CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 28403/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deducono l'erronea applicazione degli artt. 110, 113 cod. pen. , 533 cod. proc. pen. e 256 d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione alla ritenuta responsabilità a titolo di concorso (primo motivo) e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo (secondo motivo), sono inammissibili perché deducono censure di fatto, peraltro meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limitano ad attaccare profili ricostruttivi della vicenda, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen., avendo il Tribunale ravvisato il concorso doloso del ricorrente, stante la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal dipendente e dell'imputato (come analiticamente spiegata a p. 4 della sentenza), e, in ogni caso, anche a volere dar credito alla versione difensiva, ha ritenuto sussistente la colpa del [OSCURATO:PERSONA] - legate rappresentante della „; Tecnologie costruttive edili s.r.I., proprietés"dell'autocarro su cui erano trasportati rifiuti non pericolosi, quali residuati e scarti di attività edilizia, sversati senza autorizzazione dal dipendente della società, sul fondo di proprietà di un terzo, il quale, accorsoti dell'accaduto, aveva chiamato la polizia locale - per aver permesso la circolazione del furgone per finalità illecite e senza compiere alcuna verifica sull'idoneità e sull'affidabilità del dipendente, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, in materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono (Sez. 3, n. 40530 del 11/06/2014, Mangone, Rv. 261383 - 01, Sez. 3, n. 45974 del 27/10/2011, Spagnuolo, Rv. 251340 - 01); rilevato che il terzo motivo, che lamenta la mancanza di motivazione in relazione al beneficio della non menzione, è inammissibile, perché, come risulta dalla sentenza impugnata (cfr. p. 2) - sul punto, non censurata dal ricorrente - la difesa, in sede di conclusioni, si era limitata a chiedere l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, sicché, in mancanza di espressa richiesta sul punto, non è configurabile un obbligo di risposta (Sez. 4, n. 900 del 10/05/1961, Sciarpelletti, Rv. 986520 - 1); rilevato che l'inammissibilità del ricorso si estende, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ai motivi aggiunti depositati in data 17 giugno 2025; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,