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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20473/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23510/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita, –intimata – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Toscanan. 1773/2019, depositata il 13 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nell’udienza in camera di consiglio del16 aprile 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]. 37-BIS, COMMA 8, D.P.R. N.R.G.

N.23510/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in data 5 agosto 2014, presentava, presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pisa, istanza ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (vigente ratione temporis) ai fini della disapplicazione della normativa di cui all’art. 172, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), che limita il riporto delle perdite delle società che partecipano ad operazioni di fusione. [OSCURATO:PERSONA] regionale della Toscana, ricevuta l’istanza dalla Direzione provinciale, con provvedimento del Direttore regionale prot. n. 911 - 41231/2014 del 9 ottobre 2014, pervenuto in pari data, comunicava che l’istanza in questione era da ritenere inammissibile per carenza del requisito di preventività, e quindi era da considerarsi come non presentata.

2. Avverso tale provvedimento la società contribuente presentava ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze la quale, con sentenza n. 1174/2016, depositata l’8 settembre 2016, lo accoglieva, compensando le spese di giudizio.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con sentenza n. 1773/2019, pronunciata il 9 dicembre 2019, e depositata in segreteria il 13 dicembre 2019, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 15 settembre 2020).

Non si è costituita in giudizio la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rimasta intimata.

R.G.

N.23510/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con decreto presidenziale del 29 gennaio 2025 è stata fissata per la trattazione l’adunanza in camera di consiglio del16 aprile 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380- bis.1 c.p.c. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata era da considerare priva di reale motivazione, in quanto la stessa si risolveva in clausole di stile, puramente assertive senza che fosseroenucleate le ragioni della decisione.

1.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto la natura non elusiva dell’operazione di fusione per incorporazione della Degl’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. per il solo fatto che essa era intervenuta nel contesto di un piano di salvataggio dell’impresa in crisi (accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall.) , senza valutare la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione previste dall’art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986.

R.G.

N.23510/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

2.1. Il primo motivo è fondato.

Ed invero, una volta superata (in senso affermativo) la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione del diniego di disapplicazione (questione sulla quale si è ormai formato il giudicato, visto che sul punto l’Agenzia non propone ricorsosul punto), nel merito della verifica della sussistenza dei presupposti per la disapplicazione la sentenza appare assolutamente carente, risolvendosi nell’apodittica affermazione per cui poiché l’operazione di fusione è stata inserita in un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bisl. fall., allora non vi sarebbe l’intento elusivo, senza alcuna analisi della sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, la cui sussistenza è necessaria, ai fini dell’eventuale disapplicazione.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve ritenersi nulla per mancanza di una reale motivazione, non essendo raggiunto il c.d.

“minimo costituzionale” idoneo ad integrare la sufficienza motivazionale del provvedimento (cfr., tra le altre.

Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 10 gennaio 2022, n. 471). 2.2.Il secondo motivo resta assorbito.

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M R.G.

N.23510/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23510/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita, –intimata – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Toscanan. 1773/2019, depositata il 13 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nell’udienza in camera di consiglio del16 aprile 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]. 37-BIS, COMMA 8, D.P.R. N.R.G. N.23510/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in data 5 agosto 2014, presentava, presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pisa, istanza ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (vigente ratione temporis) ai fini della disapplicazione della normativa di cui all’art. 172, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), che limita il riporto delle perdite delle società che partecipano ad operazioni di fusione. [OSCURATO:PERSONA] regionale della Toscana, ricevuta l’istanza dalla Direzione provinciale, con provvedimento del Direttore regionale prot. n. 911 - 41231/2014 del 9 ottobre 2014, pervenuto in pari data, comunicava che l’istanza in questione era da ritenere inammissibile per carenza del requisito di preventività, e quindi era da considerarsi come non presentata. 2. Avverso tale provvedimento la società contribuente presentava ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze la quale, con sentenza n. 1174/2016, depositata l’8 settembre 2016, lo accoglieva, compensando le spese di giudizio. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con sentenza n. 1773/2019, pronunciata il 9 dicembre 2019, e depositata in segreteria il 13 dicembre 2019, rigettava l’appello, compensando le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 15 settembre 2020). Non si è costituita in giudizio la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rimasta intimata. R.G. N.23510/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con decreto presidenziale del 29 gennaio 2025 è stata fissata per la trattazione l’adunanza in camera di consiglio del16 aprile 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380- bis.1 c.p.c. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata era da considerare priva di reale motivazione, in quanto la stessa si risolveva in clausole di stile, puramente assertive senza che fosseroenucleate le ragioni della decisione. 1.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto la natura non elusiva dell’operazione di fusione per incorporazione della Degl’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. per il solo fatto che essa era intervenuta nel contesto di un piano di salvataggio dell’impresa in crisi (accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall.) , senza valutare la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione previste dall’art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986. R.G. N.23510/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è fondato. Ed invero, una volta superata (in senso affermativo) la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione del diniego di disapplicazione (questione sulla quale si è ormai formato il giudicato, visto che sul punto l’Agenzia non propone ricorsosul punto), nel merito della verifica della sussistenza dei presupposti per la disapplicazione la sentenza appare assolutamente carente, risolvendosi nell’apodittica affermazione per cui poiché l’operazione di fusione è stata inserita in un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bisl. fall., allora non vi sarebbe l’intento elusivo, senza alcuna analisi della sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, la cui sussistenza è necessaria, ai fini dell’eventuale disapplicazione. Ne consegue che la sentenza impugnata deve ritenersi nulla per mancanza di una reale motivazione, non essendo raggiunto il c.d. “minimo costituzionale” idoneo ad integrare la sufficienza motivazionale del provvedimento (cfr., tra le altre. Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 10 gennaio 2022, n. 471). 2.2.Il secondo motivo resta assorbito. 3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M R.G. N.23510/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composi
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