CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 47553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ••nn [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18 novembre 2021 il Tribunale di Sassari rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di BAJRI Enver volta ad ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare ex art 47 0,P. in relazione al residuo della pena di anni 9, e mesi 6 di reclusione . In motivazione, il Tribunale sottolinea, anzitutto, gli elementi non favorevoli circa i! vissuto dell'imputato - come, ad esempio, la circostanza che a suo nome sussistono ulteriori cinque alias - e, secondariamente, che lo stato detentivo non ha portato il condannato ad alcuna opportuna e sincera riflessione e ciò non consente di svolgere una prognosi favorevole sul suo futuro comportamento. La misura richiesta, non preceduta da un numero adeguato di permessi premio, non può essere concessa tanto più ove si rifletta sul non particolare vicino fine pena. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BAJRI Enver deducendo vizio di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 47 O.P. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di riproposizione - peraltro in fatto - di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata, basata sull'apprezzamento in concreto della residua pericolosità sociale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P e