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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09124/2026

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a al ricorso-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza n. 1016/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 3986/2020Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 9124/2026Data pubblicazione 11/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOLa Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con lasentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello del Comune di Firenzeavverso la pronuncia n. 1391/2016 della Commissione tributariaprovinciale di Firenze, con cui era stato accolto il ricorso di AlbertoGaviraghi avverso sollecito di pagamento TARES 2013.Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale ilcontribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi edillustrati da memoria.Il Comune di Firenze resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione «dell’art. 14 d.l.201/2011 conv. nella l. 214/2011 nonché dell'art. 15 Dir 2006/12/CE delParlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 e dell'art. 14 Dir.2008/98/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 19 novembre 2008in coordinazione con gli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c. e con l'art. 24 dellaCostituzione» per avere la Commissione tributaria regionale confermatol’atto impugnato ritenendo che il Regolamento TARES comunale (art. 10)prevedeva una determinazione presuntiva circa il numero degli occupantigli immobili in cui non si è stabilita la residenza anagrafica, che nonammetteva prova contraria.1.2.

La doglianza è fondata.1.3.

I Giudici d’appello hanno affermato quanto segue:« Osserva ilCollegio che la decisione di primo grado appare erronea e va riformata,visto il [OSCURATO:PERSONA] 2013 (art. 10 comma 1) del Comune di Firenzeche - lett. b) - afferma che "per gli immobili tenuti a disposizione, secondoi criteri dettati dall'art. 4, comma 10" il numero degli occupanti è stabilitoconvenzionalmente ed è pari ad un rapporto tra superficie e numerooccupanti (da 1 a 6 abitanti in misura proporzionale alla superficieNumero registro generale 3986/2020Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 9124/2026Data pubblicazione 11/04/2026dell'immobile), per cui sino a 35 mq si considera un occupante, ed in viaprogressiva sino ad una superficie totale superiore a mq 110 per la qualesi considerano 6 occupanti ... si tratta di una scelta afferente ladiscrezionalità dell’Amministrazione»; la Commissione tributaria regionaleha ritenuto dunque di interpretare la norma regolamentare sulla scortadella tesi difensiva del Comune, che si sostanziava nella «non possibilità diqualificare presunzione la citata disciplina - con impossibilità per la partecontribuente di fornire prova contraria -».1.4.

La Corte rileva che, seppure in termini generali non sia dubbio cherientra nella competenza del giudice tributario (così come delineata dall'art.7 d. lgs. n. 546 del 1992) valutare l'illegittimità degli atti amministrativigenerali al limitato fine di decidere la controversia relativa a uno specificorapporto tributario (e senza poter procedere, ovviamente, all'annullamentodell'atto generale medesimo: v. per tutte sez. un. n. 16293/2007; cui addeCass. n. 14408/2009), la previsione regolamentare di cui trattasi nonistituisce un criterio impositivo distonico rispetto alla norma primaria.1.5.

L'art. 14 del d.l. 201/2011 (convertito in L. 214/2011), cheinteressa la fattispecie - dopo aver disposto che i costi per i servizi relativialla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienzagiacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sonocoperte dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa, da applicare neiconfronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte a usoprivato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, aqualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale - haprevisto che la tariffa sia infine composta da una quota determinata inrelazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite inparticolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e dauna quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, eall'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la coperturaintegrale dei costi di investimenti e di esercizio.1.6.

È stato quindi stabilito che la tariffa sia in tal senso determinatadagli enti locali («in conformità al piano finanziario del servizio di gestioneNumero registro generale 3986/2020Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 9124/2026Data pubblicazione 11/04/2026dei rifiuti urbani») con modulazioni intese ad assicurare agevolazioni per leutenze domestiche.1.7.

Ora, a fronte del suddetto criterio e della generale potestàcomma 1, prevede le modalità di «calcolo della tariffa per l'utenzadomestica» di «soggetti non residenti», ovvero relativa alle abitazioni perle quali non è possibile stabilire il numero dei componenti il nucleo familiarein vista della determinazione del calcolo della tariffa in rapporto allaquantità dei rifiuti prodotti.1.8.

Per codeste abitazioni, come già affermato da questa Corte infattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (cfr. Cass. n. 8383/2013),la norma regolamentare istituisce allora soltanto un criterio presuntivocirca il numero degli occupanti, in alternativa a quello dettato dalriferimento alla residenza; criterio incentrato su una proporzione rispettoalla metratura dell'immobile («da 1 a 6 abitanti in misura proporzionalealla superficie dell'immobile») e che va inteso in relazione all’implicitafinalità di ancorare la quota variabile della tariffa al numero presunto dioccupanti laddove questo non sia evincibile sulla base del criterio diresidenza, non risultando irragionevole, all'uopo, far ricorso al metodoproporzionale in rapporto alla superficie del bene.1.9.

Un elemento di tal genere per il computo della tariffa non istituisceun criterio impositivo nuovo, rispetto alla norma primaria, ma si rivelacoerente col fine specifico di cui all’art. 14, comma 9, D.L. n. 201/2011cit., di associare la tariffa anche alla quantità di rifiuti prodotti.1.10.

Quanto sin qui illustrato non esclude, né preclude, tuttavia, cheil contribuente possa addurre, nel giudizio tributario, elementi di provaintesi a superare la presunzione involta dalla norma regolamentare,considerato infatti che non ammettono prova contraria unicamentele presunzioni legali assolute (praesumptiones iuris et de iure), cioè quelleper cui la legge esclude espressamente la possibilità di dimostrare ilcontrario, ipotesi che non ricorre nel caso in esame.1.11.

Da ultimo, è opportuno evidenziare che la tassa in questione èdoppiamente strutturata: a) in una parte variabile, non dovuta, adNumero registro generale 3986/2020Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 9124/2026Data pubblicazione 11/04/2026esempio, allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamenterifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltitiautonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate; b) in una parte fissa,“sempre dovuta invece dovuta per intero”, sulla base del mero presuppostodel possesso o detenzione di superfici nel territorio comunaleastrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamenteidonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire uncarico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costiessenziali e generali di investimento e servizio nell’interesse dell’interacollettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiutiprodotti, così come dall’oggettiva volontaria fruizione del serviziocomunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione dellacollettività (cfr. Cass. nn. 8222/2022, 8205/2022, 7187/2021, 5360/2020,14038/2019).2.

Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, assorbiti irimanenti motivi formulati in via subordinata (circa l’omessa pronunciadella Commissione tributaria regionale in merito alla natura dellapresunzione de qua e l’omesso esame degli elementi fattuali addotti dalcontribuente a sostegno delle sue difese), con conseguente cassazionedell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui restademandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda dipronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 11.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 3986/2020Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 9124/2026Data pubblicazione 11/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a al ricorso-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza n. 1016/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 3986/2020Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 9124/2026Data pubblicazione 11/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOLa Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con lasentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello del Comune di Firenzeavverso la pronuncia n. 1391/2016 della Commissione tributariaprovinciale di Firenze, con cui era stato accolto il ricorso di AlbertoGaviraghi avverso sollecito di pagamento TARES 2013.Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale ilcontribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi edillustrati da memoria.Il Comune di Firenze resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione «dell’art. 14 d.l.201/2011 conv. nella l. 214/2011 nonché dell'art. 15 Dir 2006/12/CE delParlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 e dell'art. 14 Dir.2008/98/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 19 novembre 2008in coordinazione con gli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c. e con l'art. 24 dellaCostituzione» per avere la Commissione tributaria regionale confermatol’atto impugnato ritenendo che il Regolamento TARES comunale (art. 10)prevedeva una determinazione presuntiva circa il numero degli occupantigli immobili in cui non si è stabilita la residenza anagrafica, che nonammetteva prova contraria.1.2. La doglianza è fondata.1.3. I Giudici d’appello hanno affermato quanto segue:« Osserva ilCollegio che la decisione di primo grado appare erronea e va riformata,visto il [OSCURATO:PERSONA] 2013 (art. 10 comma 1) del Comune di Firenzeche - lett. b) - afferma che "per gli immobili tenuti a disposizione, secondoi criteri dettati dall'art. 4, comma 10" il numero degli occupanti è stabilitoconvenzionalmente ed è pari ad un rapporto tra superficie e numerooccupanti (da 1 a 6 abitanti in misura proporzionale alla superficieNumero registro generale 3986/2020Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 9124/2026Data pubblicazione 11/04/2026dell'immobile), per cui sino a 35 mq si considera un occupante, ed in viaprogressiva sino ad una superficie totale superiore a mq 110 per la qualesi considerano 6 occupanti ... si tratta di una scelta afferente ladiscrezionalità dell’Amministrazione»; la Commissione tributaria regionaleha ritenuto dunque di interpretare la norma regolamentare sulla scortadella tesi difensiva del Comune, che si sostanziava nella «non possibilità diqualificare presunzione la citata disciplina - con impossibilità per la partecontribuente di fornire prova contraria -».1.4. La Corte rileva che, seppure in termini generali non sia dubbio cherientra nella competenza del giudice tributario (così come delineata dall'art.7 d. lgs. n. 546 del 1992) valutare l'illegittimità degli atti amministrativigenerali al limitato fine di decidere la controversia relativa a uno specificorapporto tributario (e senza poter procedere, ovviamente, all'annullamentodell'atto generale medesimo: v. per tutte sez. un. n. 16293/2007; cui addeCass. n. 14408/2009), la previsione regolamentare di cui trattasi nonistituisce un criterio impositivo distonico rispetto alla norma primaria.1.5. L'art. 14 del d.l. 201/2011 (convertito in L. 214/2011), cheinteressa la fattispecie - dopo aver disposto che i costi per i servizi relativialla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienzagiacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sonocoperte dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa, da applicare neiconfronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte a usoprivato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, aqualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale - haprevisto che la tariffa sia infine composta da una quota determinata inrelazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite inparticolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e dauna quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, eall'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la coperturaintegrale dei costi di investimenti e di esercizio.1.6. È stato quindi stabilito che la tariffa sia in tal senso determinatadagli enti locali («in conformità al piano finanziario del servizio di gestioneNumero registro generale 3986/2020Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 9124/2026Data pubblicazione 11/04/2026dei rifiuti urbani») con modulazioni intese ad assicurare agevolazioni per leutenze domestiche.1.7. Ora, a fronte del suddetto criterio e della generale potestàcomma 1, prevede le modalità di «calcolo della tariffa per l'utenzadomestica» di «soggetti non residenti», ovvero relativa alle abitazioni perle quali non è possibile stabilire il numero dei componenti il nucleo familiarein vista della determinazione del calcolo della tariffa in rapporto allaquantità dei rifiuti prodotti.1.8. Per codeste abitazioni, come già affermato da questa Corte infattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (cfr. Cass. n. 8383/2013),la norma regolamentare istituisce allora soltanto un criterio presuntivocirca il numero degli occupanti, in alternativa a quello dettato dalriferimento alla residenza; criterio incentrato su una proporzione rispettoalla metratura dell'immobile («da 1 a 6 abitanti in misura proporzionalealla superficie dell'immobile») e che va inteso in relazione all’implicitafinalità di ancorare la quota variabile della tariffa al numero presunto dioccupanti laddove questo non sia evincibile sulla base del criterio diresidenza, non risultando irragionevole, all'uopo, far ricorso al metodoproporzionale in rapporto alla superficie del bene.1.9. Un elemento di tal genere per il computo della tariffa non istituisceun criterio impositivo nuovo, rispetto alla norma primaria, ma si rivelacoerente col fine specifico di cui all’art. 14, comma 9, D.L. n. 201/2011cit., di associare la tariffa anche alla quantità di rifiuti prodotti.1.10. Quanto sin qui illustrato non esclude, né preclude, tuttavia, cheil contribuente possa addurre, nel giudizio tributario, elementi di provaintesi a superare la presunzione involta dalla norma regolamentare,considerato infatti che non ammettono prova contraria unicamentele presunzioni legali assolute (praesumptiones iuris et de iure), cioè quelleper cui la legge esclude espressamente la possibilità di dimostrare ilcontrario, ipotesi che non ricorre nel caso in esame.1.11. Da ultimo, è opportuno evidenziare che la tassa in questione èdoppiamente strutturata: a) in una parte variabile, non dovuta, adNumero registro generale 3986/2020Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 9124/2026Data pubblicazione 11/04/2026esempio, allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamenterifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltitiautonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate; b) in una parte fissa,“sempre dovuta invece dovuta per intero”, sulla base del mero presuppostodel possesso o detenzione di superfici nel territorio comunaleastrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamenteidonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire uncarico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costiessenziali e generali di investimento e servizio nell’interesse dell’interacollettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiutiprodotti, così come dall’oggettiva volontaria fruizione del serviziocomunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione dellacollettività (cfr. Cass. nn. 8222/2022, 8205/2022, 7187/2021, 5360/2020,14038/2019).2. Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, assorbiti irimanenti motivi formulati in via subordinata (circa l’omessa pronunciadella Commissione tributaria regionale in merito alla natura dellapresunzione de qua e l’omesso esame degli elementi fattuali addotti dalcontribuente a sostegno delle sue difese), con conseguente cassazionedell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui restademandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda dipronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 11.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 3986/2020Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 9124/2026Data pubblicazione 11/04/2026
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