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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 15703/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle arti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6J--) Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Roma ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia.

Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente - vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. proc. pen., per non avere la suddetta Corte di appello verificato, nel ratificare l'accordo intervenuto, se le circostanze attenuanti generiche dovessero essere riconosciute nella misura massima di un terzo - non rientra fra i casi appena elencati, essendo stata irrogata a Biondo esattamente la stessa pena concordata tra le parti anche con riguardo alla misura della riduzione per le circostanze attenuanti generiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle arti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6J--) Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Roma ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia. Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente - vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. proc. pen., per non avere la suddetta Corte di appello verificato, nel ratificare l'accordo intervenuto, se le circostanze attenuanti generiche dovessero essere riconosciute nella misura massima di un terzo - non rientra fra i casi appena elencati, essendo stata irrogata a Biondo esattamente la stessa pena concordata tra le parti anche con riguardo alla misura della riduzione per le circostanze attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024 I
Sentenza Cassazione n. 15703/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris