CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38366/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 7 marzo 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cuì all'art. 186 comma 2 lett.c), comma 2 sexies d.lgs 30 ottobre 1992 n. 285 commesso in Roma il 7 aprile 2019. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione dì legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo esente da censure. La Corte ha rilevato che l'avviso all'imputato della facoltà di farsì assistere da un difensore di fiducia era stato dato, come risulta dal verbale in atti in cui è indicato che Gamoudi aveva rifiutato; quanto al non corretto funzionamento dell'apparecchio etilometro, la Corte ha confermato la pronuncia di primo grado nella quale si era dato atto del consolidato orientamento per cui là verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 reg. esec. cod. strada debba essere sollecitata dall'imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito. Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbín, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata) e deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione possano essere avvenute. Rilevato che il secondo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato. Va osservato che, per la configurabilità della causa dì esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Mílone, Rv. 274647), dovendo comunque il gíudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. Peraltro si è anche chiarito che la motivazione in ordine alla non configurabilità della causa di non punibilità in esame può essere anche implicita e ricavarsi dal complesso del tessuto motivazionale della sentenza (Sez. 4,n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01) La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto con particolare riferimento al tasso alcolemico accertato, prossimo allo stato di incoscienza, non si presta ad essere censurata in questa sede. Considerato che il terzo motivo, inerente il trattamento sanzionatorio, è manifestamento infondato. La Corte ha spiegato le ragioni della determinazione della pena e del bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza con una motivazione non illogica, attraverso il richiamo alla gravità del fatto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ott