CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 16639/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleValentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14 ottobre 2025 la Corte di appello di Napoli, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale locale con la quale, all’esito del giudizioabbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 7,comma 15, Cod. strada, per avere esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo, allapena di mesi sei di arresto ed euro tremila di ammenda, ha concesso allo stesso ilbeneficio della sospensione condizionale della pena2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a tre motivi.2.1. Con il primo si deduce la nullità della sentenza per effetto della nullità deldecreto che dispone la citazione a giudizio. La difesa, con l’atto di appello, avevaeccepito la nullità del decreto di citazione, mai recapitato al [OSCURATO:PERSONA]. La Corte harespinto il motivo di gravame con motivazione viziata dalla erronea lettura degli atti.In motivazione si legge che «venne accertato che il decreto di citazione era statoregolarmente notificato tramite consegna all’avv. [OSCURATO:PERSONA], ancora domiciliatario e che ilnuovo difensore aveva dichiarato espressamente a verbale di rinunciare alla notifica».La motivazione è affetta da un duplice vizio: a) non vi è stata alcuna notifica presso ildomiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA]; b) il motivo dedotto evidenziava che il giudice di primogrado era incorso in errore asserendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse eletto domicilio presso ilnuovo difensore munito di procura speciale.Il giudice di appello non si è confrontato con il motivo limitandosi a una meraasserzione, peraltro, errata. D’altra parte, il rilascio di procura speciale non èsufficiente a superare la presunzione di conoscenza dell’esistenza del processo da partedell’imputato ben potendo l’imputato avere rilasciato la procura nella fase delleindagini. Inoltre, l’affermazione circa la “rinuncia” alla notifica da parte del nuovodifensore non sana la nullità assoluta e insanabile di cui all’art. 178, lett. c) e 179 cod.proc. pen.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agliartt. 15 bis, Cod. strada, 192, 530 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha respinto ilmotivo di appello in punto di responsabilità limitandosi a richiamare la sentenza diprimo grado laddove si argomentava che gli operanti avevano notato il [OSCURATO:PERSONA]“indirizzare”, per un apprezzabile lasso di tempo, gli utenti della strada, nelparcheggiare le auto, circostanza ritenuta sufficiente a integrare il reato pur nonessendo risultato che egli incassasse emolumenti per il servizio reso.La difesa evidenzia che nella prima annotazione redatta nell’immediatezza (8luglio 2020) si legge che “non veniva rinvenuta nessuna somma frutto dell’attivitàillecita”. Nella seconda annotazione (17/7/2021) su impulso della Procura, dopo ilrigetto del decreto penale di condanna, si legge che un automobilista “avvicinava ilColetti” al quale lasciava una somma di denaro, non quantificabile, stante la distanzadel punto di osservazione.2.3 Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione quanto al mancatoriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e, insubordine, delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.2. La Corte di appello ha respinto l’eccezione di nullità della sentenza rilevandoche risulta dagli atti del processo di primo grado che all’udienza del 20 novembre 2023è stato accertato che il decreto di citazione era stato regolarmente notificato tramiteconsegna all’avv. [OSCURATO:PERSONA], ancora domiciliatario nonostante fosse subentratol’avv. D’Alessio. Quest’ultimo dichiarava espressamente a verbale di rinunciare allanotifica e, munito di procura speciale, chiedeva l’accesso al rito abbreviato.A tale proposito le Sezioni Unite hanno da tempo affermato il principio secondocui in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile,prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre nel caso in cui la notificazione dellacitazione sia stata omessa o, essendo stata eseguita in forme diverse da quelleprescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da partedell’imputato (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 – 01;Sez. 1, n. 33143 del 01/07/2025, Rv. 288787 -01).La pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte ha affermato tra gli altri i principiche seguono. La nullità assoluta prevista dall’art. 179, comma 1, cod. proc. pen.comprende i soli casi in cui la notificazione della citazione sia stata omessa e non anchequelli in cui risulti solo viziata da una diversa nullità rientrante nella previsione di cuiall’art. 184, comma 1, cod. proc. pen. L’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. nonprevede come insanabili le nullità della citazione o della relativa notificazione, maesclusivamente le nullità derivanti dalla “omessa citazione” mentre l’art. 184, comma1, cod. proc. pen. prevede la “sanatoria” delle prime e non anche delle seconde. Lanotificazione della citazione effettuata presso un domicilio diverso da quello eletto nonintegra necessariamente una ipotesi di omissione, ma costituisce una ipotesi di nullitàche si risolve in una sostanziale omissione solo ove risulti inidonea a portare aconoscenza del destinatario l’atto notificato: è possibile, invero, che l’atto sia idoneo aprodurre l’effetto della conoscenza e che in concreto la produca. Ancora, se lanotificazione è avvenuta in modo viziato (art. 171 cod. proc. pen.) o adottando unmodello diverso da quello prescritto, la nullità che ne consegue è sanata ai sensidell’art. 184, comma 1, quando la parte compare o rinuncia a comparire. La nullitàdella notifica viziata dall’adozione di un diverso modello di notificazione rispetto aquello che avrebbe dovuto essere adottato, in un domicilio diverso da quello eletto, èuna nullità di ordine generale, a norma dell’art. 178, lett. c) cod. proc. pen. daconsiderarsi a regime intermedio e come tale non può essere dedotta per la primavolta con il ricorso per cassazione.Le Sezioni Unite hanno, inoltre, affermato che l'omessa notifica dell'avviso difissazione dell'udienza preliminare configura un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile,rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, equiparabile all'omessacitazione dell'imputato e del suo difensore, essendo riferita la sanzione processuale dicui all'art. 179 cod. proc. pen. non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto,ma anche a quell'insieme di adempimenti che consente all'imputato, all'indagato o alcondannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione(Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep.17/02/2017, Rv. 269027 - 01; Sez. U, n. 35358del 09/07/2003, Rv. 225361 - 01).Questi principi hanno trovato diverse volte applicazione nella successivagiurisprudenza di legittimità, che ha costantemente ribadito il principio secondo cui intema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificatoall'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, sidetermina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro itermini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notificarisulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte deldestinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazionedi cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 37546 del 3/4/2023, Brancolini, Rv.284810 – 01; Sez. 5, n. 48916 dell’1/10/2018, O., Rv. 274183 – 01; Sez. 2, n. 50389del 27/9/2019, Khaleque, Rv. 277808 – 01).3. Tanto premesso, si osserva quanto segue.Il ricorso lamenta che la notifica della citazione non sia mai stata eseguita dalche discende che si versa in ipotesi di nullità assoluta insanabile.In proposito va ricordato che, ai sensi dell’art. 157, come sostituito dall’art. 10d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 «la primanotificazione all’imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti dicui all’articolo 161, comma 1, è eseguita mediante consegna di copia dell’atto in formadi documento analogico alla persona…».Dal verbale di udienza – che questa Corte è autorizzata a consultare, stante lanatura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42702 del 31/10/2001, Policasto,Rv. 220093) – risulta: che la notifica del decreto di citazione è stata tentata, con esitonegativo, presso la residenza dell’imputato; che nessuna notificazione è mai stataeseguita né al domicilio eletto né in altre forme; che all’udienza del 20 novembre 2023il P.M. aveva prodotto, al fine evidente di agevolare la notifica, la dichiarazione dielezione di domicilio presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avviso di conclusione delle indaginipreliminari notificato al detto difensore. Il difensore successivamente nominato,munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare “alla notifica” e “al termine” eha chiesto che il processo a carico del [OSCURATO:PERSONA] venisse definito mediante giudizioabbreviato.Tale condotta processuale può, al più, assumere rilievo sul piano dellaconoscenza di fatto dell’esistenza del procedimento; nondimeno, ove il decreto dicitazione a giudizio non sia stato mai notificato all’imputato, si è in presenza di “omessacitazione” per omessa notificazione dell’atto introduttivo, con conseguente nullitàassoluta e insanabile ex artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., non suscettibile disanatoria per effetto di rinunce o comportamenti concludenti del difensore.Ne consegue che non può ritenersi “sanata” l’omessa notificazione del decreto dicitazione a giudizio per il solo fatto della presenza in udienza del difensore munito diprocura speciale, né per la dichiarazione di rinuncia “alla notifica” o “ai termini”: talidichiarazioni possono incidere, semmai, sulle nullità a regime intermedio (artt. 182 e184 cod. proc. pen.) quando l’atto sia stato, comunque, notificato, sia pure conmodalità irrituali, ma non valgono a sostituire una notificazione mancante dell’attointroduttivo del giudizio.A ciò deve aggiungersi che l’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. sancisce che«la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina lasanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute…»; disposizione che, proprioperché esclude espressamente le nullità assolute, conferma che la richiesta di ritoformulata dal difensore non può spiegare alcun effetto sanante rispetto all’omessanotificazione del decreto di citazione a giudizio.La fondatezza del motivo dà conto di una nullità inficiante il decreto di citazionedestinata ad invalidare, in via derivata, anche le due sentenze di merito.L’annullamento che ne consegue assorbe lo scrutinio delle altre censure. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Napoli del20/11/2023 e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio al Tribunale di Napoli, personafisica diversa.Così deciso il 15 aprile 2026.La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]