a profili decisivi ai fini dell'operatività dell'istituto invocato. Nulla dice, infatti, se vi sia stata o meno una qualche forma di interlocuzione con le altre parti e se, oltre alla corresponsione del risarcimento del danno, siano state eliminate anche ulteriori, conseguenze dannose o pericolose del reato, come prescritto dall'art. 162-ter cod. pen., che, al primo comma, stabilisce, utilizzando la congiunzione 'e' piuttosto che la proposizione disgiuntiva 'o', che alla riparazione del danno mediante le restituzioni o il risarcimento si debba aggiungere, ove possibile, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Lo stesso è, infatti, generico e non consentito in questa sede, avendo, la Corte territoriale, dato compiutamente e congruamente conto, in sede di rimodulazione della pena in termini più benevoli per le imputate, delle ragioni per le quali il disvalore dei fatti non potesse essere compresso entro i limiti minimi edittali con riguardo alla determinazione della pena-base (segnatamente, per la modalità delle condotte e per l'intensità del dolo); ragioni con le quali le censure difensive non si sono affatto confrontate. Ne viene che le stesse non possono essere esaminate in questa sede, tanto più perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, è espressione della discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Rv. 259142), il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità quando si esplichi in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e di esso sia fornita adeguata motivazione, immune da vizi logici (Sez. 1, n. 9588 del 03/04/1978, Petrullo, Rv. 139725), come accaduto nel caso al vaglio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così