Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36762/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello d [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato di furto aggravato. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è indeducibile in questa sede in quanto reiterativo di censura già prospettata in grado di appello ed ivi congruamente disattesa, avendo la Corte territoriale valutato, ai fini del decidere, lo stato di quasi flagranza dell'imputato, trovato, a poca distanza dell'epoca dei fatti, in possesso del ciclomotore oggetto di furto, motivazione questa del tutto logica e con cui il presente ricorso non si confronta.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano l'erroneità del giudizio sulla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose (così identificata sulla base delle argomentazioni prospettate dal ricorrente, dovendosi comunque dare atto del fatto che l'intestazione del motivo si riferisce all'art. 625 n. 7 c.p.) nonché la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., è manifestamente infondato in quanto riproduce anch'esso una doglianza già dedotta in sede di appello ed ivi disattesa con motivazione esente da vizi di natura logica, avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto sufficienti, al fine dell'applicazione della prima, i segni di uso della forza fisica sul bene con conseguente danneggiamento dello stesso e, in ordine alla negazione della seconda, il valore del motorino non in quanto tale ma in relazione alla funzione svolta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello d [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato di furto aggravato. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è indeducibile in questa sede in quanto reiterativo di censura già prospettata in grado di appello ed ivi congruamente disattesa, avendo la Corte territoriale valutato, ai fini del decidere, lo stato di quasi flagranza dell'imputato, trovato, a poca distanza dell'epoca dei fatti, in possesso del ciclomotore oggetto di furto, motivazione questa del tutto logica e con cui il presente ricorso non si confronta. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano l'erroneità del giudizio sulla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose (così identificata sulla base delle argomentazioni prospettate dal ricorrente, dovendosi comunque dare atto del fatto che l'intestazione del motivo si riferisce all'art. 625 n. 7 c.p.) nonché la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., è manifestamente infondato in quanto riproduce anch'esso una doglianza già dedotta in sede di appello ed ivi disattesa con motivazione esente da vizi di natura logica, avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto sufficienti, al fine dell'applicazione della prima, i segni di uso della forza fisica sul bene con conseguente danneggiamento dello stesso e, in ordine alla negazione della seconda, il valore del motorino non in quanto tale ma in relazione alla funzione svolta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 36762/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris