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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37950/2021

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d imposta di registro proporzionale le fideius- sioni enunciate nel decreto ingiuntivo assoggettato a tassazione, nono- stante l'Ufficio avesse chiarito di avere sottoposto a tassazione esclusi- vamente la condanna ivi recata ai sensi della lett. b) dell'art. 8, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131.R.G.N. 26823-17

7. Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in rela- zione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto correttamente determinata la base imponibile sulla quale applicare l'imposta proporzionale di registro per il solo fatto che l'Ufficio lo aveva affermato nelle sue controdeduzioni, senza svolgere alcuna veri- fica sulla veridicità di tale affermazione.

8. Con l'ottavo motivo si denuncia, in via subordinata, violazione nul- lità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c. in relazione al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. e all'art. 62 dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992.

Secondo l'Ufficio ricor- rente la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto assoggettabili ad imposta di regi- stro con aliquota proporzionale le fideiussioni enunciate nel decreto ingiuntivo registrato per essere corredata da una motivazione mera- mente apparente.

9. Il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno trattati congiunta- mente, in quanto inerenti alla medesima questione.

La contribuente lamenta il difetto di motivazione della sentenza impu- gnata atteso che i giudici di appello avrebbero ritenuto correttamente motivato, quanto ai presupposti di fatto e di diritto della pretesa impo- sitiva, un avviso di liquidazione per imposta principale di registro con cui vengono indicati solo gli estremi del decreto oggetto di registrazio- ne e l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta, senza specificazio- ne delle modalità attraverso le quali si è giunti alla determinazione del- R.G.N. 26823-17 la base imponibile e senza indicazione delle aliquote previste dall'art. 8 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 applicate.

Le critiche sono fondate.

Questa Corte in più occasioni ha affermato che: "In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidcqione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, in rela.zione ad un atto giudkiario deve contenere l'indica ione dell'imponibile, l'aliquota applicata, ma non deve necessariamente recare, in allega- to, la sentenza o il suo contenuto esseniale riipondendo l'obbligo di motivaione di cui all'ari. 7 stcontr. all'esigemza di garantire il pieno e immediato eserckio delle facoltà difensive del contribuente senza costringerlo ad una attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informaioni fornite garantisca la conos.cen.za dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa ,fiscale e si tratti di infòrmnioni facilmente intellegibili (Cass. n. 239 del 2021).

E' vero che la contribuente, essendo stata parte nel giudizio da cui è scaturito il provvedimento sottoposto a registrazione, non è stata nep- pure costretta ad una attività di ricerca, essendo pienamente a cono- scenza delle ragioni processuali che hanno determinato la pretesa fisca- le, sicchè l'allegazione di atti conosciuti o conoscibili dalla stessq, sa- rebbero risultati superflui ed ultronei ed avrebbero rappresentato un inutile e non richiesto aggravio per l'Ufficio.

E' stato, infatti, chiarito che: "In tema di imposta di registro relativa a senten- 5y civile, l'Amministra:zione finanziaria è esonerata dall'obbligo di allegare all'avviso di liquida.zione la senten.za su cui esso si fonda, in quanto trattasi di atto di cui il contribuente, parte del giudi.zio, è a conoscenza; diversamente tale incom- bente si risolverebbe in un adempimento superfluo ed ultroneo che, da un lato, de- terminerebbe un eccessivo aggravemento degli oneri connessi all'esenio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a lo' mire elementi utili e significativi per la tu- R.G.N. 26823-17 tela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria, ponendosi così una contrasto con i canoni generali della collabora5zione della buona fede" (Cass. n. 21713 del 2020).

Tuttavia, sebbene non sussista un obbligo di allegazione della senten- za, o del decreto ingiuntivo sottoposto a registrazione, l'obbligo di motivazione impone che sia individuata la base imponibile e l'aliquota tariffaria applicata dall'Ufficio, nella specie non sussistenti.

B.N.L. ha riportato in ricorso, in ossequio al principio di autosuffi- cienza, il contenuto dell'avviso di liquidazione impugnato che riporta esclusivamente l'imposta dovuta e il riferimento al numero della sen- tenza oggetto di registrazione, con determinazione degli interessi e del- le sanzioni.

La contribuente, fin da primo grado di giudizio, ha lamentato che l'atto impositivo indica esclusivamente gli estremi dell'atto tassato, nonché un importo finale alla voce imposta di registro.

Emerge all'evidenza, in effetti, che l'avviso è assolutamente carente della individuazione dei parametri adottati per la liquidazione dell'imposta e precisamente: le voci di tariffa applicate e la base impo- nibile su cui è stata applicata l'imposta.

Questa Corte, in più occasioni, ha precisato che ciò che rileva, ai fini dell'adempimento dell'obbligo motivazionale dell'atto impositivo, è che sia rispettato il criterio di "autosufficienza" della motivazione, os- sia che il contribuente sia posto in grado di conoscere il contenuto del- la pretesa fiscale e di articolare adeguatamente in un eventuale conten- zioso le proprie difese, mediante la indicazione della base imponibile e dei criteri utilizzati per la liquidazione dell'imposta.

E' stato, infatti, recentemente chiarito in fattispecie assimilabile a quel- la in esame che: "In tema di imposta di registro su atti giudiari definitori di R.G.N. 26823-17 procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquida.zione è ade- guatamente motivato anche quando, pur non allegando l'atto, riodi gli estremi identificativi esseniali del medesimo (natura de/provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicnione) sia i criteri normativi e matematici di determina- ione del del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta).

Tutta- , via, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostan.ziata la sufficienza motiva.zionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motiva ionale dell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegaRione o non allega Rione ad esso dell'atto giudkiario tassato, anche in relaione agli eventuali elementi di complessi- tà ed equivocità che possano in concreto emergere da quest'ultimo (in applicaione del princio la S.0 ha cassato la sentenza impugnata in quanto l'avviso di liquida- pur facendo rile rimento alle norme applicate ed al numero della senten.za tas- sata, oltre a non indicare il tribunale che l'aveva emessa, non Jpecificava il criterio di determinnione dell'imposta dovuta con riguardo alla base imponibile ed all'aliquota applicata" (Cass. n. 26340 del 2021).

In difetto di indicazione del criterio di determinazione della base im- ponibile e dell'aliquota applicata, l'atto impositivo non riflette il criterio di 'autosufficienza' indispensabile perché il contribuente possa effet- tuare un controllo sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria e, quindi, articolare adeguatamente le proprie difese in un eventuale contenzioso.

I giudici del merito non hanno fatto buon governo dei principi espres- si, tenuto conto che, a fronte delle specifiche contestazioni della con- tribuente, hanno ritenuto infondato il motivo di appello inerente.W di- fetto di motivazione dell'avviso di liquidazione.R.G.N. 26823-17 10.DalPaccoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, consegue l'assorbimento delle restanti censure.

La sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ricorrendone le condizioni, va accolto il ricorso introduttivo proposto dalla contri- buente.

Le spese di lite dei gradi di merito vanno interamente compen- sate tra le parti in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all'epoca della introduzio- ne della lite, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soc- combenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel meri- to, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

Com- pensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccom- bente al rimborso delle spese del giudizio di legittimi

d imposta di registro proporzionale le fideius- sioni enunciate nel decreto ingiuntivo assoggettato a tassazione, nono- stante l'Ufficio avesse chiarito di avere sottoposto a tassazione esclusi- vamente la condanna ivi recata ai sensi della lett. b) dell'art. 8, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131.R.G.N. 26823-17 7. Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in rela- zione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto correttamente determinata la base imponibile sulla quale applicare l'imposta proporzionale di registro per il solo fatto che l'Ufficio lo aveva affermato nelle sue controdeduzioni, senza svolgere alcuna veri- fica sulla veridicità di tale affermazione. 8. Con l'ottavo motivo si denuncia, in via subordinata, violazione nul- lità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c. in relazione al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. e all'art. 62 dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992. Secondo l'Ufficio ricor- rente la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto assoggettabili ad imposta di regi- stro con aliquota proporzionale le fideiussioni enunciate nel decreto ingiuntivo registrato per essere corredata da una motivazione mera- mente apparente. 9. Il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno trattati congiunta- mente, in quanto inerenti alla medesima questione. La contribuente lamenta il difetto di motivazione della sentenza impu- gnata atteso che i giudici di appello avrebbero ritenuto correttamente motivato, quanto ai presupposti di fatto e di diritto della pretesa impo- sitiva, un avviso di liquidazione per imposta principale di registro con cui vengono indicati solo gli estremi del decreto oggetto di registrazio- ne e l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta, senza specificazio- ne delle modalità attraverso le quali si è giunti alla determinazione del- R.G.N. 26823-17 la base imponibile e senza indicazione delle aliquote previste dall'art. 8 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 applicate. Le critiche sono fondate. Questa Corte in più occasioni ha affermato che: "In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidcqione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, in rela.zione ad un atto giudkiario deve contenere l'indica ione dell'imponibile, l'aliquota applicata, ma non deve necessariamente recare, in allega- to, la sentenza o il suo contenuto esseniale riipondendo l'obbligo di motivaione di cui all'ari. 7 stcontr. all'esigemza di garantire il pieno e immediato eserckio delle facoltà difensive del contribuente senza costringerlo ad una attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informaioni fornite garantisca la conos.cen.za dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa ,fiscale e si tratti di infòrmnioni facilmente intellegibili (Cass. n. 239 del 2021). E' vero che la contribuente, essendo stata parte nel giudizio da cui è scaturito il provvedimento sottoposto a registrazione, non è stata nep- pure costretta ad una attività di ricerca, essendo pienamente a cono- scenza delle ragioni processuali che hanno determinato la pretesa fisca- le, sicchè l'allegazione di atti conosciuti o conoscibili dalla stessq, sa- rebbero risultati superflui ed ultronei ed avrebbero rappresentato un inutile e non richiesto aggravio per l'Ufficio. E' stato, infatti, chiarito che: "In tema di imposta di registro relativa a senten- 5y civile, l'Amministra:zione finanziaria è esonerata dall'obbligo di allegare all'avviso di liquida.zione la senten.za su cui esso si fonda, in quanto trattasi di atto di cui il contribuente, parte del giudi.zio, è a conoscenza; diversamente tale incom- bente si risolverebbe in un adempimento superfluo ed ultroneo che, da un lato, de- terminerebbe un eccessivo aggravemento degli oneri connessi all'esenio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a lo' mire elementi utili e significativi per la tu- R.G.N. 26823-17 tela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria, ponendosi così una contrasto con i canoni generali della collabora5zione della buona fede" (Cass. n. 21713 del 2020). Tuttavia, sebbene non sussista un obbligo di allegazione della senten- za, o del decreto ingiuntivo sottoposto a registrazione, l'obbligo di motivazione impone che sia individuata la base imponibile e l'aliquota tariffaria applicata dall'Ufficio, nella specie non sussistenti. B.N.L. ha riportato in ricorso, in ossequio al principio di autosuffi- cienza, il contenuto dell'avviso di liquidazione impugnato che riporta esclusivamente l'imposta dovuta e il riferimento al numero della sen- tenza oggetto di registrazione, con determinazione degli interessi e del- le sanzioni. La contribuente, fin da primo grado di giudizio, ha lamentato che l'atto impositivo indica esclusivamente gli estremi dell'atto tassato, nonché un importo finale alla voce imposta di registro. Emerge all'evidenza, in effetti, che l'avviso è assolutamente carente della individuazione dei parametri adottati per la liquidazione dell'imposta e precisamente: le voci di tariffa applicate e la base impo- nibile su cui è stata applicata l'imposta. Questa Corte, in più occasioni, ha precisato che ciò che rileva, ai fini dell'adempimento dell'obbligo motivazionale dell'atto impositivo, è che sia rispettato il criterio di "autosufficienza" della motivazione, os- sia che il contribuente sia posto in grado di conoscere il contenuto del- la pretesa fiscale e di articolare adeguatamente in un eventuale conten- zioso le proprie difese, mediante la indicazione della base imponibile e dei criteri utilizzati per la liquidazione dell'imposta. E' stato, infatti, recentemente chiarito in fattispecie assimilabile a quel- la in esame che: "In tema di imposta di registro su atti giudiari definitori di R.G.N. 26823-17 procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquida.zione è ade- guatamente motivato anche quando, pur non allegando l'atto, riodi gli estremi identificativi esseniali del medesimo (natura de/provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicnione) sia i criteri normativi e matematici di determina- ione del del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta). Tutta- , via, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostan.ziata la sufficienza motiva.zionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motiva ionale dell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegaRione o non allega Rione ad esso dell'atto giudkiario tassato, anche in relaione agli eventuali elementi di complessi- tà ed equivocità che possano in concreto emergere da quest'ultimo (in applicaione del princio la S.0 ha cassato la sentenza impugnata in quanto l'avviso di liquida- pur facendo rile rimento alle norme applicate ed al numero della senten.za tas- sata, oltre a non indicare il tribunale che l'aveva emessa, non Jpecificava il criterio di determinnione dell'imposta dovuta con riguardo alla base imponibile ed all'aliquota applicata" (Cass. n. 26340 del 2021). In difetto di indicazione del criterio di determinazione della base im- ponibile e dell'aliquota applicata, l'atto impositivo non riflette il criterio di 'autosufficienza' indispensabile perché il contribuente possa effet- tuare un controllo sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria e, quindi, articolare adeguatamente le proprie difese in un eventuale contenzioso. I giudici del merito non hanno fatto buon governo dei principi espres- si, tenuto conto che, a fronte delle specifiche contestazioni della con- tribuente, hanno ritenuto infondato il motivo di appello inerente.W di- fetto di motivazione dell'avviso di liquidazione.R.G.N. 26823-17 10.DalPaccoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, consegue l'assorbimento delle restanti censure. La sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ricorrendone le condizioni, va accolto il ricorso introduttivo proposto dalla contri- buente. Le spese di lite dei gradi di merito vanno interamente compen- sate tra le parti in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all'epoca della introduzio- ne della lite, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soc- combenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel meri- to, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Com- pensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccom- bente al rimborso delle spese del giudizio di legittimi
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