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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 20057/2025

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Sassari vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 10 ottobre 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha accolto solo in parte il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del MdS di Sassari in tema di tutela risarcitoria ex art. 35 ter ord.pen. .

In particolare la decisione, nella parte reiettiva, si sofferma sul periodo vissuto in Caltanissetta e specifica che il reclamo non investe i criteri di computo dello spazio vitale minimo ma altri aspetti della detenzione, su cui il Tribunale evidenzia la assenza di particolari criticità, in riferimento ai contenuti della relazione fornita dalla Amministrazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato ad unica censura espressa in termini di violazione di legge.

La difesa del ricorrente evidenzia che il Tribunale ha ritenuto conforme agli standard fissati dalla Corte Edu la offerta trattamentale della casa di reclusione di Caltanissetta, sulla base dei soli elementi forniti dalla amministrazione, ignorando le produzioni documentali della difesa (decisioni assunte in altre procedure e articoli di giornale) e le affermazioni rese dal detenuto, circa le condizioni materiali vissute nel periodo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto generico.

Ed invero le decisioni di merito sono basate sui contenuti di atti provenienti dalla Amministrazione penitenziaria – dotati di specificità e relativi al periodo detentivo in valutazione - la cui veridicità non può essere contrastata con allegazioni del tutto generiche o con semplici affermazioni contrarie del ricorrente.

Diverso è il caso in cui l’Amministrazione non abbia introdotto alcun elemento di conoscenza relativo al periodo in valutazione, posto che in simile evenienza può farsi ricorso alla presunzione di veridicità di quanto affermato dal soggetto detenuto.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Sassari vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 10 ottobre 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha accolto solo in parte il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del MdS di Sassari in tema di tutela risarcitoria ex art. 35 ter ord.pen. . In particolare la decisione, nella parte reiettiva, si sofferma sul periodo vissuto in Caltanissetta e specifica che il reclamo non investe i criteri di computo dello spazio vitale minimo ma altri aspetti della detenzione, su cui il Tribunale evidenzia la assenza di particolari criticità, in riferimento ai contenuti della relazione fornita dalla Amministrazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad unica censura espressa in termini di violazione di legge. La difesa del ricorrente evidenzia che il Tribunale ha ritenuto conforme agli standard fissati dalla Corte Edu la offerta trattamentale della casa di reclusione di Caltanissetta, sulla base dei soli elementi forniti dalla amministrazione, ignorando le produzioni documentali della difesa (decisioni assunte in altre procedure e articoli di giornale) e le affermazioni rese dal detenuto, circa le condizioni materiali vissute nel periodo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto generico. Ed invero le decisioni di merito sono basate sui contenuti di atti provenienti dalla Amministrazione penitenziaria – dotati di specificità e relativi al periodo detentivo in valutazione - la cui veridicità non può essere contrastata con allegazioni del tutto generiche o con semplici affermazioni contrarie del ricorrente. Diverso è il caso in cui l’Amministrazione non abbia introdotto alcun elemento di conoscenza relativo al periodo in valutazione, posto che in simile evenienza può farsi ricorso alla presunzione di veridicità di quanto affermato dal soggetto detenuto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
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