CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21169/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 21/6/2011, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 20/12/2004 nonché dal 4/3/2005 al 30/6/2005 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 27/10/2005 agli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 DPR 309/90. Il GIP del Tribunale di Foggia emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere il 9/7/2004, che veniva eseguita il 16/7/2004. Il 20/12/2004 lo Zurlo veniva scarcerato in quanto la misura custodiale veniva sostituita con quello dell'obbligo di dimora e di permanenza in casa, con presen- tazione quotidiana alla PG, ma il 4/3/2005 veniva nuovamente arrestato per la violazione della misura meno afflittiva, quindi il 30/6/2005 veniva sottoposto agli arresti domiciliari e il 27/10/2005 scarcerato con obblighi. Il ricorrente veniva assolto perché il fatto ascrittogli non sussiste con sentenza del 20/12/2007 del Tribunale di Foggia divenuta irrevocabile il 4/5/2008. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo [OSCURATO:PERSONA] deducendo, quale unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione nonché erronea interpretazione dell'articolo 314 cod. proc. pen. Ci si duole che il rigetto dell'istanza di riparazione sia avvenuta sulla base di mere supposizioni e ipotesi non suffragate. Si rileva che la semplice frequentazione con soggetti pregiudicati non sia da sola elemento sufficiente ad integrare l'ipotesi di colpa grave tale da escludere il diritto alla riparazione. Vengono richiamati numerosi provvedimenti di questa Corte evidenziando i principi che devono ispirare il giudice della riparazione in tema di ravvisabilità della condotta dolosa o di colpa grave tale da escludere il diritto alla riparazione. Si contesta la genericità delle considerazioni svolte nell'impugnata ordinanza e si evidenzia che la corte barese ha disatteso i principi che devono ispirare il giudizio di riparazione. Il ricorrente ritiene che vi sia un'evidente violazione di legge e un difetto di motivazione essendo la decisione fondata su massime di esperienza arbitrarie ed illogiche ben lontane dai rispetto della disciplina codicistica e dei principi fonda- mentali dell'ordinamento giuridico. Ci si duole inoltre di un'evidente carenza di motivazione del provvedimento datato 21/06/2021 e frutto di un'evidente copia e incolla malriuscito, evidenziando l'impossibilità di effettuare un riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici della decisione rispetto all'oggetto del giudizio. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. Il PG ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. In premessa va rilevato che il provvedimento impugnato, a larghi tratti, opera un'ambigua ed errata comparazione tra le condotte dell'odierno ricorrente e quanto affermato in sede di ordinanza genetica della misura a suo carico, quasi ad atteggiarsi come un ulteriore grado di giudizio di riesame cautelare. Laddove il giudice della riparazione, in casi come quello che ci occupa, è chia- mato a confrontarsi con la sentenza di assoluzione. Ciò nonostante, non sussistono i vizi di legittimità lamentati, in quanto il giu- dice della riparazione offre comunque una congrua motivazione, priva di aporie logiche, in ordine ai motivi del rigetto, facendo buon governo della costante giuri- sprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instau- razione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giu- dice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' 'Voi quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art.43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme di- sciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cau- telare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che suc- cessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Sempre il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta col- pevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di so- stanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 3. Nel provvedimento impugnato, la Corte barese ha valorizzato, ai fini del diniego del chiesto indennizzo, la ricostruzione del fatto ascritto operata dalla sen- tenza di assoluzione, da cui emerge in modo significativo che lo Zurlo, nonostante la dichiarata estraneità al contesto descritto, e la negazione di contatti con alcuni coimputati, ha in realtà intrattenuto plurimi contatti personali e telefonici con gli stessi e si è incontrato certamente sia con il Soricaro che con il Lamonaca, soggetti coinvolti nello spaccio di stupefacenti a lui imputato, così da concretizzare la fre- quentazione di soggetti orbitanti nell'ambito dello spaccio di stupefacente e da essere chiamato in causa quale spacciatore dal Soricaro (è citato in proposito il provvedimento del tribunale del riesame del 2 agosto 2004). Che poi il Soricaro non abbia confermato l'individuazione personale effettuata in sede di indagini, è stato logicamente ritenuto particolare che non incide rispetto ai comportamenti colposi comunque tenuti dall'odierno ricorrente. Peraltro, il giudice della riparazione rileva correttamente che l'aggravamento della misura che ha allungato i tempi di detenzione è attribuibile dolosamente esclusivamente allo Zurlo, per aver violato le prescrizioni degli obblighi. Viene dunque in rilievo, secondo la Corte d'appello, una "frequentazione con soggetti pregiudicati e comunque orbitanti nell'ambito della criminalità organizzata pugliese per finalità chiaramente illecite, ovvero il rinvenimento di stupefacenti da scambiare nell'ambito di una trattativa di più ampio respiro relativa alle sostanze illegali". Pertanto, nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si ascrive al ricorrente una condotta di frequentazione di coimputati, sul presupposto che la causa ostativa possa essere integrata anche da comportamenti extrapro- cessuali gravemente colposi, quali, a mero titolo di esempio, frequentazioni ambi- gue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti. Al riguardo deve evidenziarsi che, alla stregua della pronuncia n. 30796/2016, profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'inden- nizzo, affine alla connivenza passiva, può essere costituito dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (in termini, Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; v. anche Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv.258425). In ogni caso, afferma condivisibilmente anche la più recente giurisprudenza di questa Corte che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il ri- chiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da com- portamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel mede- simo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motiva- zione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021 dep. 2022, Denaro, Rv. 282565). z,t4 Nel caso in esame ~provato cskelii vi siano state le citate frequentazioni, può dirsi che il giudice della riparazione abbia fornito una motivazione ade- guata circa l'oggettiva idoneità di tale frequentazione, ad essere interpretata come indizio di complicità (come emerge dai provvedimenti in materia cautelare), così da essere posta quantomeno in una relazione concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. 4. Al rigetto del ricorso consegue ex lega la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso