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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02715/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore

1. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 settembre 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 6 febbraio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 22.10.2015, era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, L. Fall, per avere distratto l'intero patrimonio della fallita e per aver distrutto o sottratto le scritture contabili, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

2. Avverso la predetta sentenza, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il Calvanese ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) per avere la Corte di appello confermato la decisione di prime cure senza confrontarsi analiticamente con le censure svolte nell'atto di appello, circa la carenza sia dell'elemento oggettivo, che del dolo del reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, L.Fall; invero, la Corte territoriale ha fondato la motivazione sulla configurabilità del predetto reato soltanto sulla incapacità del Calvanese di giustificare l'irreperibilità del patrimonio della società, senza considerare quanto dedotto circa l'incolpevole ignoranza della procedura fallimentare, atteso che non ricevette mai alcuna comunicazione da parte del curatore fallimentare ed appare illogico imputargli il fatto distrattivo solo per l'incolpevole impossibilità di assolvere ai propri doveri comunicativi; inoltre, la motivazione risulta carente anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, limitandosi a sostenere che per la configurazione del dolo generico di cui alla bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente che sopravvenga la dichiarazione di fallimento, non essendo necessaria la conoscenza da parte dell'autore degli ulteriori e successivi atti del curatore, ai fini dell'effettiva conoscenza della procedura in corso;

2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2, I.fall., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere la Corte di appello di Roma ritenuto sussistente la contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, senza fornire alcuna motivazione circa l'allegazione difensiva, secondo cui la documentazione contabile non era stata rinvenuta nella sede sociale perché oggetto di furto, in uno con l'automobile del ricorrente nella quale si trovava in quel momento, undici mesi prima della data di fallimento; il giudice di merito si è limitato a bollare tale allegazione come inverosimile, senza procedere a smentirla analiticamente, così sottintendendo che il Calvanese avrebbe preordinato una falsa denuncia solo ai fini di giustificare l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili sociali; inoltre, in punto di dolo specifico richiesto dall'ipotesi di sottrazione o distruzione delle scritture contabili di cui al predetto art. 216, n. 2 I.fall., la Corte territoriale si è limitata ad affermare la sussistenza in capo all'odierno ricorrente della consapevolezza e volontà di recare pregiudizio ai creditori, senza indicare alcuno specifico elemento a sostegno di tale affermazione, specie a fronte della pacifica ignoranza del Calvanese circa la procedura fallimentare in corso;

2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze operato dalla Corte di appello, la quale ha ritenuto ostativa alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche l'esistenza di un precedente per detenzione illegale di armi e munizioni, non avvedendosi che in realtà tale reato era stato dichiarato estinto in data 14.01.2017 per decorso del termine di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p..

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico e, comunque, manifestamente infondato.

1. Con il primo motivo di ricorso l'imputato adduce genericamente l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta per distrazione, senza confrontarsi con la sentenza impugnata.

Invero, la Corte territoriale, quanto all'elemento oggettivo, nel fare corretta applicazione del principio, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni non rinvenuti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710) ha senza illogicità ritenuto che la fattispecie distrattiva fosse integrata appunto dal mancato rinvenimento dei beni nella disponibilità effettiva della società e dalla assenza di indicazioni al riguardo da parte dell'imputato.

1.1. In merito alla disponibilità dei beni, la Corte territoriale ha evidenziato, senza incorrere in vizi, come l'effettiva esistenza e consistenza dei cespiti nel patrimonio sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. potesse ritenersi provata in relazione alle forniture e alle somme di denaro risultanti dalle fatture emesse dai fornitori e dalla documentazione bancaria attestante un credito di euro 38979,71 della banca Sella, beni e somme di denaro questi non rinvenuti all'atto dell'inventario dal curatore fallimentare.

A fronte di tali risultanze, il ricorrente adduce confusamente di non aver avuto conoscenza del fallimento, laddove la Corte territoriale ha evidenziato come il curatore, abbia tempestivamente dato comunicazione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento e della data dell'udienza di verifica dello stato passivo presso le sedi principali e secondarie della fallita, anche attraverso indirizzo PEC e utilizzando la residenza del legale rappresentante, richiedendo a quest'ultimo, senza esito di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco de creditori (le missive però "sono tornate indietro in quanto i soggetti risultavano sconosciuti o trasferiti").

La dedotta mancata conoscenza del fallimento da parte del ricorrente non esclude la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ben potendo il ricorrente nel momento in cui è venuto a conoscenza del fallimento effettivamente dar conto della destinazione dei beni suddetti.

Peraltro la dichiarazione di fallimento opera per il solo fatto del suo sopravvenire (Sez. 5, n. 44884 del 18/10/2007, Rv. 237977).

1.2. Quanto all'elemento psicologico, è sufficiente richiamare i principi affermati dalle S.U. di questa Corte, secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805)

2. Del tutto generico e comunque manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso in merito alla bancarotta fraudolenta documentale, pure ascritta all'imputato.

Ed invero, la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali lo stesso debba ritenersi responsabile della sottrazione o distruzione della documentazione contabile della società non rinvenuta dal curatore, nonché della circostanza addotta dal medesimo Calvanese, secondo cui le scritture contabili sarebbero state a lui rubate in epoca precedente quando si trovavano a bordo della sua automobile, come da denuncia di furto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2.1. In proposito, non illogica appare la conclusione a cui è pervenuta la sentenza impugnata, per la quale la situazione addotta dall'imputato ricorre sin troppo spesso in questo tipo di vicende, ed appare in sé inverosimile, posto che è difficile comprendere perché l'imputato portasse nella sua automobile tutta la presumibilmente ingombrante documentazione contabile, le fatture, il computer e le chiavette usb inerenti l'attività della società, soprattutto alla luce dell'esiguo intervallo di tempo trascorso tra il presunto furto (11.11.14) e la dichiarazione di fallimento della società (22.10.15).

Con tale valutazione il ricorrente non si confronta affatto, incorrendo nel vizio di insuperabile genericità del ricorso, che ricorre non solo quando i motivi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013).

2.2. L'inverosimiglianza della versione dei fatti resa dall'imputato dà conto ampiamente del dolo specifico che assiste il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, avendo l'imputato in sostanza ammesso di aver tenuto le scritture contabili, non consegnate né rinvenute dal curatore.

3. Manifestamente infondato si presenta, infine, il terzo motivo di ricorso relativo alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 219 L.Fall..

Sul punto è sufficiente evidenziare come le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009).

Orbene, il riferimento al precedente a carico dell'imputato per il reato di detenzione illegale di armi non risulta illogico al fine del giudizio ostativo alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ed appare idoneo a dar conto dell'operato bilanciamento in termini di equivalenza tra circostanze, quantunque estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., poiché tale estinzione non esclude che il giudice possa tener conto di tale precedente, ove offra elementi rilevanti, ai fini di un negativo giudizio prognostico. 4.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore 1. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 settembre 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 6 febbraio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 22.10.2015, era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, L. Fall, per avere distratto l'intero patrimonio della fallita e per aver distrutto o sottratto le scritture contabili, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. 2. Avverso la predetta sentenza, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il Calvanese ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) per avere la Corte di appello confermato la decisione di prime cure senza confrontarsi analiticamente con le censure svolte nell'atto di appello, circa la carenza sia dell'elemento oggettivo, che del dolo del reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, L.Fall; invero, la Corte territoriale ha fondato la motivazione sulla configurabilità del predetto reato soltanto sulla incapacità del Calvanese di giustificare l'irreperibilità del patrimonio della società, senza considerare quanto dedotto circa l'incolpevole ignoranza della procedura fallimentare, atteso che non ricevette mai alcuna comunicazione da parte del curatore fallimentare ed appare illogico imputargli il fatto distrattivo solo per l'incolpevole impossibilità di assolvere ai propri doveri comunicativi; inoltre, la motivazione risulta carente anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, limitandosi a sostenere che per la configurazione del dolo generico di cui alla bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente che sopravvenga la dichiarazione di fallimento, non essendo necessaria la conoscenza da parte dell'autore degli ulteriori e successivi atti del curatore, ai fini dell'effettiva conoscenza della procedura in corso; 2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2, I.fall., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere la Corte di appello di Roma ritenuto sussistente la contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, senza fornire alcuna motivazione circa l'allegazione difensiva, secondo cui la documentazione contabile non era stata rinvenuta nella sede sociale perché oggetto di furto, in uno con l'automobile del ricorrente nella quale si trovava in quel momento, undici mesi prima della data di fallimento; il giudice di merito si è limitato a bollare tale allegazione come inverosimile, senza procedere a smentirla analiticamente, così sottintendendo che il Calvanese avrebbe preordinato una falsa denuncia solo ai fini di giustificare l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili sociali; inoltre, in punto di dolo specifico richiesto dall'ipotesi di sottrazione o distruzione delle scritture contabili di cui al predetto art. 216, n. 2 I.fall., la Corte territoriale si è limitata ad affermare la sussistenza in capo all'odierno ricorrente della consapevolezza e volontà di recare pregiudizio ai creditori, senza indicare alcuno specifico elemento a sostegno di tale affermazione, specie a fronte della pacifica ignoranza del Calvanese circa la procedura fallimentare in corso; 2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze operato dalla Corte di appello, la quale ha ritenuto ostativa alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche l'esistenza di un precedente per detenzione illegale di armi e munizioni, non avvedendosi che in realtà tale reato era stato dichiarato estinto in data 14.01.2017 per decorso del termine di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p.. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico e, comunque, manifestamente infondato. 1. Con il primo motivo di ricorso l'imputato adduce genericamente l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta per distrazione, senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Invero, la Corte territoriale, quanto all'elemento oggettivo, nel fare corretta applicazione del principio, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni non rinvenuti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710) ha senza illogicità ritenuto che la fattispecie distrattiva fosse integrata appunto dal mancato rinvenimento dei beni nella disponibilità effettiva della società e dalla assenza di indicazioni al riguardo da parte dell'imputato. 1.1. In merito alla disponibilità dei beni, la Corte territoriale ha evidenziato, senza incorrere in vizi, come l'effettiva esistenza e consistenza dei cespiti nel patrimonio sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. potesse ritenersi provata in relazione alle forniture e alle somme di denaro risultanti dalle fatture emesse dai fornitori e dalla documentazione bancaria attestante un credito di euro 38979,71 della banca Sella, beni e somme di denaro questi non rinvenuti all'atto dell'inventario dal curatore fallimentare. A fronte di tali risultanze, il ricorrente adduce confusamente di non aver avuto conoscenza del fallimento, laddove la Corte territoriale ha evidenziato come il curatore, abbia tempestivamente dato comunicazione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento e della data dell'udienza di verifica dello stato passivo presso le sedi principali e secondarie della fallita, anche attraverso indirizzo PEC e utilizzando la residenza del legale rappresentante, richiedendo a quest'ultimo, senza esito di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco de creditori (le missive però "sono tornate indietro in quanto i soggetti risultavano sconosciuti o trasferiti"). La dedotta mancata conoscenza del fallimento da parte del ricorrente non esclude la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ben potendo il ricorrente nel momento in cui è venuto a conoscenza del fallimento effettivamente dar conto della destinazione dei beni suddetti. Peraltro la dichiarazione di fallimento opera per il solo fatto del suo sopravvenire (Sez. 5, n. 44884 del 18/10/2007, Rv. 237977). 1.2. Quanto all'elemento psicologico, è sufficiente richiamare i principi affermati dalle S.U. di questa Corte, secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805) 2. Del tutto generico e comunque manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso in merito alla bancarotta fraudolenta documentale, pure ascritta all'imputato. Ed invero, la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali lo stesso debba ritenersi responsabile della sottrazione o distruzione della documentazione contabile della società non rinvenuta dal curatore, nonché della circostanza addotta dal medesimo Calvanese, secondo cui le scritture contabili sarebbero state a lui rubate in epoca precedente quando si trovavano a bordo della sua automobile, come da denuncia di furto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.1. In proposito, non illogica appare la conclusione a cui è pervenuta la sentenza impugnata, per la quale la situazione addotta dall'imputato ricorre sin troppo spesso in questo tipo di vicende, ed appare in sé inverosimile, posto che è difficile comprendere perché l'imputato portasse nella sua automobile tutta la presumibilmente ingombrante documentazione contabile, le fatture, il computer e le chiavette usb inerenti l'attività della società, soprattutto alla luce dell'esiguo intervallo di tempo trascorso tra il presunto furto (11.11.14) e la dichiarazione di fallimento della società (22.10.15). Con tale valutazione il ricorrente non si confronta affatto, incorrendo nel vizio di insuperabile genericità del ricorso, che ricorre non solo quando i motivi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013). 2.2. L'inverosimiglianza della versione dei fatti resa dall'imputato dà conto ampiamente del dolo specifico che assiste il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, avendo l'imputato in sostanza ammesso di aver tenuto le scritture contabili, non consegnate né rinvenute dal curatore. 3. Manifestamente infondato si presenta, infine, il terzo motivo di ricorso relativo alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 219 L.Fall.. Sul punto è sufficiente evidenziare come le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009). Orbene, il riferimento al precedente a carico dell'imputato per il reato di detenzione illegale di armi non risulta illogico al fine del giudizio ostativo alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ed appare idoneo a dar conto dell'operato bilanciamento in termini di equivalenza tra circostanze, quantunque estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., poiché tale estinzione non esclude che il giudice possa tener conto di tale precedente, ove offra elementi rilevanti, ai fini di un negativo giudizio prognostico. 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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