CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31489/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GIP presso il Tribunale di Bari del 26.10.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 26.10.2022 il GIP presso il Tribunale di Bari, preso atto della richiesta presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'uopo munito di procura speciale, ha applicato al pr mo la pena finale - su cui aveva convenuto il PM - di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e, al secondo, la pena finale di anni 2 di reclusione ed euro 4.600 di multa„ in relazione ai plurimi fatti di usura aggravata loro in concorso e rispettivamente ascritti; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizic di motivazione in relazione all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., ed in riferimento agli artt. 27, comma 3, e 101 Cost. e 133 cod. pen.: rileva che la dottrira e la stessa Corte Costituzionale hanno affermato che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e che al giudice non possono essere negati margini di valutazione, cui deve procedere con idonea motivazione, sulla esistenza di eventuali cause di proscioglimento. 3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena (sulla cui nozione, cfr., da ultimo, Sez. U, del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01) o della misura di sicurezza (cfr., ancora, Sez. 5 - , n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182 - 01 in cui la Corte ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2, 24 e 11 Cost., in quanto la limitazione della facoltà di ricorso alle sole ipotesi espressamente previste dalla norma trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito oggetto di cognizione). In particolare, è pacifico che, in questa sede, ed in relazione ad una sentenza di applicazione concordata della pena, non è consentito lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. (cfr., Sez. F -, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d