CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19479/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, presso lo studio dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lorappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso.RICORRENTEcontroCITTA' METROPOLITANA di NAPOLI – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona delsindaco metropolitano pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, allapiazza Matteotti, n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] cheNumero registro generale 3094/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 19479/2026hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che la rappresentano e difendonoData pubblicazione 12/06/2026in virtù di procura speciale allegata al controricorsoCONTRORICORRENTEn. 3097/2025 R.G., proposto da:D'[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Sant'An-timo (NA), alla via Roma, n. 157, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende invirtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroCITTA' METROPOLITANA di NAPOLI – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona delsindaco metropolitano pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, allapiazza Matteotti, n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chehanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che la rappresentano e difendonoin virtù di procura speciale allegata al controricorsoCONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 5018/2024 della Corte d'appello di Napoli.Udita la relazione nella camera di consiglio del 13 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ricorso ex artt. 633 ss. cod. proc. civ. l'ingegner [OSCURATO:PERSONA]Aniso adiva ilTribunale di Napoli (cfr. ricorso n. 3097/2025, pagg. 2 - 3).Numero registro generale 3094/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 19479/2026Esponeva che aveva espletato, quale dipendente interno all'Amministrazione,Data pubblicazione 12/06/2026ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, le mansioni di componente del gruppo di sup-porto al R.U.P. per la progettazione preliminare ai fini della realizzazione dell'im-pianto di termovalorizzazione di [OSCURATO:PERSONA].Esponeva che per la prestazione professionale svolta a tale titolo aveva ma-turato il diritto al corrispettivo, rimasto insoluto, di euro 28.065,64.Chiedeva ingiungersi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli – subentrata alla Pro-vincia di Napoli ‒ il pagamento della somma anzidetta, con accessori e spese.2. Con decreto n. 7034 del 19.11.2015 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.3. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli con citazione ritualmente notificata propo-neva opposizione (cfr. ricorso n. 3097/2025, pag. 3).Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome l'incarico erastato conferito al ricorrente dal Commissario straordinario della Regione Cam-pania, sicché legittimata passiva era la Regione.Eccepiva la nullità del titolo dell'avversa pretesa, in difetto di un accordoscritto tra il ricorrente e la Provincia ed in assenza del previo impegno di spesaex art. 191 del d.lgs. n. 267/2000.Adduceva, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa.Instava per la revoca dell'ingiunzione.4. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]Aniso.Instava per il rigetto dell'opposizione.Chiedeva, in via riconvenzionale, in subordine, condannarsi l'Amministrazionea corrispondergli ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. la somma di euro 28.065,64 atitolo di indebito arricchimento, oltre interessi moratori e rivalutazione moneta-ria dal dì della pronuncia dell'ingiunzione al soddisfo.Numero registro generale 3094/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 19479/20265. Con sentenza n. 561/2021 il Tribunale rigettava l'opposizione, confermavaData pubblicazione 12/06/2026il decreto opposto e condannava l'opponente alle spese di lite.6. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli proponeva appello.[OSCURATO:PERSONA]Aniso.7. Con ricorso ex artt. 633 ss. cod. proc. civ. l'ingegner Francesco SaverioPennacchio adiva il Tribunale di Napoli (cfr. ricorso n. 3094/2025, pagg. 2 - 3).Esponeva le medesime circostanze enunciate dall'ingegner [OSCURATO:PERSONA]Aniso nelsuo ricorso ex artt. 633 ss. cod. proc. civ.Chiedeva ingiungersi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli – subentrata alla Pro-vincia di Napoli ‒ il pagamento della somma di euro 28.065,64, con accessori espese.8. Con decreto n. 4584 del 19.5.2017 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.9. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli con citazione ritualmente notificata propo-neva opposizione (cfr. ricorso, pag. 3).avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'ingegner D'Aniso.Instava per la revoca dell'ingiunzione.10. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA].Instava per il rigetto dell'opposizione.Chiedeva, in via riconvenzionale, in subordine, condannarsi l'Amministrazionea corrispondergli ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. la somma di euro 28.065,64 atitolo di indebito arricchimento, oltre interessi moratori e rivalutazione moneta-ria dal dì della pronuncia dell'ingiunzione al soddisfo.11. Con sentenza n. 1845/2021 il Tribunale rigettava l'opposizione, confer-mava il decreto opposto e condannava l'opponente alle spese di lite.12. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli proponeva appello.Numero registro generale 3094/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 19479/2026Resisteva [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 12/06/202613. Con sentenza n. 5018 del 9.12.2024 la Corte d'appello di Napoli acco-glieva ambedue i gravami, all'uopo riuniti, e, in accoglimento delle opposizioniesperite in prime cure, revocava entrambe le ingiunzioni di pagamento; com-pensava integralmente le spese del doppio grado e disponeva la restituzionedelle somme medio tempore corrisposte.Evidenziava la Corte di Napoli che era, sì, da riconoscere la legittimazionepassiva della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e nondimeno era fondato il motivod'appello con cui si era addotta “la nullità del rapporto contrattuale per man-canza di forma scritta” (così sentenza d'appello, pag. 15).Evidenziava segnatamente che non era condivisibile l'assunto secondo cui leobbligazioni pecuniarie controverse scaturissero dal decreto n. 44/2021, “rite-nuto fonte atipica di obbligazione compresa nel disposto dell'art. 1173 c.c.” (cosìsentenza d'appello, pag. 15), con cui il Presidente della Giunta regionale dellaCampania aveva investito il Commissario straordinario della Regione Campaniadel compito di provvedere a tutti gli adempimenti e a tutte le attività occorrentiper l'individuazione del soggetto aggiudicatario della concessione per la costru-zione dell'impianto di termovalorizzazione di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza d'appello,pagg. 14 e 15).Evidenziava invero che la natura delle obbligazioni pecuniarie “era certamentecontrattuale e si formava dall'indicazione del professionista al Commissario,dalla conseguenziale nomina adottata sul presupposto che i professionisti fos-sero dipendenti della SAP.NA. [“[OSCURATO:PERSONA] di Napoli”] s.p.a.”(così sentenza d'appello, pag. 15).Evidenziava del resto che le prestazioni demandate agli appellati esulavanodall'àmbito delle mansioni inerenti al rapporto di lavoro alle dipendenze dellaNumero registro generale 3094/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 19479/2026Data pubblicazione 12/06/2026“SAP.N.A.” ed erano oggetto di un diverso rapporto intercorso direttamente conil Commissario straordinario, sicché, in ossequio alle regole generali, per nulladerogate, di cui al r.d. n. 2440/1923, dovevano essere formalizzate mercè lastipula di “un contratto scritto, come previsto per tutti i rapporti negoziali per-fezionati dalla P.A.” (cfr. sentenza d'appello, pagg. 15 – 16).Evidenziava poi che a nulla rilevava la successiva attività della P.A. “di rico-noscimento dell'opera degli ingegneri e di invito al loro pagamento (cfr. sentenzad'appello, pag. 16).Evidenziava, d'altro canto, che neppure poteva soccorrere a sostegno dellepretese degli appellati il dettato dell'art. 2041 cod. civ., siccome beneficiariadelle prestazioni non era stata la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, bensì la RegioneCampania, “quale Ente che la legge incaricava di nominare i commissari e che,a sua volta, individuava le Provincie quali terze obbligate all'adempimento”; che“l'utilitas pretesa dall'art. 2041 c.c. era riconducibile quindi ad un altro Ente, nonparte in causa” (cfr. sentenza d'appello, pagg. 16 – 17).Evidenziava inoltre che l'inottemperanza all'onere del previo impegno dispesa ex art. 191 del d.lgs. n. 267/2000 ulteriormente ostava al riconoscimentodell'azionate pretese a titolo di ingiustificato arricchimento, siccome difettava ilrequisito della sussidiarietà, “potendo i professionisti proporre l'azione nei con-fronti del funzionario responsabile” (così sentenza d'appello, pag. 17).14. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA];ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione, con ogni conseguentestatuizione anche in ordine alle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] di Napoli ha depositato controricorso; ha chiesto di-chiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.Il ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 3094/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 19479/202615. Avverso la medesima sentenza ha proposto separato ricorso [OSCURATO:PERSONA]Aniso;Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione, con ogni conseguentestatuizione anche in ordine alle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] di Napoli ha depositato controricorso; ha chiesto di-chiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.Il ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE16. Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunciaai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazionedell'art. 1, 2° co. e 2° co. bis, d.l. n. 196/2010, dell'art. 5 legge n. 225/1992 edell'art. 1173 cod. civ. e dell'art. 17 r.d. n. 2440/1923 anche in relazione all'art.115 cod. proc. civ.Deduce che ha errato la Corte di Napoli a qualificare l'obbligazione posta acarico della Provincia come un'obbligazione contrattuale, postulante la stipula-zione di un contratto scritto.Deduce che viceversa l'obbligazione è di fonte legale e trae titolo dal decreton. 44/2011 del Presidente della Regione Campania, sicché in questi termini è daricondurre alla previsione “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformitàdell'ordinamento giuridico” di cui all'art. 1173 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 23).Deduce segnatamente che il decreto n. 44/2011, che ha posto l'onere econo-mico della gestione della struttura commissariale a carico della Provincia di Na-poli, costituisce “un'ordinanza extra ordinem a contenuto autoritativo, diretta-mente vincolante per l'amministrazione provinciale e fonte legale di obbligazionediversa dal contratto ex art. 1173 c.c.” (così ricorso, pag. 24).Numero registro generale 3094/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 19479/2026Deduce ulteriormente che “il contratto non poteva giammai esistere giacchéData pubblicazione 12/06/2026alcun rapporto contrattuale è intercorso tra l'odierno ricorrente e la Provincia diNapoli” (così ricorso, pag. 25).17. Con il secondo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denun-cia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa appli-cazione dell'art. 191 d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 1173 cod. civ., dell'art. 1, 2°co. bis, e dell'art. 3, 1° co., d.l. n. 196/2010, dell'art. 5 legge n. 225/1992 enorme collegate.Deduce che la Corte di Napoli “ha erroneamente paventato la irregolarità con-tabile dell'iter di impegno spesa con riferimento al rapporto intercorrente tra ilricorrente e la Provincia di Napoli che si fonda esclusivamente su una fonte le-gale ex art. 1173 c.c.” (così ricorso, pag. 26).Deduce segnatamente che la Corte d'appello non ha tenuto conto delle se-guenti circostanze.Ovvero che l'obbligazione pecuniaria de qua agitur, in quanto obbligazione difonte legale, fuoriesce dall'ambito applicativo dell'art. 191 T.U.E.L.; che non siprospettava la necessità di far luogo ad alcun impegno di spesa, giacché nessunrapporto contrattuale è intercorso tra egli ricorrente e la Provincia, incaricataunicamente del pagamento; che l'impegno di spesa era di competenza dellastruttura commissariale ed è stato regolarmente emesso con nota n. 101 del29.11.2011; che erano state comunque stanziate ingenti risorse per far fronteall' “emergenza rifiuti” (cfr. ricorso, pag. 26).18. Con il terzo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunciaai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazionedel combinato disposto del 2° co. e del 5° co. dell'art. 1 d.l. 196/2010 e degliNumero registro generale 3094/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 19479/2026artt. 3, 26° co., 90, lett. c), e 92 d.lgs. n. 163/2006 in rapporto all'art. 115 cod.Data pubblicazione 12/06/2026proc. civ.Deduce che la Corte di Napoli non ha tenuto conto che il provvedimento disua nomina è stato assunto sul presupposto che fosse dipendente della“SAP.NA.” ovvero che ci si è avvalsi di dipendenti di altra [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 27).Deduce infatti che “per l'esecuzione dei suoi compiti, il Commissario potevaavvalersi dei dipendenti degli uffici dell'amministrazione provinciale (…) SAPNAs.p.a. in quanto organismo di diritto pubblico della Provincia di Napoli” (cosìricorso, pag. 29).Deduce quindi che “non era necessaria la stipulazione di un contratto scrittoessendo sufficiente l'atto interno con cui veniva conferito l'incarico” (così ricorso,pag. 27).19. Con il quarto motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunciaai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazionedell'art. 17 r.d. n. 2440/1923, del combinato disposto del 2° co. e del 5° co.dell'art. 1 d.l. 196/2010 e degli artt. 3, 26° co., 90, lett. c), e 92 d.lgs. n.163/2006 in rapporto all'art. 115 cod. proc. civ.Deduce che la Corte di Napoli non ha tenuto conto che “l'affidamento deicompiti di progettazione ex art. 90 del d.lgs. 163/2006 aventi ad oggetto unaprestazione professionale accessoria resa nell'ambito di un rapporto di lavorosubordinato quale dipendente di un organismo di altra pubblica amministrazione(…) non richiedeva la stipula di apposito contratto scritto, essendo sufficientel'atto interno con cui veniva conferito l'incarico” (così ricorso, pag. 31).Numero registro generale 3094/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 19479/202620. Con il quinto motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunciaData pubblicazione 12/06/2026ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazionedell'art. 191 d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1173 cod. civ. e norme collegate.Deduce che ha errato la Corte di Napoli ad affermare la sussistenza di “irre-golarità dell'iter procedurale per mancanza di un ordine di liquidazione” (cosìricorso, pag. 35).Deduce invero che la Corte d'appello “non ha accertato che la somma richie-sta (…) è stata regolarmente riconosciuta, impegnata e liquidata dalla strutturaCommissariale giusta atto di liquidazione del Commissario straordinario prot.101/COMM/2011 del 29.11.2011 (…)” (così ricorso, pag. 35).21. Con il sesto motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunciaai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazionedell'art. 2041 cod. civ., dell'art. 191 d.lgs. n. 267/2000, del combinato dispostodell'art. 1, 5° co., d.l. n. 196/2010 e dell'art. 9, 2° co., d.l. 195/2009, convertitonella legge n. 26/2010, dell'art. 1, 7° co. bis e 7° co. ter, d.l. n. 196/2020, degliartt. 19 e 20 d.lgs. n. 267/2000, della legge Regione Campania n. 4 del28.3.2007.Deduce che la Corte di Napoli in rapporto alla “carenza dell'utilitas” non hatenuto conto che all'epoca dei fatti di causa la Provincia di Napoli “versava inuna grave e disastrosa situazione emergenziale (…) sicché l'attività tecnica bu-rocratica espletata con gruppo di lavoro era finalizzata alla realizzazione di im-pianti idonei a normalizzare la situazione (…)” (così ricorso, pag. 39).Deduce che la Corte d'appello in rapporto all'utilitas non ha tenuto conto che“la responsabilità e la competenza alla gestione del ciclo integrato dei rifiutinell'ambito territoriale di competenza era attribuita per legge alla Provincia diNapoli” (così ricorso, pag. 39).Numero registro generale 3094/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 19479/2026Data pubblicazione 12/06/2026Deduce che “l'attività svolta era finalizzata a normalizzare e possibilmenterendere efficiente un servizio nell'interesse della Provincia di Napoli” (così ri-corso, pag. 40).Deduce infine che nella specie sussisteva il requisito della sussidiarietà, “trat-tandosi di una prestazione che nei rapporti con l'amministrazione provincialenon si fonda su un rapporto contrattuale ma che ha una fonte legale (…)”, sicchéesulava dalla “previsione che consente di agire direttamente nei riguardi delfunzionario che ha consentito la fornitura” (così ricorso, pag. 40).22. Con separato ricorso [OSCURATO:PERSONA]Aniso ha formulato i medesimi – sei - motividi ricorso e dunque le stesse censure.23. Va previamente disposta la riunione al ricorso iscritto al n. 3094/2025r.g. del ricorso iscritto al n. 3097/2025 r.g.Al riguardo si dà atto che il ricorso iscritto al n. 3094/2025 r.g., seppur perpochi minuti, è stato notificato antecedentemente.Sicché sovviene l'elaborazione di questa Corte per cui nel sistema processualevigente l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rap-porto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altrisoccombenti, perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibilela decisione simultanea (cfr. Cass. 30.4.2009, n. 10124).Ovviamente l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse,previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l'economia ed ilminor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anchein sede di legittimità (cfr. al riguardo Cass. 31.10.2011, n. 22631).24. Si reputa opportuna la trattazione in pubblica udienza in considerazionedella particolare rilevanza in diritto dei profili che la materia del contendere in-volge.Numero registro generale 3094/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 19479/2026Data pubblicazione 12/06/2026 P.Q.Mdispone la riunione al ricorso iscritto al n. 3094/2025 r.g. del ricorso iscritto aln. 3097/2025 r.g.; rimette il presente procedimento alla pubblica udienza dellaprima sezione civile di questa Corte ed all'uopo rinvia a nuovo ruolo.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 13 marzo 2026.Il presidenteGuido Mercolino