CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01844/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'ammissibilità e l'accoglimento del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo afferisce al capo D) dell'imputazione rispetto al quale la sentenza rescindente aveva dichiarato inammissibile il ricorso, circoscrivendo il giudizio di rinvio alle sole questioni attinenti i capi B), C) ed E), dichiarati prescritti dalla sentenza impugnata; ii) il secondo motivo attiene al trattamento sanzionatorio e, pur non specificando il reato cui si riferisce, stante il tenore della sentenza impugnata, deve ritenersi anch'esso precluso, potendo riferirsi esclusivamente al reato di cui al capo D) che, si ribadisce, era estraneo al giudizio di rinvio; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso dicem