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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 10844/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 144/ RG. 35817 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di resistenza e lesioni aggravate nei confronti di pubblici ufficiali; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pagg.3 e 4).

Infatti, l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorra con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Rv. 283159); ritenuto che nella specie il delitto di lesioni non sia dunque procedibile a querela neanche a seguito della cd [OSCURATO:PERSONA] proprio alla luce dell'ampia motivazione che ha riconosciuto la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 10 cod. pen.; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] nsora [OSCURATO:PERSONA] ocle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 144/ RG. 35817 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di resistenza e lesioni aggravate nei confronti di pubblici ufficiali; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pagg.3 e 4). Infatti, l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorra con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Rv. 283159); ritenuto che nella specie il delitto di lesioni non sia dunque procedibile a querela neanche a seguito della cd [OSCURATO:PERSONA] proprio alla luce dell'ampia motivazione che ha riconosciuto la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 10 cod. pen.; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] nsora [OSCURATO:PERSONA] ocle
Sentenza Cassazione n. 10844/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris