CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19006/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ir'\, Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Trieste il 15 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Udine il 31 gennaio 2020 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di guida in stato di ebrezza alcoolica, fatto commesso il 25 agosto 2018, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di avere cagionato un sinistro stradale, alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: in particolare, con il primo lamenta la mancata certa individuazione del conducente del motoveicolo; con il secondo censura la mancanza di consapevole volontà di acconsentire al prelievo del sangue presso l'Ospedale di Udine, non essendo l'imputato in condizione, in ragione del trauma cranico e delle ferite, di esprimere un valido consenso. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambi i motivi, peraltro costruiti in fatto, sono meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, che (alla p. 2) hanno spiegato che non vi è alcuna traccia nel processo di un'altra persona che possa ipoteticamente avere guidato la moto di proprietà dell'imputato ed essere svanita nel nulla e che (alla p. 3) hanno dato atto che lo stato confusionale in effetti accertato al momento dell'accesso al Pronto soccorso era rientrato, a circa un'ora e mezza dal sinistro, quando fu effettuato l'esame. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i