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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 03644/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 155/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO -intimato- avverso il DECRETO delGIUDICE [OSCURATO:PERSONA] n. 986/2021 depositato il 16/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], cittadino thailandese(per quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]), ricorre per cassazione contro il “decreto” con il quale il giudice di pace diPordenone ne ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione adottato dal prefetto della stessa città l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il Ministero dell’interno, al quale soltanto l’atto è stato notificato, non ha svolto difese.

Considerato che: nel ricorso non è specificatochi ne sia il destinatario; fatto sta che il ricorso risulta notificato unicamente al Gabinetto del Ministro dell’interno presso l’avvocatura dello Stato; il ricorso è inammissibile; questa Corte ha affermato, con orientamento che qui si condivide e al quale devesi dare ulteriore continuità, che il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile quello proposto contro il Ministero dell'interno e a esso notificato presso l'avvocatura generale dello Stato (Cass. Sez. 1n. 27555-22, Cass. Sez. 6-1 n.22694-21) ; non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 155/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO -intimato- avverso il DECRETO delGIUDICE [OSCURATO:PERSONA] n. 986/2021 depositato il 16/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], cittadino thailandese(per quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]), ricorre per cassazione contro il “decreto” con il quale il giudice di pace diPordenone ne ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione adottato dal prefetto della stessa città l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il Ministero dell’interno, al quale soltanto l’atto è stato notificato, non ha svolto difese. Considerato che: nel ricorso non è specificatochi ne sia il destinatario; fatto sta che il ricorso risulta notificato unicamente al Gabinetto del Ministro dell’interno presso l’avvocatura dello Stato; il ricorso è inammissibile; questa Corte ha affermato, con orientamento che qui si condivide e al quale devesi dare ulteriore continuità, che il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile quello proposto contro il Ministero dell'interno e a esso notificato presso l'avvocatura generale dello Stato (Cass. Sez. 1n. 27555-22, Cass. Sez. 6-1 n.22694-21) ; non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Deciso in Roma, nel
Decreto Cassazione n. 03644/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris