CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25779/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibmlita del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del Pubblico Ministero Dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, decidendo ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati provvisoriamente contestati di ricettazione e di detenzione e trasporto di un fucile, il cui furto era stato oggetto di precedente denuncia. La misura veniva disposta nel corso di un procedimento penale nei confronti di più soggetti e per plurimi capi provvisori di imputazione. Il giudice recepiva la ricostruzione dei fatti avanzata dal Pubblico Ministero, basata sulle denunce delle persone offese, sulle dichiarazioni rese da altre persone informate, sulle intercettazioni telefoniche e ambientali delle conversazioni degli indagati e sui verbali di identificazione, di perquisizione e di acquisizione documentale. 2. Con ordinanza del 4 agosto 2021, il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e confermava l'ordinanza cautelare. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Secondo le doglianze difensive, l'ordinanza impugnata è viziata nella parte in cui ha ritenuto che l'ordinanza cautelare genetica abbia rispettato il requisito dell'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari, degli indizi a carico e della adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere. Al contrario, tale autonoma valutazione è mancante con riguardo al profilo dei gravi indizi di colpevolezza, poiché il Giudice per le indagini preliminari si è limitato a ripetere il contenuto della richiesta del Pubblico Ministero, riproducendo anche la medesima suddivisione in paragrafi e usando le stesse parole. La difesa richiama in tal senso l'art. 8 della legge n. 47 del 2015, che ha modificato: sia l'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., con l'inserimento dell'ulteriore requisito dell'autonoma valutazione tanto degli elementi e degli indizi che giustificano la misura, quanto delle ragioni della ritenuta irrilevanza degli elementi esposti dalla difesa; sia l'art. 309, comma 9, 2 cod. proc. pen., che attribuisce al Tribunale adito per il riesame il potere di annullare l'ordinanza impugnata nel caso in cui manchino la motivazione o l'autonoma valutazione. La difesa aggiunge che, in virtù del combinato disposto fra le due disposizioni, il Tribunale adito per il riesame non può esercitare alcun potere integrativo della motivazione del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, e deve conseguentemente annullare tale provvedimento, nel caso in cui la motivazione sia assente o apparente. Ugualmente, sussiste in capo al giudice del riesame l'obbligo di annullare il provvedimento impugnato anche quando l'ordinanza genetica risulti carente del requisito dell'autonoma valutazione, come è avvenuto nel caso di specie. 3.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce violazioni degli artt. 272, 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen., e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, il ricorrente rileva che l'ordinanza genetica non contiene alcuna motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere e circa l'inadeguatezza della misura dell'obbligo di dimora, a norma dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La difesa mette in luce come la modifica dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avvenuta con la citata legge n. 47 del 2016, impone al giudice, in primo luogo, di accertare in concreto e in termini di alta probabilità che si presenti all'imputato l'occasione per commettere nuovamente reati della stessa specie, e di verificare la permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o ha agevolato la verificazione del delitto. Solo in caso contrario il giudice potrà basare il proprio giudizio su altri elementi, in ogni caso concreti e non congetturali, rivelatori della sussistenza del pericolo di reiterazione. Pertanto, secondo la difesa, il Tribunale ha errato laddove ha omesso di fornire qualsiasi motivazione circa la sussistenza, nel caso di specie, della presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere e non ha tenuto conto del lasso di tempo trascorso dal fatto, della personalità di [OSCURATO:PERSONA], dell'assenza di precedenti penali a carico di quest'ultimo e di altri elementi desumibili dagli atti di causa, elementi che avrebbero consentito il superamento della presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506-02). È stato inoltre stabikto che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428-01). Infine, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in terna di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760-01). 1.2. Nel caso ora in esame, da un lato, le censure contenute nel primo motivo del ricorso per cassazione sono riproduttive di doglianze già vagliate e disattese correttamente da parte del Tribunale; dall'altro lato, il ricorso non espone le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione su di un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari. Infatti, la nullità in oggetto, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica, non può essere relegata ad una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione, che al più possono valere quali indici sintomatici della sussistenza del vizio, senza perciò identificarsi con esso. Al c:ontrario, la previsione del dovere di autonoma valutazione e la sanzione di nullità per il caso di mancata osservanza mirano ad evitare il rischio che l'assenza di una considerazione critica della richiesta del pubblico ministero esponga d bene della libertà personale ad aggressioni ingiustificate, impedendo peraltro al giudice dell'impugnazione cautelare di porvi successivamente rimedio con lo svolgimento, per la prima volta in quella sede, del necessario esame critico. È necessario, allora - a pena della genericità della doglianza - che sia delineata la rilevanza causale dell'omissione valutativa che si denuncia. Se la deduzione della nullità si risolve nell'indicazione della sovrapponibilità di interi brani dell'ordinanza con quelli, c:orrispondenti, della richiesta, e nella mera denuncia di assenza di gravità indiziaria e/o di esigenze cautelari, tale censura si sostanzia in una critica meramente assertiva. Nel caso concreto, il ricorrente ha dedotto la nullità dell'ordinanza cautelare genetica sulla base di elementi meramente formalistici, senza porre in evidenza altri rilievi di segno contrario che avrebbero potuto condurre ad un risultato differente. 2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze emesse a seguito di impugnazione di provvedimenti in materia di libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo, sia in ordine al collegamento degli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e alla valenza di tali indizi; sia in ordine alla sussistenza di esigenze c:autelari. Il controllo non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti né la rilevanza e la concludenza del materiale probatorio. Occorre però che il giudizio e gli apprezzamenti siano sostenuti da motivazione adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame o dell'appello cautelare, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, e resta alla Corte estranea la verifica della sufficienza della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566-01; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251761-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). 2.2. Ciò posto, occorre rilevare, con riferimento al caso concreto, che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale, in sede di riesame cautelare, non è suscettibile di critiche. Le censure del ricorrente recano considerazioni in fatto in merito all'adeguatezza della misura adottata. Il Tribunale ha infatti logicamente argomentato in ordine alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, ponendo in rilievo non solo l'estrema gravità delle contestazioni, ma anche la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], desunta da diversi dati attuali, così superando i rilievi esposti dal ric:orrente. È preclusa una rilettura del dato fattuale in sede di legittimità, ove non è ammesso un intervento che si sovrapponga ai contenuti della motivazione adottata dal giudice del merito. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua N cf) del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 t Cg ,%, i C13 c. del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione x 1.0 Fet dell'impugnazione. La cancelleria curerà la trasmissione del presente O) - , provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto Giorgio o LO t [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. MA i P. Q. M. cD E r- . o E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle C rr spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda