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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 settembre 1971

Cassazione n. 36874/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1971 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato emesso il 06/12/2022, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto l'istanza, formulata in data 19/11/2018, di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter ord. pen. e della semilibertà avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Formosa propone, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta l'incompetenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza di Brescia; evidenzia il ricorrente di avere intrapreso, successivamente alla presentazione delle istanze di cui al provvedimento impugnato, e precisamente nel novembre 2021, un percorso di collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] di Brescia e che, il 13/07/2022, il Ministero dell'Interno ha adottato nei suoi confronti un [OSCURATO:PERSONA] di Protezione.

Osserva conseguentemente il ricorrente 4• • , per effetto della sua condizione di soggetto sottoposto al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, funzionalmente competente a decidere sulle istanze formulate è il Tribunale di Sorveglianza di Roma ai sensi dell'articolo 16 nonies d.l. n. 8 del 1991, e ciò a prescindere dal momento nel quale è stata formulata l'istanza oggetto di vaglio.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e non autosufficiente.

1.1. Questa Corte ha ripetutamente affrontato il tema attinente la determinazione del giudice competente ex art. 16-nonies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, affermando che -In tema di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen., la competenza a provvedere sull'istanza del detenuto collaboratore di giustizia appartiene al giudice di sorveglianza di Roma, a prescindere dal momento in cui venga presentata detta istanza (nella specie, in data antecedente l'ammissione del condannato al programma di protezione), trattandosi di competenza funzionale inderogabile, prevista dall'art. 16- nonies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in deroga alle regole generali stabilite dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen. Sez. 2 1, Sentenza n. 4930 del 27/11/2019 Cc. (dep. 05/02/2020 ) Rv. 278179 -

01. -In tema di misure alternative alla detenzione, la competenza a provvedere sulla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso al condannato che, successivamente alla concessione del beneficio, abbia iniziato a collaborare con la giustizia e sia stato ammesso a speciale programma di protezione, appartiene al tribunale di sorveglianza di Roma, a prescindere dal momento in cui sia instaurato il procedimento di revoca, trattandosi di competenza funzionale inderogabile, prevista dall'art. 16-nonies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in deroga alle regole generali stabilite dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen. - Sez. 1 - , Sentenza n. 13993 del 27/03/2020 Cc. (dep. 07/05/2020) Rv. 278822 -

01. In una pronuncia più risalente aveva anche affermato che: -In tema di competenza per territorio nel procedimento di sorveglianza relativo a soggetti sottoposti allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia, l'art. 13 ter comma terzo del decreto legge 15 gennaio 1991 n.8, convertito con modifiche in legge 15 marzo 1991 n. 82, quale introdotto dall'art. 13 comma secondo del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modifiche in legge 7 agosto 1992 n. 356 - che stabilisce la competenza del Tribunale di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha domicilio - è norma assolutamente eccezionale, in considerazione delle finalità protettive che si prefigge nei confronti di persone ritenute destinatarie di cautele rigorose al fine di salvaguardarne l'incolumità.

L'eccezionalità della normativa non riguarda la sola competenza, ma anche la procedura da seguire ed i presupposti di applicazione dei benefici previsti dalla legge penitenziaria.

Ne risulta un complesso normativo caratterizzato da un elevatissimo grado di eccezionalità, tale da derogare al principio - dettato dall'art. 677 cod. proc. pen. e conforme al criterio generale della "perpetuati° iurisdictionis" - per il quale la competenza per territorio a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza è determinata dal momento della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.

Qualora l'interessato, pur successivamente agli atti introduttivi citati, sia ammesso allo speciale programma di protezione previsto dagli articoli 9 e seguenti del decreto-legge n. 8 del 1991, il procedimento di sorveglianza deve seguire le norme dettate dall'art. 13 ter del decreto legge citato. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, è stata affermata dalla Suprema Corte, in sede di risoluzione di un conflitto, la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, atteso che il luogo in cui il "collaboratore" deve eleggere domicilio è quello in cui ha sede la Commissione centrale per la definizione ed applicazione dei programmi di protezione, prevista dall'art. 10 del decreto-legge n. 8 del 1991, e che la sede di detta Commissione è sita appunto in Roma) - Sez. 1, Sentenza .-6799 del 13/12/1996 Cc. (dep. 04/02/1997 ) Rv. 206756 - 01.

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nel concludere chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso, segnala una sentenza che decidendo su un conflitto (relativamente alla dichiarazione di delinquenza abituale), richiamando il principio della perpetuati° jurisdictionis, ha deciso nel senso che competente a decidere è il Tribunale di Sorveglianza che era competente territorialmente al momento di presentazione della domanda (La competenza a provvedere in ordine alla dichiarazione di delinquenza abituale di condannato non internato né detenuto che, successivamente all'instaurazione del procedimento, abbia iniziato a collaborare con la giustizia e sia stato ammesso a speciale programma di protezione appartiene, spetta, non già al Magistrato di sorveglianza di Roma, bensì a quello dinanzi al quale era stata presentata la richiesta o era stato avviato d'ufficio il procedimento, trovando applicazione il principio della "perpetuati° iursdictionis") - Sez. 1 - , Sentenza n. 35619 del 09/09/2021 Cc. (dep. 28/09/2021 ) Rv. 281900 -

01. In realtà l'analisi della citata sentenza mostra come non vi sia contrasto con i o i.

Ft precedenti arresti: i giudici di legittimità, nel risolvere un mntrasto negativo di competenzaknel riaffermare il principio per cui < la deroga al principio della perpetuatio iurisdictionis, infatti, è stata affermata in via eccezionale e soltanto per la materia decisoria indicata con il riferimento all'art. 16-nonies, comma 8, prima indicato, costituita dai provvedimenti di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detezione previste dalla legge di ordinamento penitenziario -

I. n. 354 del 1975 e succ. modif., >; hanno semplicemente ritenuto che <la dichiarazione di delinquenza abituale non rientra tra le materie individuate dal menzionato articolo e pertanto non v'è ragione di discostarsi dal principio per il quale la competenza si determina in base alla situazione esistente al momento in cui ha inizio il procedimento con la proposizione della richiesta o con l'iniziativa officiosa>.

3. Può quindi affermarsi il principio che la deroga stabilita dall'art. 16-nonies, comma 8, riguarda anche il principio della perpetuati° iurisdictionis.

3.1. Va tuttavia osservato che coordinando l'art. 16, comma 8, all'art. 12, comma 3-bis, d.l. cit., emerge con chiarezza che l'evento che determina il radicamento della competenza eccezionale è costituito dall'elezione del domicilio da parte del collaboratore nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, all'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione.

Ora, la difesa fa riferimento alla data del 13.07.2022 come quella in cui il Ministero dell'Interno ha adottato nei confronti di FORMOSA il programma speciale di protezione; ha tuttavia omesso di allegare e provare, innanzi sia al Tribunale di B scia che a questa Corte, la conseguente elezione di domicilio da parte del collaboratore.

Ed infatti, il ricorrente non ha dedotto la sua ammissione al programma di protezione, nel novembre 2021, nel corso del giudizio avanti il Tribunale di sorveglianza di Brescia, come emerge chiaramente dal tenore del provvedimento impugnato. ìro eflít LA i«firPrel 12,A.KT1-09-4, Dall'esame del fascicol em rge che all'udienza 06/12/2022 innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Brescia non era presente né il Formosa né il difensore di fiducia dell'epoca, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale Formosa aveva all'epoca eletto domicilio: nulla è stato dedotto o allegato in quella sede.

Peraltro il decreto di citazione innanzi al Tribunale di Sorveglianza recava l'avviso dell'onere in capo al ricorrente di comunicare ogni mutamento di domicilio eletto o dichiarato.

Se ne deve concludere che la doglianza oggi in esame è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché non risulta essere stata previamente avanzata nel giudizio di merito. ,P1A Il ricorrente ha peraltro omesso di allegare ial ricorso i((cassazione, l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, che secondo la normativa come sopra analizzata, radica la competenza a Roma, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto del principio di autosufficienza.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1971 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato emesso il 06/12/2022, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto l'istanza, formulata in data 19/11/2018, di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter ord. pen. e della semilibertà avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Formosa propone, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta l'incompetenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza di Brescia; evidenzia il ricorrente di avere intrapreso, successivamente alla presentazione delle istanze di cui al provvedimento impugnato, e precisamente nel novembre 2021, un percorso di collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] di Brescia e che, il 13/07/2022, il Ministero dell'Interno ha adottato nei suoi confronti un [OSCURATO:PERSONA] di Protezione. Osserva conseguentemente il ricorrente 4• • , per effetto della sua condizione di soggetto sottoposto al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, funzionalmente competente a decidere sulle istanze formulate è il Tribunale di Sorveglianza di Roma ai sensi dell'articolo 16 nonies d.l. n. 8 del 1991, e ciò a prescindere dal momento nel quale è stata formulata l'istanza oggetto di vaglio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e non autosufficiente. 1.1. Questa Corte ha ripetutamente affrontato il tema attinente la determinazione del giudice competente ex art. 16-nonies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, affermando che -In tema di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen., la competenza a provvedere sull'istanza del detenuto collaboratore di giustizia appartiene al giudice di sorveglianza di Roma, a prescindere dal momento in cui venga presentata detta istanza (nella specie, in data antecedente l'ammissione del condannato al programma di protezione), trattandosi di competenza funzionale inderogabile, prevista dall'art. 16- nonies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in deroga alle regole generali stabilite dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen. Sez. 2 1, Sentenza n. 4930 del 27/11/2019 Cc. (dep. 05/02/2020 ) Rv. 278179 - 01. -In tema di misure alternative alla detenzione, la competenza a provvedere sulla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso al condannato che, successivamente alla concessione del beneficio, abbia iniziato a collaborare con la giustizia e sia stato ammesso a speciale programma di protezione, appartiene al tribunale di sorveglianza di Roma, a prescindere dal momento in cui sia instaurato il procedimento di revoca, trattandosi di competenza funzionale inderogabile, prevista dall'art. 16-nonies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in deroga alle regole generali stabilite dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen. - Sez. 1 - , Sentenza n. 13993 del 27/03/2020 Cc. (dep. 07/05/2020) Rv. 278822 - 01. In una pronuncia più risalente aveva anche affermato che: -In tema di competenza per territorio nel procedimento di sorveglianza relativo a soggetti sottoposti allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia, l'art. 13 ter comma terzo del decreto legge 15 gennaio 1991 n.8, convertito con modifiche in legge 15 marzo 1991 n. 82, quale introdotto dall'art. 13 comma secondo del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modifiche in legge 7 agosto 1992 n. 356 - che stabilisce la competenza del Tribunale di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha domicilio - è norma assolutamente eccezionale, in considerazione delle finalità protettive che si prefigge nei confronti di persone ritenute destinatarie di cautele rigorose al fine di salvaguardarne l'incolumità. L'eccezionalità della normativa non riguarda la sola competenza, ma anche la procedura da seguire ed i presupposti di applicazione dei benefici previsti dalla legge penitenziaria. Ne risulta un complesso normativo caratterizzato da un elevatissimo grado di eccezionalità, tale da derogare al principio - dettato dall'art. 677 cod. proc. pen. e conforme al criterio generale della "perpetuati° iurisdictionis" - per il quale la competenza per territorio a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza è determinata dal momento della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento. Qualora l'interessato, pur successivamente agli atti introduttivi citati, sia ammesso allo speciale programma di protezione previsto dagli articoli 9 e seguenti del decreto-legge n. 8 del 1991, il procedimento di sorveglianza deve seguire le norme dettate dall'art. 13 ter del decreto legge citato. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, è stata affermata dalla Suprema Corte, in sede di risoluzione di un conflitto, la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, atteso che il luogo in cui il "collaboratore" deve eleggere domicilio è quello in cui ha sede la Commissione centrale per la definizione ed applicazione dei programmi di protezione, prevista dall'art. 10 del decreto-legge n. 8 del 1991, e che la sede di detta Commissione è sita appunto in Roma) - Sez. 1, Sentenza .-6799 del 13/12/1996 Cc. (dep. 04/02/1997 ) Rv. 206756 - 01. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nel concludere chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso, segnala una sentenza che decidendo su un conflitto (relativamente alla dichiarazione di delinquenza abituale), richiamando il principio della perpetuati° jurisdictionis, ha deciso nel senso che competente a decidere è il Tribunale di Sorveglianza che era competente territorialmente al momento di presentazione della domanda (La competenza a provvedere in ordine alla dichiarazione di delinquenza abituale di condannato non internato né detenuto che, successivamente all'instaurazione del procedimento, abbia iniziato a collaborare con la giustizia e sia stato ammesso a speciale programma di protezione appartiene, spetta, non già al Magistrato di sorveglianza di Roma, bensì a quello dinanzi al quale era stata presentata la richiesta o era stato avviato d'ufficio il procedimento, trovando applicazione il principio della "perpetuati° iursdictionis") - Sez. 1 - , Sentenza n. 35619 del 09/09/2021 Cc. (dep. 28/09/2021 ) Rv. 281900 - 01. In realtà l'analisi della citata sentenza mostra come non vi sia contrasto con i o i. Ft precedenti arresti: i giudici di legittimità, nel risolvere un mntrasto negativo di competenzaknel riaffermare il principio per cui < la deroga al principio della perpetuatio iurisdictionis, infatti, è stata affermata in via eccezionale e soltanto per la materia decisoria indicata con il riferimento all'art. 16-nonies, comma 8, prima indicato, costituita dai provvedimenti di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detezione previste dalla legge di ordinamento penitenziario - I. n. 354 del 1975 e succ. modif., >; hanno semplicemente ritenuto che <la dichiarazione di delinquenza abituale non rientra tra le materie individuate dal menzionato articolo e pertanto non v'è ragione di discostarsi dal principio per il quale la competenza si determina in base alla situazione esistente al momento in cui ha inizio il procedimento con la proposizione della richiesta o con l'iniziativa officiosa>. 3. Può quindi affermarsi il principio che la deroga stabilita dall'art. 16-nonies, comma 8, riguarda anche il principio della perpetuati° iurisdictionis. 3.1. Va tuttavia osservato che coordinando l'art. 16, comma 8, all'art. 12, comma 3-bis, d.l. cit., emerge con chiarezza che l'evento che determina il radicamento della competenza eccezionale è costituito dall'elezione del domicilio da parte del collaboratore nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, all'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione. Ora, la difesa fa riferimento alla data del 13.07.2022 come quella in cui il Ministero dell'Interno ha adottato nei confronti di FORMOSA il programma speciale di protezione; ha tuttavia omesso di allegare e provare, innanzi sia al Tribunale di B scia che a questa Corte, la conseguente elezione di domicilio da parte del collaboratore. Ed infatti, il ricorrente non ha dedotto la sua ammissione al programma di protezione, nel novembre 2021, nel corso del giudizio avanti il Tribunale di sorveglianza di Brescia, come emerge chiaramente dal tenore del provvedimento impugnato. ìro eflít LA i«firPrel 12,A.KT1-09-4, Dall'esame del fascicol em rge che all'udienza 06/12/2022 innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Brescia non era presente né il Formosa né il difensore di fiducia dell'epoca, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale Formosa aveva all'epoca eletto domicilio: nulla è stato dedotto o allegato in quella sede. Peraltro il decreto di citazione innanzi al Tribunale di Sorveglianza recava l'avviso dell'onere in capo al ricorrente di comunicare ogni mutamento di domicilio eletto o dichiarato. Se ne deve concludere che la doglianza oggi in esame è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché non risulta essere stata previamente avanzata nel giudizio di merito. ,P1A Il ricorrente ha peraltro omesso di allegare ial ricorso i((cassazione, l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, che secondo la normativa come sopra analizzata, radica la competenza a Roma, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto del principio di autosufficienza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]