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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 22397/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30577/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANDREA E FRANCESCA (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 18 (Studio legale Lessona) rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti/controricorrenti incidentali- contro [OSCURATO:PERSONA]: Medici convenzionati SSN - indebito – onere della prova – affidamento incolpevole R.G.N. 30577/2018 Pag.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 272/2018 depositata il 29/5/2018 (RG 769/2014).

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 272 del 2018, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione assunta dal Tribunale di Siena, accoglieva il gravame proposto dall’Azienda USL [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, dichiarava dovuta dai lavoratori appellati - tutti medici di medicina generale convenzionati del SSN presso la medesima Azienda - la restituzione degli importi che la stessa USL riteneva essere stati loro indebitamente corrisposti tra il 2001 e il 2011; quindi statuiva sulla legittimità delle somme richieste dall’appellante, già trattenute sulle rispettive competenze mensili dal marzo 2013, ad eccezione di quelle prescritte perché anteriori al gennaio 2003.

2. In particolare, la questione traeva origine dal fatto che l’Azienda, a seguito del processo di correzione e “riallineamento” delle Banche dati dell’anagrafe aziendale iniziato nel 2008, avesse preteso la restituzione delle somme di cui sopra, assumendo di aver corrisposto ai lavoratori compensi eccedenti, con riferimento alla quota capitaria (cioè, l’importo forfetario annuo che è corrisposto al medico di medicina generale per ogni assistito a suo carico e che è maggiorato di un’ulteriore quota, anch’essa forfettaria, per ogni paziente minore di anni quattordici o ultra settantacinquenne), rispetto a quanto loro dovuto secondo le previsioni del d.P.R. n. 270/2000 e degli accordi collettivi 23.03.2005 e 27.05.2009.

Tale differenza discendeva dal difetto di coordinamento tra le due procedure informatiche – riferibili a due diversi soggetti terzi, le società “ADS” ed “[OSCURATO:PERSONA]” – con cui venivano gestiti, da una parte, il trattamento economico dei medici convenzionati e, dall’altra, l’anagrafe aziendale degli assistiti.

Da tale disallineamento sarebbe derivata, ad esempio, la corresponsione ai medici di somme quali quote capitarie anche dopo la cessazione dell’afferenza di taluni assistiti.

Così, con nota n. 58316 del 12.08.2011, all’esito di tale procedimento di sostituzione della banca dati dell’anagrafe aziendale, l’Azienda si riservava di richiedere il rimborso delle somme pagate in esubero ovvero di riattribuire quelle non pagate.

Ed R.G.N. 30577/2018 Pag.infatti, con le note del 17.12.2012, del 22.01.2013 e del 28.01.2013, l’Ente si proclamava creditore di somme specificamente determinate per ogni medico e comunicava che avrebbe provveduto, come poi in concreto accaduto, alla relativa trattenuta in rate mensili.

A fronte di dette trattenute, i medici proponevano ricorso innanzi al Tribunale di Siena.

3. Ciò detto, la Corte territoriale, dopo aver espressamente qualificato l’azione come di indebito arricchimento e, dunque, le somme versate dall’Azienda sanitaria ai medici come indebite, riteneva che la USL avesse correttamente allegato in atti la prova del credito.

Tali allegazioni, infatti, costituite dai tabulati che l’Amministrazione aveva comunicato ai medici tra il dicembre 2012 ed il gennaio 2013, costituivano prova del credito quantomeno sull’an debeatur,anche alla luce delle risultanze della CTU dalla quale pacificamente si desumeva che i singoli sanitari avevano ricevuto emolumenti maggiori di quelli percetti.

4. Avverso tale pronuncia i medici hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

5. L’Azienda ha resistito con controricorso ed altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui i medici hanno opposto difese con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. con il primo motivo, i ricorrenti principali lamentano la violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 270/2000, la violazione dell’art. 44 ACN [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, ancora, degli artt.1427, 1428, 1429, 1430, 1431 e 2033 del cod. civ., il tutto ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Rilevano, in particolare, che ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 270/2000, l’Azienda inviava mensilmente ai medici, insieme al “cedolino paga”, un allegato attestante le variazioni mensili degli assistiti, le quali, tra l’altro, risultavano perfettamente coerenti con gli importi liquidati in busta paga.

Pertanto, alla luce dell’esistenza dell’obbligo di informazione previsto dal sopra citato art. 30, eventuali errori dell’Amministrazione non possono che imputarsi ad essa stessa, rientrando la materia in esame all’interno della disciplina dettata dagli artt. 1227, comma 2 e 1430 cod. civ.

In definitiva, qualificandosi l’azione dell’amministrazione non come ripetizione dell’indebito, ma come errore di calcolo, mancherebbe il requisito della riconoscibilità dell’errore da parte dei medici idoneo a legittimare la ripetibilità delle somme versate dall’Amministrazione.

2. Con il secondo rilievo, denunciano la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e degli artt. 3, 4 e 97 Cost., con riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

R.G.N. 30577/2018 Pag.Assumono che il notevole lasso di tempo intercorso dal pagamento della retribuzione alla richiesta di ripetizione e l’invio mensile dei dati da parte dell’Azienda, dai quali risultava una perfetta corrispondenza tra quanto astrattamente dovuto e quanto effettivamente percepito dai medici, pone e continua a porre i lavoratori in una situazione di legittimo affidamento che, quale declinazione del generale principio di buona fede oggettiva, si pone quale limite alla ripetibilità delle somme.

3. Con la terza censura i ricorrenti principali ripropongono le censure di cui al motivo precedente anche sotto il profilo della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sull’eccepita violazione della buona fede oggettiva e del limite dell’affidamento incolpevole.

4. Con il quarto rilievo i ricorrenti principali deducono la violazione degli artt.1175 e 1375 cod. civ. e degli artt. 3, 4 e 97 Cost., con riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

Ciò in quanto, la violazione del principio della buona fede oggettiva ha altresì integrato l’abuso del diritto, stante il tempo impiegato dall’USL per accorgersi dell’errore di calcolo e per essere tale errore ascrivibile alla stessaAzienda.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti principali assumono violate le regole che disciplinano l’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. e gli artt. 416 e 420 cod. proc civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Con tale rilievo i medici deducono che l’onere della prova, gravante in capo all’Amministrazione, non è stato correttamente adempiuto, in quanto i tabulati cui la Corte territoriale ha attribuito valore di prova del credito sono in realtà formati sulla base di dati non controllabili e non verificabili e, soprattutto, contestati dai lavoratori stessi.

Assumono che la Corte territoriale ha trasformato la consulenza tecnica d’ufficio nella prova dell’esistenza di un credito restitutorio, prova che avrebbe dovuto essere fornita solo con la produzione in giudizio delle buste paga e degli elenchi nominativi degli assistiti in relazioni ai quali era emerso l’indebito.

6. Con la sesta censura i ricorrenti principali pongono i medesimi rilievi di cui al precedente motivo di ricorso sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Evidenziano che la sentenza impugnata non ha speso alcuna parola circa i rilievi formulati dai medici in ordine alla c.t.u. asseritamente viziata in punto di attendibilità e riscontrabilità dei dati posti a fondamento dei tabulati prodotti dall’Azienda.

R.G.N. 30577/2018 Pag.In ogni caso ribadiscono che il Giudice d’appello ha, a monte, attribuito rilevanza, non ai fatti in base ai quali i tabulati sono stati formati (non prodotti in giudizio) ma ai tabulati stessi che, in quanto opera di un’elaborazione e di un’analisi della stessa Azienda, di per sé soli non potevano costituire prova di nulla.

In conseguenza assumono che la consulenza, da mera verifica contabile della correttezza di un conteggio, si è trasformata in una vera e propria prova, senza che la Corte territoriale si avvedesse che ciò che era contestato (e che andava provato e non lo è stato) eranoi dati di partenza che erano rimasti del tutto ignoti ed indimostrati.

7. Infine, con il settimo motivo, i ricorrenti principali lamentano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte di merito omesso di pronunziarsi sulle ulteriori eccezioni e domande non esaminate dal Tribunale di Siena, nonostante l’avvenuta riproposizione delle stesse e così, in particolare, sulla richiesta di risarcimento del danno per non aver l’Azienda adempiuto tempestivamente all’obbligo negoziale di tempestivo aggiornamento degli elenchi nominativi dei loro assistiti.

8. Con il ricorso incidentale l’Azienda denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2946 cod. civ, in relazione all’art. 360, n. 3,cod. proc. civ. nonché carenza di motivazione in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.

Assume che la Corte d’appello ha errato nel far decorrere la prescrizione dal gennaio 2003, senza rendere, sul punto, alcuna motivazione.

Rileva che l’Azienda aveva interrotto la prescrizione già con la lettera del 12/8/2011 inviata per mail ai medici e allegata al cedolino di agosto 2011.

9. Ritiene il Collegio che siano fondati il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi di tale ricorso.

10. La questione riguarda la legittimità dell’esercizio del potere di disporre una consulenza tecnica d’ufficio da parte della Corte territoriale a fronte di un asserito non ottemperato onere della prova gravante sull’Azienda.

11. Va, innanzitutto, premesso che non può predicarsi l’esistenza di un errore materiale di cifra rilevabile ictu oculiattinente alla individuazione di uno dei termini da computare, quale la cifra iniziale dalla quale detrarre l’importo risarcitorio – a termini di Cass. 18 febbraio 2016, n. 3178 - in quanto, nello specifico, l’importo posto a sostegno del preteso indebito è derivato fa un complesso procedimento di riallineamento delle banche dati aziendali, tenuto da studiosi esperti del settore, per il quale ci sono voluti più di tre anni (dal 2008 al 2011) di elaborazione.

L’errore non attiene in questo caso ad una mera disattenzione o inesperienza delle Società addette al calcolo delle retribuzioni, quanto piuttosto alla stessa individuazione di uno dei termini da computare, ossia l’afferenza o meno di alcuni assistiti presso i rispettivi R.G.N. 30577/2018 Pag.medici, al fine della corretta determinazione della quota capitaria, con riferimento ai presupposti legislativi e convenzionali.

12. Va, così, qualificata l’azione in esame come di indebito oggettivo, con la conseguenza che non può che discenderne, avuto riguardo alla specificità della materia del pubblico impiego, l’applicazione integrale della disciplina dettata dall’art. 2033 cod. civ., tanto in tema di irrilevanza di un’eventuale buona fede dell’accipiensquanto in materia di ripartizione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.

13. Sul primo aspetto è sufficiente richiamare Cass. 20 febbraio 2017, n. 4323 secondo cui in materia diimpiego pubblico privatizzato , nel caso di domanda di ripetizione dell’indebitoproposta da un’amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta “sine titulo”, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ. per la buona fede dell’” accipiens” , in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi), dovendo solo essere assicurato che l’adempimento della prestazione restitutoria avvenga con modalità rispettose dei criteri di buona fede e correttezza (come precisato dalla recente Corte cost. n. 8 del 2023 che ha ritenuto che l’art. 2033 cod. civ., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all’art. 1 Prot. addiz.

CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU), nel senso che sussiste il dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione,tenendo conto delle condizioni economico - patrimoniali in cui versa l’obbligato, che, ex abrupto, si trovi a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto.

14. Quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, determinante non è la posizione processuale assunta dalle parti (attore-convenuto), quanto piuttosto quella sostanziale riferibile al rapporto obbligatorio sottostante e, perciò, ancor prima che affidarsi al criterio della vicinanza alla prova, sembra maggiormente opportuno adottare il criterio sostanzialistico, il quale si pone come antecedente logico rispetto al criterio della “disponibilità della prova”.

In particolare, questo criterio, spostando il focus argomentativo dalla sfera processuale a quella sostanziale, impone, al fine della distribuzione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., di dare rilievo non all’iniziativa processuale, bensì alla posizione delle parti riguardo alla titolarità del diritto oggetto del giudizio.

In altri termini, grava su chi invoca la ripetizione dell’indebito -e cioè su colui il quale si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio e non attore - l’onere di dimostrare non solo l’esecuzione del R.G.N. 30577/2018 Pag.pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi, con l’ulteriore specificazione che tale prova può essere fornita dimostrando l’esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni.

La ragione della scelta di una lettura sostanzialistica dell’art. 2697 cod. civ., rispetto a quella “classica” secondo la quale onus probandi incumbit ei qui dicit, risiede proprio nella peculiare situazione di fatto in cui vertono le parti di un procedimento giudiziale avente ad oggetto l’accertamento negativo di un indebito oggettivo.

Invero, in questi casi, il piano processuale rende un’immagine capovolta della corrispondente situazione sostanziale, dove il datore di lavoro, sulla base di accertamenti da lui stesso effettuati e a distanza di anni dall’adempimento dell’obbligo retributivo, è già di fatto pervenuto ad una ripetizione dell’indebito mediante la trattenuta mensile di una parte dello stipendio dei lavoratori.

Dunque, è solo a seguito di una “ripetizione sostanziale dell’indebito”, che i medici agiscono in giudizio, vedendo mutare la propria posizione da soggetti passivi delle ritenute stipendiali ad attori nell’azione di accertamento negativo diun indebito oggettivo.

Come già affermato da Cass. 4 ottobre 2012, n. 16917, in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.

Negli stessi termini si era espressa Cass. 10 novembre 2010, n. 22862 affermando che, in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell’INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall’Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.

Egualmente, Cass. 17 luglio 2008, n. 19762 aveva affermato che nel giudizio promosso dal pensionato per l’accertamento dell’illegittimità della ripetizione dell’indebito avanzata dall’ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta a detto ente fornire la prova dei fatti costitutivi che fondano la pretesa restitutoria e non già al pensionato provare il suo diritto ai pagamenti la cui debenza è stata successivamente contestata dall’ente medesimo e ciò in quanto, in riferimento ad azioni di accertamento negativo, nell’applicare le regole di distribuzione dell’onere probatorio poste dall’art. 2697 cod. civ. occorre dare rilievo non al criterio dell’iniziativa processuale, bensì al criterio di natura sostanziale relativo alla posizione delle parti riguardo ai diritti oggettodel giudizio, là dove, appunto, grava su R.G.N. 30577/2018 Pag.chi invoca la ripetizione dell’indebito l’onere di dimostrare non solo l’esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi.

Più di recente il principio è stato ribadito precisandosi chechi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cass. 23 novembre 2022, n. 34427).

15. Dunque, l’onere di provare il carattere indebito delle somme non poteva che gravare sull’Azienda USL [OSCURATO:PERSONA] (già USL n. 7 di Siena), che aveva un vero e proprio obbligo negoziale (ex art. 30 d.P.R. n. 270/2000 e delle disposizioni dei successivi ACN del 23.3.2005 e del 27.05.2009 che, per quanto qui rileva, sono sostanzialmente riproduttive delle norme di cui al d.P.R.) di verificare la correttezza degli elenchi nominativi degli assistiti e la congruenza con le somme liquidate mensilmente ai medici ai sensi dell’art. 15 tere 45 d.P.R. n. 270/2000 e degli artt. 8, 43, 44 e 59 dei successivi ACN del 23.3.2005 e del 27.5.2009, tanto più che gli elenchi inviati dall’appellante ai ricorrenti (nella parte che qui rileva ovvero con riferimento alla quota fissa e capitaria) erano pienamente corrispondenti alle somme loro liquidate mensilmente, retribuzione conseguente alla loro (non contestata) qualifica di medici di medicina generale a convenzione.

Né può fondatamente invocarsi l’operatività del principio di cui alla sentenza della Sezioni unite n. 18046 del 4 agosto 2010,secondo la quale: “In tema d’indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d’attore, dal pensionato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato- attore l’onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l’attribuzione della quota d’integrazione al minimo, contestata dall’Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)”.

Tale principio è stato espresso, infatti, nella diversa materia previdenziale e con riguardo ai fatti costitutivi oggetto della prestazione previdenziale sicuramente nella diponibilità dell’assistitoo pensionato.

Si consideri, del resto, che successivamente a tale pronuncia è stato affermato (Cass. 6 settembre 2012, n. 14965) che nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo.

A tal R.G.N. 30577/2018 Pag.fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.

16. Dunque, cosa è la disponibilità in capo al beneficiario di una determinata prestazione del dato costituente il titolo per detta prestazione, cosa diversa è la disponibilità in caso all’Amministrazione del dato costituente la base di calcolo per la corresponsione di un compenso.

Nel caso dei mediciconvenzionati, non è nella loro disponibilità il ‘flusso’ degli assistiti.

Ogni medico può avere un determinato numero di assistiti (v. art. 25 dell’Accordo che disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni).

Inoltre, le revoche delle scelte sono comunicate all’Azienda e non al medico (art. 27).

In caso di revoca della scelta l’Azienda è tenuta, a sua volta, a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dall’evento.

Egualmente avviene per le cancellazioni dovute, ad esempio, a doppia iscrizione (v. art. 28 che prevede che in tal caso, ai fini degli effetti economici relativi alle revoche d’ufficio di cui al presente articolo, la Azienda è tenuta ad inviare al medico interessato, in uno con la comunicazione del previsto importo da ripetere, il tabulato nominativo relativo ai pazienti oggetto di revoca, completo della causa e della decorrenza della revoca medesima).

Si ricordi, poi, che anche l’art. 30 dell’Accordo collettivo nazionale (Elenchi nominativi e variazioni mensili) pone un preciso onere a carico dell’Azienda disponendo che entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno le Aziende inviano ai medici l’elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi alla data rispettivamente del 15 giugno e del 15 dicembre. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca.

Il successivo art. 42 (Revoche d’ufficio) prevede, egualmente, oneri di comunicazione a carico delle Aziende in caso di revoche d’ufficio e di conseguenti aggiornamenti degli elenchi.

Insomma, non è il medico ad avere la disponibilità degli elenchi e le stesse operazioni di aggiornamento dell’elenco degli assistiti rispetto alla scelta e alla revoca R.G.N. 30577/2018 Pag.sono svolte dall’Azienda; dunque,per ogni credito derivante da verifiche sopravvenute relative ai suddetti elenchi la prova non può che ricadere sull’Amministrazione che ha attivatola procedura di recupero.

17. Posto, dunque, che l’onere della prova ricadeva sull’Azienda, occorre verificare se, sulla base degli atti prodotti in causa da detto soggetto onerato, legittimamente sia stata disposta la consulenza tecnica d’ufficio ovvero se, diversamente, quest’ultima non abbia in modo improprio colmato un difetto probatorio.

18. Dalla stessa sentenza si evince che quelli prodotti dall’Azienda erano meri tabulati provenienti dalla stessa parte, il che già esclude la conformità degli stessi al concetto di “prova proposta dalle parti” di cui all’art. 115 cod. proc. civ. ed al principio secondo cui, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore (v.

Cass. 13 novembre 2020, n. 25826; Cass. 2 marzo 2012, n. 4820).

Inoltre, i suddetti tabulati riportavano l’elenco nominativo degli assistititi che l’Azienda aveva attribuito a ciascun medico nel periodo in contestazione, ma non contenevano alcuna indicazione circa quelli, tra gli assistiti di ciascun medico, cui si riferiva l’indebito.

Gli stessi, pertanto, non integravano alcun elemento di prova quanto all’esistenza ed all’entitàdell’indebito.

Né, d’altra parte, emerge che l’Azienda si fosse trovata in una condizione di impossibilità di fornire ulterioreprova (rispetto ai suddetti tabulati), così da giustificare la disposta consulenza tecnica di ufficio.

Nello specifico, allora, non si è integrata, con la c.t.u., una prova parziale o incompleta,ma si è colmato un difetto di onere probatorio.

Come già da tempo affermato da questa Corte, la consulenza tecnica d’ufficio ha la funzione di offrire al giudice l’ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere.

Tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all’accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell’onere probatorio delle parti (cfr. ex multisCass. 11 gennaio 2006, n. 212; Cass. 23 giugno 2015, n. 12921).

19. È, infine, inammissibile il ricorso incidentale dell’Azienda.

È pur vero che l’Azienda ha trascritto il contenuto della nota che avrebbe interrotto la prescrizione in data 12 agosto 2011: tuttavia manca ogni elemento fattuale per ritenere che effettivamente tale nota sia stata, come si assume, trasmessa ai medici unitamente al cedolino di agosto del 2011.

R.G.N. 30577/2018 Pag.Inoltre, neppure si evince con chiarezza la sequenza procedimentale dei giudizi di merito né risulta quando la suddetta nota sia stata versata in atti dall’Azienda.

Senza dire che dal contenuto della nota in questione (pag. 38 del controricorso, n. 7) si rileva solo l’intenzione dell’Azienda di procedere all’aggiornamento dell’anagrafe assistiti al fine di verificare eventuali incongruenze, non altro.

Ed allora va fatta applicazione del principio già affermato da questa Corte (v.

Cass. 14 giugno 2019, n. 15714) secondo cui per produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non r ichieda l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti -sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.

Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell’espressa richiesta di adempimento al debitore.

20. Conclusivamente, vanno accolti il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Firenze che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati.

21. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

22. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza, quanto alla sola ricorrente incidentale, delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002).

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi;dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30577/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANDREA E FRANCESCA (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 18 (Studio legale Lessona) rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti/controricorrenti incidentali- contro [OSCURATO:PERSONA]: Medici convenzionati SSN - indebito – onere della prova – affidamento incolpevole R.G.N. 30577/2018 Pag.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 272/2018 depositata il 29/5/2018 (RG 769/2014). Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 272 del 2018, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione assunta dal Tribunale di Siena, accoglieva il gravame proposto dall’Azienda USL [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, dichiarava dovuta dai lavoratori appellati - tutti medici di medicina generale convenzionati del SSN presso la medesima Azienda - la restituzione degli importi che la stessa USL riteneva essere stati loro indebitamente corrisposti tra il 2001 e il 2011; quindi statuiva sulla legittimità delle somme richieste dall’appellante, già trattenute sulle rispettive competenze mensili dal marzo 2013, ad eccezione di quelle prescritte perché anteriori al gennaio 2003. 2. In particolare, la questione traeva origine dal fatto che l’Azienda, a seguito del processo di correzione e “riallineamento” delle Banche dati dell’anagrafe aziendale iniziato nel 2008, avesse preteso la restituzione delle somme di cui sopra, assumendo di aver corrisposto ai lavoratori compensi eccedenti, con riferimento alla quota capitaria (cioè, l’importo forfetario annuo che è corrisposto al medico di medicina generale per ogni assistito a suo carico e che è maggiorato di un’ulteriore quota, anch’essa forfettaria, per ogni paziente minore di anni quattordici o ultra settantacinquenne), rispetto a quanto loro dovuto secondo le previsioni del d.P.R. n. 270/2000 e degli accordi collettivi 23.03.2005 e 27.05.2009. Tale differenza discendeva dal difetto di coordinamento tra le due procedure informatiche – riferibili a due diversi soggetti terzi, le società “ADS” ed “[OSCURATO:PERSONA]” – con cui venivano gestiti, da una parte, il trattamento economico dei medici convenzionati e, dall’altra, l’anagrafe aziendale degli assistiti. Da tale disallineamento sarebbe derivata, ad esempio, la corresponsione ai medici di somme quali quote capitarie anche dopo la cessazione dell’afferenza di taluni assistiti. Così, con nota n. 58316 del 12.08.2011, all’esito di tale procedimento di sostituzione della banca dati dell’anagrafe aziendale, l’Azienda si riservava di richiedere il rimborso delle somme pagate in esubero ovvero di riattribuire quelle non pagate. Ed R.G.N. 30577/2018 Pag.infatti, con le note del 17.12.2012, del 22.01.2013 e del 28.01.2013, l’Ente si proclamava creditore di somme specificamente determinate per ogni medico e comunicava che avrebbe provveduto, come poi in concreto accaduto, alla relativa trattenuta in rate mensili. A fronte di dette trattenute, i medici proponevano ricorso innanzi al Tribunale di Siena. 3. Ciò detto, la Corte territoriale, dopo aver espressamente qualificato l’azione come di indebito arricchimento e, dunque, le somme versate dall’Azienda sanitaria ai medici come indebite, riteneva che la USL avesse correttamente allegato in atti la prova del credito. Tali allegazioni, infatti, costituite dai tabulati che l’Amministrazione aveva comunicato ai medici tra il dicembre 2012 ed il gennaio 2013, costituivano prova del credito quantomeno sull’an debeatur,anche alla luce delle risultanze della CTU dalla quale pacificamente si desumeva che i singoli sanitari avevano ricevuto emolumenti maggiori di quelli percetti. 4. Avverso tale pronuncia i medici hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. 5. L’Azienda ha resistito con controricorso ed altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui i medici hanno opposto difese con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. con il primo motivo, i ricorrenti principali lamentano la violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 270/2000, la violazione dell’art. 44 ACN [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, ancora, degli artt.1427, 1428, 1429, 1430, 1431 e 2033 del cod. civ., il tutto ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Rilevano, in particolare, che ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 270/2000, l’Azienda inviava mensilmente ai medici, insieme al “cedolino paga”, un allegato attestante le variazioni mensili degli assistiti, le quali, tra l’altro, risultavano perfettamente coerenti con gli importi liquidati in busta paga. Pertanto, alla luce dell’esistenza dell’obbligo di informazione previsto dal sopra citato art. 30, eventuali errori dell’Amministrazione non possono che imputarsi ad essa stessa, rientrando la materia in esame all’interno della disciplina dettata dagli artt. 1227, comma 2 e 1430 cod. civ. In definitiva, qualificandosi l’azione dell’amministrazione non come ripetizione dell’indebito, ma come errore di calcolo, mancherebbe il requisito della riconoscibilità dell’errore da parte dei medici idoneo a legittimare la ripetibilità delle somme versate dall’Amministrazione. 2. Con il secondo rilievo, denunciano la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e degli artt. 3, 4 e 97 Cost., con riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. R.G.N. 30577/2018 Pag.Assumono che il notevole lasso di tempo intercorso dal pagamento della retribuzione alla richiesta di ripetizione e l’invio mensile dei dati da parte dell’Azienda, dai quali risultava una perfetta corrispondenza tra quanto astrattamente dovuto e quanto effettivamente percepito dai medici, pone e continua a porre i lavoratori in una situazione di legittimo affidamento che, quale declinazione del generale principio di buona fede oggettiva, si pone quale limite alla ripetibilità delle somme. 3. Con la terza censura i ricorrenti principali ripropongono le censure di cui al motivo precedente anche sotto il profilo della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sull’eccepita violazione della buona fede oggettiva e del limite dell’affidamento incolpevole. 4. Con il quarto rilievo i ricorrenti principali deducono la violazione degli artt.1175 e 1375 cod. civ. e degli artt. 3, 4 e 97 Cost., con riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Ciò in quanto, la violazione del principio della buona fede oggettiva ha altresì integrato l’abuso del diritto, stante il tempo impiegato dall’USL per accorgersi dell’errore di calcolo e per essere tale errore ascrivibile alla stessaAzienda. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti principali assumono violate le regole che disciplinano l’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. e gli artt. 416 e 420 cod. proc civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Con tale rilievo i medici deducono che l’onere della prova, gravante in capo all’Amministrazione, non è stato correttamente adempiuto, in quanto i tabulati cui la Corte territoriale ha attribuito valore di prova del credito sono in realtà formati sulla base di dati non controllabili e non verificabili e, soprattutto, contestati dai lavoratori stessi. Assumono che la Corte territoriale ha trasformato la consulenza tecnica d’ufficio nella prova dell’esistenza di un credito restitutorio, prova che avrebbe dovuto essere fornita solo con la produzione in giudizio delle buste paga e degli elenchi nominativi degli assistiti in relazioni ai quali era emerso l’indebito. 6. Con la sesta censura i ricorrenti principali pongono i medesimi rilievi di cui al precedente motivo di ricorso sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Evidenziano che la sentenza impugnata non ha speso alcuna parola circa i rilievi formulati dai medici in ordine alla c.t.u. asseritamente viziata in punto di attendibilità e riscontrabilità dei dati posti a fondamento dei tabulati prodotti dall’Azienda. R.G.N. 30577/2018 Pag.In ogni caso ribadiscono che il Giudice d’appello ha, a monte, attribuito rilevanza, non ai fatti in base ai quali i tabulati sono stati formati (non prodotti in giudizio) ma ai tabulati stessi che, in quanto opera di un’elaborazione e di un’analisi della stessa Azienda, di per sé soli non potevano costituire prova di nulla. In conseguenza assumono che la consulenza, da mera verifica contabile della correttezza di un conteggio, si è trasformata in una vera e propria prova, senza che la Corte territoriale si avvedesse che ciò che era contestato (e che andava provato e non lo è stato) eranoi dati di partenza che erano rimasti del tutto ignoti ed indimostrati. 7. Infine, con il settimo motivo, i ricorrenti principali lamentano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte di merito omesso di pronunziarsi sulle ulteriori eccezioni e domande non esaminate dal Tribunale di Siena, nonostante l’avvenuta riproposizione delle stesse e così, in particolare, sulla richiesta di risarcimento del danno per non aver l’Azienda adempiuto tempestivamente all’obbligo negoziale di tempestivo aggiornamento degli elenchi nominativi dei loro assistiti. 8. Con il ricorso incidentale l’Azienda denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2946 cod. civ, in relazione all’art. 360, n. 3,cod. proc. civ. nonché carenza di motivazione in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Assume che la Corte d’appello ha errato nel far decorrere la prescrizione dal gennaio 2003, senza rendere, sul punto, alcuna motivazione. Rileva che l’Azienda aveva interrotto la prescrizione già con la lettera del 12/8/2011 inviata per mail ai medici e allegata al cedolino di agosto 2011. 9. Ritiene il Collegio che siano fondati il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi di tale ricorso. 10. La questione riguarda la legittimità dell’esercizio del potere di disporre una consulenza tecnica d’ufficio da parte della Corte territoriale a fronte di un asserito non ottemperato onere della prova gravante sull’Azienda. 11. Va, innanzitutto, premesso che non può predicarsi l’esistenza di un errore materiale di cifra rilevabile ictu oculiattinente alla individuazione di uno dei termini da computare, quale la cifra iniziale dalla quale detrarre l’importo risarcitorio – a termini di Cass. 18 febbraio 2016, n. 3178 - in quanto, nello specifico, l’importo posto a sostegno del preteso indebito è derivato fa un complesso procedimento di riallineamento delle banche dati aziendali, tenuto da studiosi esperti del settore, per il quale ci sono voluti più di tre anni (dal 2008 al 2011) di elaborazione. L’errore non attiene in questo caso ad una mera disattenzione o inesperienza delle Società addette al calcolo delle retribuzioni, quanto piuttosto alla stessa individuazione di uno dei termini da computare, ossia l’afferenza o meno di alcuni assistiti presso i rispettivi R.G.N. 30577/2018 Pag.medici, al fine della corretta determinazione della quota capitaria, con riferimento ai presupposti legislativi e convenzionali. 12. Va, così, qualificata l’azione in esame come di indebito oggettivo, con la conseguenza che non può che discenderne, avuto riguardo alla specificità della materia del pubblico impiego, l’applicazione integrale della disciplina dettata dall’art. 2033 cod. civ., tanto in tema di irrilevanza di un’eventuale buona fede dell’accipiensquanto in materia di ripartizione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. 13. Sul primo aspetto è sufficiente richiamare Cass. 20 febbraio 2017, n. 4323 secondo cui in materia diimpiego pubblico privatizzato , nel caso di domanda di ripetizione dell’indebitoproposta da un’amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta “sine titulo”, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ. per la buona fede dell’” accipiens” , in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi), dovendo solo essere assicurato che l’adempimento della prestazione restitutoria avvenga con modalità rispettose dei criteri di buona fede e correttezza (come precisato dalla recente Corte cost. n. 8 del 2023 che ha ritenuto che l’art. 2033 cod. civ., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU), nel senso che sussiste il dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione,tenendo conto delle condizioni economico - patrimoniali in cui versa l’obbligato, che, ex abrupto, si trovi a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. 14. Quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, determinante non è la posizione processuale assunta dalle parti (attore-convenuto), quanto piuttosto quella sostanziale riferibile al rapporto obbligatorio sottostante e, perciò, ancor prima che affidarsi al criterio della vicinanza alla prova, sembra maggiormente opportuno adottare il criterio sostanzialistico, il quale si pone come antecedente logico rispetto al criterio della “disponibilità della prova”. In particolare, questo criterio, spostando il focus argomentativo dalla sfera processuale a quella sostanziale, impone, al fine della distribuzione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., di dare rilievo non all’iniziativa processuale, bensì alla posizione delle parti riguardo alla titolarità del diritto oggetto del giudizio. In altri termini, grava su chi invoca la ripetizione dell’indebito -e cioè su colui il quale si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio e non attore - l’onere di dimostrare non solo l’esecuzione del R.G.N. 30577/2018 Pag.pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi, con l’ulteriore specificazione che tale prova può essere fornita dimostrando l’esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni. La ragione della scelta di una lettura sostanzialistica dell’art. 2697 cod. civ., rispetto a quella “classica” secondo la quale onus probandi incumbit ei qui dicit, risiede proprio nella peculiare situazione di fatto in cui vertono le parti di un procedimento giudiziale avente ad oggetto l’accertamento negativo di un indebito oggettivo. Invero, in questi casi, il piano processuale rende un’immagine capovolta della corrispondente situazione sostanziale, dove il datore di lavoro, sulla base di accertamenti da lui stesso effettuati e a distanza di anni dall’adempimento dell’obbligo retributivo, è già di fatto pervenuto ad una ripetizione dell’indebito mediante la trattenuta mensile di una parte dello stipendio dei lavoratori. Dunque, è solo a seguito di una “ripetizione sostanziale dell’indebito”, che i medici agiscono in giudizio, vedendo mutare la propria posizione da soggetti passivi delle ritenute stipendiali ad attori nell’azione di accertamento negativo diun indebito oggettivo. Come già affermato da Cass. 4 ottobre 2012, n. 16917, in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Negli stessi termini si era espressa Cass. 10 novembre 2010, n. 22862 affermando che, in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell’INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall’Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. Egualmente, Cass. 17 luglio 2008, n. 19762 aveva affermato che nel giudizio promosso dal pensionato per l’accertamento dell’illegittimità della ripetizione dell’indebito avanzata dall’ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta a detto ente fornire la prova dei fatti costitutivi che fondano la pretesa restitutoria e non già al pensionato provare il suo diritto ai pagamenti la cui debenza è stata successivamente contestata dall’ente medesimo e ciò in quanto, in riferimento ad azioni di accertamento negativo, nell’applicare le regole di distribuzione dell’onere probatorio poste dall’art. 2697 cod. civ. occorre dare rilievo non al criterio dell’iniziativa processuale, bensì al criterio di natura sostanziale relativo alla posizione delle parti riguardo ai diritti oggettodel giudizio, là dove, appunto, grava su R.G.N. 30577/2018 Pag.chi invoca la ripetizione dell’indebito l’onere di dimostrare non solo l’esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi. Più di recente il principio è stato ribadito precisandosi chechi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cass. 23 novembre 2022, n. 34427). 15. Dunque, l’onere di provare il carattere indebito delle somme non poteva che gravare sull’Azienda USL [OSCURATO:PERSONA] (già USL n. 7 di Siena), che aveva un vero e proprio obbligo negoziale (ex art. 30 d.P.R. n. 270/2000 e delle disposizioni dei successivi ACN del 23.3.2005 e del 27.05.2009 che, per quanto qui rileva, sono sostanzialmente riproduttive delle norme di cui al d.P.R.) di verificare la correttezza degli elenchi nominativi degli assistiti e la congruenza con le somme liquidate mensilmente ai medici ai sensi dell’art. 15 tere 45 d.P.R. n. 270/2000 e degli artt. 8, 43, 44 e 59 dei successivi ACN del 23.3.2005 e del 27.5.2009, tanto più che gli elenchi inviati dall’appellante ai ricorrenti (nella parte che qui rileva ovvero con riferimento alla quota fissa e capitaria) erano pienamente corrispondenti alle somme loro liquidate mensilmente, retribuzione conseguente alla loro (non contestata) qualifica di medici di medicina generale a convenzione. Né può fondatamente invocarsi l’operatività del principio di cui alla sentenza della Sezioni unite n. 18046 del 4 agosto 2010,secondo la quale: “In tema d’indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d’attore, dal pensionato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato- attore l’onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l’attribuzione della quota d’integrazione al minimo, contestata dall’Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)”. Tale principio è stato espresso, infatti, nella diversa materia previdenziale e con riguardo ai fatti costitutivi oggetto della prestazione previdenziale sicuramente nella diponibilità dell’assistitoo pensionato. Si consideri, del resto, che successivamente a tale pronuncia è stato affermato (Cass. 6 settembre 2012, n. 14965) che nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal R.G.N. 30577/2018 Pag.fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. 16. Dunque, cosa è la disponibilità in capo al beneficiario di una determinata prestazione del dato costituente il titolo per detta prestazione, cosa diversa è la disponibilità in caso all’Amministrazione del dato costituente la base di calcolo per la corresponsione di un compenso. Nel caso dei mediciconvenzionati, non è nella loro disponibilità il ‘flusso’ degli assistiti. Ogni medico può avere un determinato numero di assistiti (v. art. 25 dell’Accordo che disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni). Inoltre, le revoche delle scelte sono comunicate all’Azienda e non al medico (art. 27). In caso di revoca della scelta l’Azienda è tenuta, a sua volta, a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dall’evento. Egualmente avviene per le cancellazioni dovute, ad esempio, a doppia iscrizione (v. art. 28 che prevede che in tal caso, ai fini degli effetti economici relativi alle revoche d’ufficio di cui al presente articolo, la Azienda è tenuta ad inviare al medico interessato, in uno con la comunicazione del previsto importo da ripetere, il tabulato nominativo relativo ai pazienti oggetto di revoca, completo della causa e della decorrenza della revoca medesima). Si ricordi, poi, che anche l’art. 30 dell’Accordo collettivo nazionale (Elenchi nominativi e variazioni mensili) pone un preciso onere a carico dell’Azienda disponendo che entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno le Aziende inviano ai medici l’elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi alla data rispettivamente del 15 giugno e del 15 dicembre. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca. Il successivo art. 42 (Revoche d’ufficio) prevede, egualmente, oneri di comunicazione a carico delle Aziende in caso di revoche d’ufficio e di conseguenti aggiornamenti degli elenchi. Insomma, non è il medico ad avere la disponibilità degli elenchi e le stesse operazioni di aggiornamento dell’elenco degli assistiti rispetto alla scelta e alla revoca R.G.N. 30577/2018 Pag.sono svolte dall’Azienda; dunque,per ogni credito derivante da verifiche sopravvenute relative ai suddetti elenchi la prova non può che ricadere sull’Amministrazione che ha attivatola procedura di recupero. 17. Posto, dunque, che l’onere della prova ricadeva sull’Azienda, occorre verificare se, sulla base degli atti prodotti in causa da detto soggetto onerato, legittimamente sia stata disposta la consulenza tecnica d’ufficio ovvero se, diversamente, quest’ultima non abbia in modo improprio colmato un difetto probatorio. 18. Dalla stessa sentenza si evince che quelli prodotti dall’Azienda erano meri tabulati provenienti dalla stessa parte, il che già esclude la conformità degli stessi al concetto di “prova proposta dalle parti” di cui all’art. 115 cod. proc. civ. ed al principio secondo cui, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore (v. Cass. 13 novembre 2020, n. 25826; Cass. 2 marzo 2012, n. 4820). Inoltre, i suddetti tabulati riportavano l’elenco nominativo degli assistititi che l’Azienda aveva attribuito a ciascun medico nel periodo in contestazione, ma non contenevano alcuna indicazione circa quelli, tra gli assistiti di ciascun medico, cui si riferiva l’indebito. Gli stessi, pertanto, non integravano alcun elemento di prova quanto all’esistenza ed all’entitàdell’indebito. Né, d’altra parte, emerge che l’Azienda si fosse trovata in una condizione di impossibilità di fornire ulterioreprova (rispetto ai suddetti tabulati), così da giustificare la disposta consulenza tecnica di ufficio. Nello specifico, allora, non si è integrata, con la c.t.u., una prova parziale o incompleta,ma si è colmato un difetto di onere probatorio. Come già da tempo affermato da questa Corte, la consulenza tecnica d’ufficio ha la funzione di offrire al giudice l’ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere. Tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all’accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell’onere probatorio delle parti (cfr. ex multisCass. 11 gennaio 2006, n. 212; Cass. 23 giugno 2015, n. 12921). 19. È, infine, inammissibile il ricorso incidentale dell’Azienda. È pur vero che l’Azienda ha trascritto il contenuto della nota che avrebbe interrotto la prescrizione in data 12 agosto 2011: tuttavia manca ogni elemento fattuale per ritenere che effettivamente tale nota sia stata, come si assume, trasmessa ai medici unitamente al cedolino di agosto del 2011. R.G.N. 30577/2018 Pag.Inoltre, neppure si evince con chiarezza la sequenza procedimentale dei giudizi di merito né risulta quando la suddetta nota sia stata versata in atti dall’Azienda. Senza dire che dal contenuto della nota in questione (pag. 38 del controricorso, n. 7) si rileva solo l’intenzione dell’Azienda di procedere all’aggiornamento dell’anagrafe assistiti al fine di verificare eventuali incongruenze, non altro. Ed allora va fatta applicazione del principio già affermato da questa Corte (v. Cass. 14 giugno 2019, n. 15714) secondo cui per produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non r ichieda l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti -sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell’espressa richiesta di adempimento al debitore. 20. Conclusivamente, vanno accolti il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Firenze che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati. 21. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 22. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza, quanto alla sola ricorrente incidentale, delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002). P.Q.M. La Corte accoglie il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi;dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, a