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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2022

Cassazione n. 43916/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] Massimo n.

ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZE; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni del Pubblico Ministero di questa S.C. nella persona del SOST.

PROCURATORE GENERALE dott. [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO, per l'inammissibilità del ricorso, e del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce la prescrizione intervenuta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]-dep. 3/08/2021 la CORTE di APPELLO di FIRENZEconfermava la sentenza con la quale 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il TRIBUNALE di FIRENZE aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] Massimo a pena di giustizia per il delitto di truffa, commesso a FIRENZE il 4/07/2013, con querela del 9/01/2014.

La condotta posta a base della affermazione di responsabilità era consistita nell'avere l'imputato, presentandosi alla FEDI impianti s.r.l. quale direttore commerciale della BIOXEN s.r.1., dando a intendere di impegnare tale società nella conclusione di contratti, proposto a FEDI impianti s.r.l. due contratti di sub appalto, da realizzare uno in Sardegna e l'altro in Polonia, per i quali aveva domandato e ottenuto il pagamento della somma di circa 8.500 euro, senza che i contratti avessero seguito.

2. D'[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce come motivi: la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione all'art. 337 co. 3 cod. proc. pen. perché la querela proposta da [OSCURATO:PERSONA], liquidatore di FEDI impianti s.r.l., non conterrebbe la specifica indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza, non avendo indicato la disposizione statutaria o dell'atto costitutivo che conferiva alla persona fisica denunciante il potere di presentare la querela in nome e per conto della persona offesa.

Non sarebbe sufficiente, diversamente da quanto sostenuto dalla CORTE fiorentina, la mera indicazione della legale rappresentanza, essendo mancata la concreta verifica della titolarità del potere in capo al querelante.

Qualora questa S.C. non condivida l'orientamento ermeneutico sostenuto dal ricorrente, costui sollecita la remissione della questione alle Sezioni unite, per chiarire quali siano le fonti del potere, che il legale rappresentante deve documentare allorché presenta una querela, ovvero se dette fonti di poteri siano in re ipsa; - la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 124 cod. pen. per tardività della querela, sopraggiunta il 9/01/2014, sei mesi dopo la consumazione del reato, che risale al 4 luglio 2013, e perché il Collegio di appello non avrebbe indicato la data dell'avvenuta conoscenza del momento consumativo dell'illecito; - la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione agli art. 190 ss. cod. proc. pen. per erronea valutazione delle prove.

CELORIA Federica, amministratrice di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe riferito nella sua testimonianza che D'[OSCURATO:PERSONA] aveva il potere di agire come rappresentante commerciale e procacciatore, con potere valutativo nella scelta dei contratti da sottoporre alla stessa BIOXEN.

La società era stata poi acquistata da D'[OSCURATO:PERSONA], il quale, come potenziale nuovo proprietario al momento dei fatti, aveva interesse a stipulare nuovi contratti per ottenere utili superiori alle spettanze ricevute a titolo di acconto per le consulenze, e pertanto difetterebbe il dolo specifico della truffa.

Il motivo è integrato da ulteriori contestazioni in fatto; - la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla entità della pena inflitta.

Nella discussione orale il difensore del ricorrente ha eccepito, come si è detto, la prescrizione del reato, che sarebbe intervenuta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], tenendo conto anche dei periodi di sospensione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. È manifestamente infondato il primo motivo, poiché il condiviso orientamento di questa S.C. (cf. da ultimo Sez. 2 sentenza n. 36119 del 26/06/2019 dep. 14/08/2019 Rv. 277077 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "in tema di querela presentata in nome e per conto di una società di capitali, l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen. è necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte negoziale o sia presentata da soggetto terzo che con la società querelante non abbia alcun rapporto organico)".

Negli stessi termini Sez. 2 sentenza n. 35192 del 02/07/2013 dep. 21/08/2013 Rv. 257223 imputato [OSCURATO:PERSONA]).

Nella specie la società danneggiata ha mostrato di aver adempiuto all'onere richiesto.

Va altresì aggiunto, proprio con riferimento alla particolarità del caso in esame, che (cf.

Sez. 6 sentenza n. 4897 del 24/10/2003 dep. 06/02/2004 Rv. 227916 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "legittimato a proporre querela per conto di una società per azioni, della quale sia stato deliberato lo scioglimento dall'assemblea dei soci, è il liquidatore, i cui poteri, in quanto direttamente discendenti dalla legge, sono riconosciuti per il fatto stesso dell'indicazione della qualifica nell'atto e sui quali non incide la frattanto intervenuta ammissione della società medesima alla procedura di concordato preventivo".

2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo, costituendo pure qui consolidato e condiviso orientamento del Giudice di legittimità che il termine per la querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto- reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Cass., sez.

II, n. 37584 del 5 luglio 2019, CED Cass., n. 277081-01), restando a carico di chi deduca la tardività della querela la prova della non tempestività della stessa (Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998, dep. 1999, Poli e altri, Rv. 212720).

Nell'ipotesi in esame la CORTE territoriale ha precisato che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva avuto conoscenza della effettiva qualifica del ricorrente, non abilitato a sottoscrivere contratti per conto di BIOXEN s.r.I., solo dopo che tale ultima società aveva ricevuto la raccomodata di sollecito e aveva informato [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: il ricorso, e prima ancora l'atto di appello, non hanno fornito una prova contraria, limitandosi a una generica contestazione.

3. Egualmente manifestamente infondato è il terzo motivo, che mira a una differente lettura degli elementi di fatto valutati dai giudici di merito, il cui conforme iter argomentativo appare esente da vizi: esso invero si fonda su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

Sussiste una valutazione globale e completa di tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica, né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio.

Risultano corrette l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso /1 seguito e l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati e allegati in sede di ricorso.

Il motivo, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4/07/2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4 sentenza n. 4842 del 2/12/2003 dep. 06/02/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 229369).

La CORTE fiorentina ha precisato che quando la teste CELORIA ha parlato dell'imputato non ha in alcun modo asserito che costui potesse agire per conto della [OSCURATO:SOCIETA], ma si è limitata a dire che egli era un collaboratore della società, e che in tale qualità aveva facoltà di prospettare ai clienti la realizzazione di determinati affari, ma non anche quella di concluderli.

Quanto al dolo, e al rischio insolvenza di FEDI impianti s.r.I., il Collegio di appello ha escluso che avesse inciso sulla condotta dell'imputato.

4. Manifestamente infondata è infine l'ultima censura.

La CORTE ha correlato il diniego delle attenuanti generiche alla mancanza di resipiscenza da parte dell'imputato e alla ritenuta recidiva specifica.

Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C., secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il non riconoscimento delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Va infine disattesa la richiesta di ritenere il reato prescritto, perché - come il medesimo ricorrente attesta - il relativo termine non era decorso al momento della pronuncia di appello, mentre la sua decorrenza non rileva in questa sede di legittimità, posta la non ammissibilità del ricorso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al / versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] Massimo n. ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZE; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni del Pubblico Ministero di questa S.C. nella persona del SOST. PROCURATORE GENERALE dott. [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO, per l'inammissibilità del ricorso, e del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce la prescrizione intervenuta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]-dep. 3/08/2021 la CORTE di APPELLO di FIRENZEconfermava la sentenza con la quale 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il TRIBUNALE di FIRENZE aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] Massimo a pena di giustizia per il delitto di truffa, commesso a FIRENZE il 4/07/2013, con querela del 9/01/2014. La condotta posta a base della affermazione di responsabilità era consistita nell'avere l'imputato, presentandosi alla FEDI impianti s.r.l. quale direttore commerciale della BIOXEN s.r.1., dando a intendere di impegnare tale società nella conclusione di contratti, proposto a FEDI impianti s.r.l. due contratti di sub appalto, da realizzare uno in Sardegna e l'altro in Polonia, per i quali aveva domandato e ottenuto il pagamento della somma di circa 8.500 euro, senza che i contratti avessero seguito. 2. D'[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce come motivi: la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione all'art. 337 co. 3 cod. proc. pen. perché la querela proposta da [OSCURATO:PERSONA], liquidatore di FEDI impianti s.r.l., non conterrebbe la specifica indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza, non avendo indicato la disposizione statutaria o dell'atto costitutivo che conferiva alla persona fisica denunciante il potere di presentare la querela in nome e per conto della persona offesa. Non sarebbe sufficiente, diversamente da quanto sostenuto dalla CORTE fiorentina, la mera indicazione della legale rappresentanza, essendo mancata la concreta verifica della titolarità del potere in capo al querelante. Qualora questa S.C. non condivida l'orientamento ermeneutico sostenuto dal ricorrente, costui sollecita la remissione della questione alle Sezioni unite, per chiarire quali siano le fonti del potere, che il legale rappresentante deve documentare allorché presenta una querela, ovvero se dette fonti di poteri siano in re ipsa; - la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 124 cod. pen. per tardività della querela, sopraggiunta il 9/01/2014, sei mesi dopo la consumazione del reato, che risale al 4 luglio 2013, e perché il Collegio di appello non avrebbe indicato la data dell'avvenuta conoscenza del momento consumativo dell'illecito; - la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione agli art. 190 ss. cod. proc. pen. per erronea valutazione delle prove. CELORIA Federica, amministratrice di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe riferito nella sua testimonianza che D'[OSCURATO:PERSONA] aveva il potere di agire come rappresentante commerciale e procacciatore, con potere valutativo nella scelta dei contratti da sottoporre alla stessa BIOXEN. La società era stata poi acquistata da D'[OSCURATO:PERSONA], il quale, come potenziale nuovo proprietario al momento dei fatti, aveva interesse a stipulare nuovi contratti per ottenere utili superiori alle spettanze ricevute a titolo di acconto per le consulenze, e pertanto difetterebbe il dolo specifico della truffa. Il motivo è integrato da ulteriori contestazioni in fatto; - la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla entità della pena inflitta. Nella discussione orale il difensore del ricorrente ha eccepito, come si è detto, la prescrizione del reato, che sarebbe intervenuta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], tenendo conto anche dei periodi di sospensione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. È manifestamente infondato il primo motivo, poiché il condiviso orientamento di questa S.C. (cf. da ultimo Sez. 2 sentenza n. 36119 del 26/06/2019 dep. 14/08/2019 Rv. 277077 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "in tema di querela presentata in nome e per conto di una società di capitali, l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen. è necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte negoziale o sia presentata da soggetto terzo che con la società querelante non abbia alcun rapporto organico)". Negli stessi termini Sez. 2 sentenza n. 35192 del 02/07/2013 dep. 21/08/2013 Rv. 257223 imputato [OSCURATO:PERSONA]). Nella specie la società danneggiata ha mostrato di aver adempiuto all'onere richiesto. Va altresì aggiunto, proprio con riferimento alla particolarità del caso in esame, che (cf. Sez. 6 sentenza n. 4897 del 24/10/2003 dep. 06/02/2004 Rv. 227916 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "legittimato a proporre querela per conto di una società per azioni, della quale sia stato deliberato lo scioglimento dall'assemblea dei soci, è il liquidatore, i cui poteri, in quanto direttamente discendenti dalla legge, sono riconosciuti per il fatto stesso dell'indicazione della qualifica nell'atto e sui quali non incide la frattanto intervenuta ammissione della società medesima alla procedura di concordato preventivo". 2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo, costituendo pure qui consolidato e condiviso orientamento del Giudice di legittimità che il termine per la querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto- reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Cass., sez. II, n. 37584 del 5 luglio 2019, CED Cass., n. 277081-01), restando a carico di chi deduca la tardività della querela la prova della non tempestività della stessa (Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998, dep. 1999, Poli e altri, Rv. 212720). Nell'ipotesi in esame la CORTE territoriale ha precisato che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva avuto conoscenza della effettiva qualifica del ricorrente, non abilitato a sottoscrivere contratti per conto di BIOXEN s.r.I., solo dopo che tale ultima società aveva ricevuto la raccomodata di sollecito e aveva informato [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: il ricorso, e prima ancora l'atto di appello, non hanno fornito una prova contraria, limitandosi a una generica contestazione. 3. Egualmente manifestamente infondato è il terzo motivo, che mira a una differente lettura degli elementi di fatto valutati dai giudici di merito, il cui conforme iter argomentativo appare esente da vizi: esso invero si fonda su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Sussiste una valutazione globale e completa di tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica, né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio. Risultano corrette l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso /1 seguito e l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati e allegati in sede di ricorso. Il motivo, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4/07/2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4 sentenza n. 4842 del 2/12/2003 dep. 06/02/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 229369). La CORTE fiorentina ha precisato che quando la teste CELORIA ha parlato dell'imputato non ha in alcun modo asserito che costui potesse agire per conto della [OSCURATO:SOCIETA], ma si è limitata a dire che egli era un collaboratore della società, e che in tale qualità aveva facoltà di prospettare ai clienti la realizzazione di determinati affari, ma non anche quella di concluderli. Quanto al dolo, e al rischio insolvenza di FEDI impianti s.r.I., il Collegio di appello ha escluso che avesse inciso sulla condotta dell'imputato. 4. Manifestamente infondata è infine l'ultima censura. La CORTE ha correlato il diniego delle attenuanti generiche alla mancanza di resipiscenza da parte dell'imputato e alla ritenuta recidiva specifica. Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C., secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il non riconoscimento delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Va infine disattesa la richiesta di ritenere il reato prescritto, perché - come il medesimo ricorrente attesta - il relativo termine non era decorso al momento della pronuncia di appello, mentre la sua decorrenza non rileva in questa sede di legittimità, posta la non ammissibilità del ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al / versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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