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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 00878/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8311-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86/90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il decreto n. cronol. 344/2020 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 22/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 3L1 Rilevato che: il tribunale di Tivoli ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione del Consorzio industriale Tiburtino allo stato passivo del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].; il consorzio ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 legge fall. e 16-bis della

I. n. 221 del 2012, non avendo il tribunale considerato che vi era stato un primo tempestivo deposito del ricorso in opposizione con modalità telematica; la curatela non ha svolto difese.

Considerato che: il ricorso è manifestamente fondato; il tribunale di Tivoli ha ritenuto l'opposizione inammissibile poiché depositata in data 17-10-2017, a fronte del provvedimento di non ammissione comunicato al creditore con Pec del 26-7-2017; tuttavia è nel ricorso per cassazione documentato che il Consorzio aveva effettuato un primo deposito dell'atto di opposizione con modalità telematica il 25-9-2017 e che tale deposito, certamente tempestivo, era stato accettato con il consueto messaggio di sistema per "accettazione deposito (..) avvenuta con successo"; in conformità a quanto in altre analoghe situazioni sottolineato (v.

Cass. n. 20431-19), va affermato il principio per cui il ricorso in opposizione allo stato passivo che sia depositato telematicamente e accettato in pari data, mediante la generazione Ric. 2020 n. 08311 sez.

M1 - ud. 09-11-2021 -2- della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, non può che considerarsi rituale (art. 16-bis, settimo comma, della legge n. 221 del 2012), poiché ogni eventuale vizio del deposito imporrebbe pur sempre di esser riscontrato da un rifiuto di ricezione; il provvedimento va quindi cassato con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per l'esame dell'opposizione; il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q. m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Tivoli anche per le spese del giudizio di cassazione.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2021.

DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8311-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86/90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il decreto n. cronol. 344/2020 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 22/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 3L1 Rilevato che: il tribunale di Tivoli ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione del Consorzio industriale Tiburtino allo stato passivo del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].; il consorzio ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 legge fall. e 16-bis della I. n. 221 del 2012, non avendo il tribunale considerato che vi era stato un primo tempestivo deposito del ricorso in opposizione con modalità telematica; la curatela non ha svolto difese. Considerato che: il ricorso è manifestamente fondato; il tribunale di Tivoli ha ritenuto l'opposizione inammissibile poiché depositata in data 17-10-2017, a fronte del provvedimento di non ammissione comunicato al creditore con Pec del 26-7-2017; tuttavia è nel ricorso per cassazione documentato che il Consorzio aveva effettuato un primo deposito dell'atto di opposizione con modalità telematica il 25-9-2017 e che tale deposito, certamente tempestivo, era stato accettato con il consueto messaggio di sistema per "accettazione deposito (..) avvenuta con successo"; in conformità a quanto in altre analoghe situazioni sottolineato (v. Cass. n. 20431-19), va affermato il principio per cui il ricorso in opposizione allo stato passivo che sia depositato telematicamente e accettato in pari data, mediante la generazione Ric. 2020 n. 08311 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -2- della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, non può che considerarsi rituale (art. 16-bis, settimo comma, della legge n. 221 del 2012), poiché ogni eventuale vizio del deposito imporrebbe pur sempre di esser riscontrato da un rifiuto di ricezione; il provvedimento va quindi cassato con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per l'esame dell'opposizione; il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q. m. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Tivoli anche per le spese del giudizio di cassazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2021. DEP
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