CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06098/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 21 febbraio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ferrara, in data 1 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. (capo A) e 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. (capo B). Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in relazione alla all'aggravante del travisamento di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. è del tutto aspecifico (la sentenza evidenzia come l'aggravante de qua è da ritenersi integrata, in quanto l'aver calzato un berretto che copriva completamente la fronte fino agli occhi è stato lo strumento che, grazie alla contemporanea presenza della mascherina antivirus - che correttamente il primo giudice non ha ritenuto strumento di travisamento - di fatto ha reso più difficile il riconoscimento del rapinatore); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge in relazione all'operato giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze è manifestamente infondato, in quanto le statuizioni relative a tale giudizio, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]