CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 23277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Le impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA], un appello ed un ricorso per cassazione, sono stati proposti per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sulla responsabilità dell'imputata, prospettano questioni di merito ed in fatto. Si critica, inoltre, l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è però estranea al sindacato di legittimità. 1.1. Il motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, essendo stata irrogata una pena base inferiore alla media edittale. In tal caso, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile; è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena. 1.2. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda. 1.3. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. risulta dalla sentenza proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è pertanto inammissibile. Generico è il motivo sulla diversa data di consumazione del reato rispetto a quella indicata nell'imputazione. 2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. - C [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] AkLo Aceto [OSCURATO:PERSONA]