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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 28024/2025

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PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Consigliera Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25924/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 142. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 292.1 -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 906/2022 [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 25924/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 1126/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 28024/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 pubblicata il 13/07/2022.

Udita la relazioni svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dalla [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La presente controversia trae origine da un'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (successivamente incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La compagnia assicuratrice rappresentò di essere creditrice del sig. [OSCURATO:PERSONA] per la somma di € 200.000,00, in forza di una sentenza d'appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado in esecuzione della quale la somma era stata versata al [OSCURATO:PERSONA].

La compagnia, preso atto che il debitore [OSCURATO:PERSONA] non aveva restituito la somma ricevuta e che aveva trasferito l’unica proprietà immobiliare alla moglie [OSCURATO:PERSONA], consistente in una quota di un immobile sito in Leno, [OSCURATO:PERSONA] n. 11 chiese che tale atto dispositivo fosse dichiarato inefficace in quanto pregiudizievole alle sue ragioni creditorie. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, e dedusse che la cessione era stata pattuita in sede di separazione personale tra i coniugi e che aveva pertanto, natura onerosa.

Affermò altresì di non essere stata a conoscenza del credito vantato dalla compagnia nei confronti del marito.

Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2866/2012, accolse la domanda, dichiarando inefficace l'atto di cessione nei confronti dell'attrice.

Ritenne che l'atto di cessione fosse da considerarsi oneroso, e che fosse inverosimile la pretesa mancata conoscenza, da parte dei due ex coniugi, della sentenza da cui derivava il credito restitutorio della compagnia, essendo la prova della participatio fraudis della Seroli desumibile dal [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 25924/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 1126/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 28024/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 vincolo di coniugio.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propose appello e la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 332/2019, dichiarò l'appello inammissibile per tardività, revocando l'ammissione al gratuito patrocinio e condannando l'appellante alle spese.

A seguito di ricorso per cassazione della Seroli questa Corte, con ordinanza n. 20999/2020, depositata il 2 ottobre 2020, accogliendo l'unico motivo di ricorso, cassò la sentenza impugnata, accertando la tempestività e, dunque, l'ammissibilità dell'appello e rinviando alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione.

Con sentenza n. 906 del 13 luglio 2022 la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria, ritenendo la cessione a titolo oneroso, l'elemento soggettivo della partecipatio fraudis del terzo provato a mezzo di presunzioni, inclusi il vincolo di parentela e la stretta contiguità temporale tra l'incontro del [OSCURATO:PERSONA] con il proprio legale (per valutare l'esito dell'appello) e la cessione delle quote dell'immobile alla moglie.

Tale contiguità è stata considerata un indizio della volontà dei coniugi di sottrarre ai creditori del marito l'unico bene immobile costituente la garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 c.c.

Inoltre, le modalità di pagamento del prezzo, non indicato nell'atto di separazione ma in atto separato, hanno contribuito a rendere inverosimile la tesi dei coniugi secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquistato le quote dell'immobile dai coeredi con denaro della moglie.

Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la Seroli propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 25924/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 1126/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 28024/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denunzia "violazione dell’art. 2729 comma 1 c.c. e art. 2697 c.c. nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. essendo la motivazione della sentenza meramente apparente o contraddittoria".

Si duole che la corte del merito abbia ritenuto provato l'elemento soggettivo della consapevolezza del pregiudizio sulla base di mere presunzioni che non avrebbero i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Lamenta che l'atto di cessione, avente una funzione solutorio- compensativa dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, non potesse essere soggetto a revocatoria.

Si duole non essersi considerato che vi è prova dell'acquisto della casa coniugale con soldi suoi.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, il motivo pecca di autosufficienza, poiché la ricorrente non individua con sufficiente specificità gli atti e i documenti su cui si fonda le mosse censure.

In secondo luogo, la censura, pur formalmente invocando vizi di diritto e di motivazione, si traduce, nella sostanza, in un tentativo di denunciare non errori in iure, ma un'erronea ricognizione della fattispecie concreta da parte del giudice a quo a mezzo delle risultanze di causa.

La ricorrente, infatti, contesta la valutazione delle prove e l'apprezzamento dei fatti operati dalla Corte d'Appello per desumere la partecipatio fraudis, come il vincolo di parentela, la contiguità temporale tra l'incontro del [OSCURATO:PERSONA] con il legale e la cessione, e l'inverosimiglianza della mancata conoscenza del credito.

Tali profili attengono all'apprezzamento di fatto, attività riservata al giudice del merito e sottratta al vaglio di legittimità, a meno [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 25924/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 1126/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 28024/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 di una motivazione intrinsecamente illogica o assente.

Il tentativo di riproporre una diversa ricostruzione dei fatti, come la presunta funzione solutorio-compensativa dell'atto o l'acquisto della casa con denaro della moglie, costituisce un'inammissibile istanza di rivalutazione del merito.

Occorre dunque al riguardo dare continuità al consolidato principio di diritto secondo cui la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (Cass. Sez.

VI - 3, Ord. 04/07/2017, n. 16467 - rv. 644812-01).

Per quanto riguarda il preteso vizio di motivazione, esso è infondato.

La corte di merito ha diffusamente argomentato sia sulla presenza di indizi atti a costituire la prova dell'elemento soggettivo, sia sulla mancanza di prova di beni residui, e ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto provata la partecipatio fraudis attraverso presunzioni semplici.

Una motivazione è apparente o contraddittoria solo quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione o non consente di conoscere il ragionamento seguito, il che non ricorre nel caso di specie.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia "violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. 2697 c.c. e 115 cpc".

Lamenta la violazione delle norme sulle prove, con particolare riguardo all'assolvimento degli oneri probatori, contestando la valutazione delle modalità di pagamento del prezzo della cessione (indicato in atto separato) e l'applicazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), nonché l'interpretazione delle norme sull'esenzione fiscale (L. 74/87). [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 25924/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 1126/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 28024/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 Il motivo è inammissibile.

Il motivo difetta innanzitutto di autosufficienza, poiché, pur contestando la valutazione delle prove con particolare riguardo all'assolvimento degli oneri probatori, non riproduce nel ricorso gli atti o i documenti specifici (come la ricevuta di pagamento contestata) su cui si fonda la censura, impedendo a questa Corte di compiutamente esaminare la doglianza.

Inoltre, la censura si sostanzia in realtà nella sollecitazione a una inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie e dell'accertamento di fatto operato dalla corte territoriale.

La ricorrente contesta l'apprezzamento delle modalità di pagamento del prezzo (non indicato nell'atto di separazione ma in atto separato) e l'interpretazione delle esigenze fiscali, nonché la valutazione dell'efficacia indiziaria di tali elementi.

Tali aspetti rientrano nella sfera di valutazione del giudice di merito.

La pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c. non è formulata nel rispetto delle condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11892 del 2016, Sez.

Un., n. 20867 del 2020), la quale chiarisce che tale violazione si verifica solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o ha contraddetto espressamente la regola della norma, circostanze non riscontrabili nel caso di specie, dove la Corte ha valutato le prove proposte dalle parti attribuendo ad alcune maggiore forza di convincimento, attività consentita dall'art. 116 c.p.c.

La corte d'appello ha fornito una motivazione completa ed esauriente sulla sussistenza dell'eventus damni e della partecipatio fraudis, basandosi su un'attenta analisi delle prove e degli elementi indiziari, come la contiguità temporale tra l'incontro del [OSCURATO:PERSONA] con il proprio legale e la cessione delle quote, e le modalità anomale di pagamento. [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 25924/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 1126/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 28024/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 Tale valutazione, congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alla liquidazione delle spese".

Si duole di essere stata condannata al pagamento in favore della controparte delle spese del primo giudizio di cassazione pur non avendo in tale fase la medesima svolto attività difensiva.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto più volta modo di affermare, in tema di spese processuali il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ( v.

Cass., Sez.

Un., 8/11/2022, n. 32906 ).

Orbene, nella specie la corte di merito non si è attenuta a tale principio là dove ha proceduto a liquidare distintamente le spese del giudizio di appello e del giudizio di rinvio, provvedendo a liquidare specificamente anche quelle del giudizio di cassazione ove il rinvio è stato disposto, al quale la controparte non ha tuttavia partecipato, non svolgendo attività difensiva in tale sede.

A tale stregua, la liquidazione delle relative spese in favore dell’odierna controricorrente è erronea.

Dell’impugnata sentenza, in accoglimento del 3° motivo di ricorso, s’impone pertanto la cassazione in relazione, fermo il resto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con l’annullamento della condanna al pagamento delle spese del (precedente) giudizio di [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 25924/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 1126/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 28024/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 cassazione sub R.G. 13825/2019 a carico della Seroli e in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fermo il resto.

Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dell’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte accoglie il 3° motivo di ricorso, dichiara inammissibili il 1° e il 2°.

Cassa in relazione l’impugnata ordinanza e, decidendo nel merito, annulla la condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sub R.G. 13825/2019, fermo il resto.

Condanna la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dell’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25924/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 1126/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 28024/2025 Data pubblicazione 21/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Consigliera Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25924/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 142. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 292.1 -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 906/2022 [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 25924/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 1126/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 28024/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 pubblicata il 13/07/2022. Udita la relazioni svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La presente controversia trae origine da un'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (successivamente incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La compagnia assicuratrice rappresentò di essere creditrice del sig. [OSCURATO:PERSONA] per la somma di € 200.000,00, in forza di una sentenza d'appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado in esecuzione della quale la somma era stata versata al [OSCURATO:PERSONA]. La compagnia, preso atto che il debitore [OSCURATO:PERSONA] non aveva restituito la somma ricevuta e che aveva trasferito l’unica proprietà immobiliare alla moglie [OSCURATO:PERSONA], consistente in una quota di un immobile sito in Leno, [OSCURATO:PERSONA] n. 11 chiese che tale atto dispositivo fosse dichiarato inefficace in quanto pregiudizievole alle sue ragioni creditorie. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, e dedusse che la cessione era stata pattuita in sede di separazione personale tra i coniugi e che aveva pertanto, natura onerosa. Affermò altresì di non essere stata a conoscenza del credito vantato dalla compagnia nei confronti del marito. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2866/2012, accolse la domanda, dichiarando inefficace l'atto di cessione nei confronti dell'attrice. Ritenne che l'atto di cessione fosse da considerarsi oneroso, e che fosse inverosimile la pretesa mancata conoscenza, da parte dei due ex coniugi, della sentenza da cui derivava il credito restitutorio della compagnia, essendo la prova della participatio fraudis della Seroli desumibile dal [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 25924/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 1126/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 28024/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 vincolo di coniugio. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propose appello e la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 332/2019, dichiarò l'appello inammissibile per tardività, revocando l'ammissione al gratuito patrocinio e condannando l'appellante alle spese. A seguito di ricorso per cassazione della Seroli questa Corte, con ordinanza n. 20999/2020, depositata il 2 ottobre 2020, accogliendo l'unico motivo di ricorso, cassò la sentenza impugnata, accertando la tempestività e, dunque, l'ammissibilità dell'appello e rinviando alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione. Con sentenza n. 906 del 13 luglio 2022 la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria, ritenendo la cessione a titolo oneroso, l'elemento soggettivo della partecipatio fraudis del terzo provato a mezzo di presunzioni, inclusi il vincolo di parentela e la stretta contiguità temporale tra l'incontro del [OSCURATO:PERSONA] con il proprio legale (per valutare l'esito dell'appello) e la cessione delle quote dell'immobile alla moglie. Tale contiguità è stata considerata un indizio della volontà dei coniugi di sottrarre ai creditori del marito l'unico bene immobile costituente la garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 c.c. Inoltre, le modalità di pagamento del prezzo, non indicato nell'atto di separazione ma in atto separato, hanno contribuito a rendere inverosimile la tesi dei coniugi secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquistato le quote dell'immobile dai coeredi con denaro della moglie. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la Seroli propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 25924/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 1126/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 28024/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denunzia "violazione dell’art. 2729 comma 1 c.c. e art. 2697 c.c. nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. essendo la motivazione della sentenza meramente apparente o contraddittoria". Si duole che la corte del merito abbia ritenuto provato l'elemento soggettivo della consapevolezza del pregiudizio sulla base di mere presunzioni che non avrebbero i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Lamenta che l'atto di cessione, avente una funzione solutorio- compensativa dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, non potesse essere soggetto a revocatoria. Si duole non essersi considerato che vi è prova dell'acquisto della casa coniugale con soldi suoi. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, il motivo pecca di autosufficienza, poiché la ricorrente non individua con sufficiente specificità gli atti e i documenti su cui si fonda le mosse censure. In secondo luogo, la censura, pur formalmente invocando vizi di diritto e di motivazione, si traduce, nella sostanza, in un tentativo di denunciare non errori in iure, ma un'erronea ricognizione della fattispecie concreta da parte del giudice a quo a mezzo delle risultanze di causa. La ricorrente, infatti, contesta la valutazione delle prove e l'apprezzamento dei fatti operati dalla Corte d'Appello per desumere la partecipatio fraudis, come il vincolo di parentela, la contiguità temporale tra l'incontro del [OSCURATO:PERSONA] con il legale e la cessione, e l'inverosimiglianza della mancata conoscenza del credito. Tali profili attengono all'apprezzamento di fatto, attività riservata al giudice del merito e sottratta al vaglio di legittimità, a meno [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 25924/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 1126/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 28024/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 di una motivazione intrinsecamente illogica o assente. Il tentativo di riproporre una diversa ricostruzione dei fatti, come la presunta funzione solutorio-compensativa dell'atto o l'acquisto della casa con denaro della moglie, costituisce un'inammissibile istanza di rivalutazione del merito. Occorre dunque al riguardo dare continuità al consolidato principio di diritto secondo cui la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (Cass. Sez. VI - 3, Ord. 04/07/2017, n. 16467 - rv. 644812-01). Per quanto riguarda il preteso vizio di motivazione, esso è infondato. La corte di merito ha diffusamente argomentato sia sulla presenza di indizi atti a costituire la prova dell'elemento soggettivo, sia sulla mancanza di prova di beni residui, e ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto provata la partecipatio fraudis attraverso presunzioni semplici. Una motivazione è apparente o contraddittoria solo quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione o non consente di conoscere il ragionamento seguito, il che non ricorre nel caso di specie. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia "violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. 2697 c.c. e 115 cpc". Lamenta la violazione delle norme sulle prove, con particolare riguardo all'assolvimento degli oneri probatori, contestando la valutazione delle modalità di pagamento del prezzo della cessione (indicato in atto separato) e l'applicazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), nonché l'interpretazione delle norme sull'esenzione fiscale (L. 74/87). [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 25924/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 1126/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 28024/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 Il motivo è inammissibile. Il motivo difetta innanzitutto di autosufficienza, poiché, pur contestando la valutazione delle prove con particolare riguardo all'assolvimento degli oneri probatori, non riproduce nel ricorso gli atti o i documenti specifici (come la ricevuta di pagamento contestata) su cui si fonda la censura, impedendo a questa Corte di compiutamente esaminare la doglianza. Inoltre, la censura si sostanzia in realtà nella sollecitazione a una inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie e dell'accertamento di fatto operato dalla corte territoriale. La ricorrente contesta l'apprezzamento delle modalità di pagamento del prezzo (non indicato nell'atto di separazione ma in atto separato) e l'interpretazione delle esigenze fiscali, nonché la valutazione dell'efficacia indiziaria di tali elementi. Tali aspetti rientrano nella sfera di valutazione del giudice di merito. La pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c. non è formulata nel rispetto delle condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11892 del 2016, Sez. Un., n. 20867 del 2020), la quale chiarisce che tale violazione si verifica solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o ha contraddetto espressamente la regola della norma, circostanze non riscontrabili nel caso di specie, dove la Corte ha valutato le prove proposte dalle parti attribuendo ad alcune maggiore forza di convincimento, attività consentita dall'art. 116 c.p.c. La corte d'appello ha fornito una motivazione completa ed esauriente sulla sussistenza dell'eventus damni e della partecipatio fraudis, basandosi su un'attenta analisi delle prove e degli elementi indiziari, come la contiguità temporale tra l'incontro del [OSCURATO:PERSONA] con il proprio legale e la cessione delle quote, e le modalità anomale di pagamento. [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 25924/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 1126/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 28024/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 Tale valutazione, congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alla liquidazione delle spese". Si duole di essere stata condannata al pagamento in favore della controparte delle spese del primo giudizio di cassazione pur non avendo in tale fase la medesima svolto attività difensiva. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto più volta modo di affermare, in tema di spese processuali il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ( v. Cass., Sez. Un., 8/11/2022, n. 32906 ). Orbene, nella specie la corte di merito non si è attenuta a tale principio là dove ha proceduto a liquidare distintamente le spese del giudizio di appello e del giudizio di rinvio, provvedendo a liquidare specificamente anche quelle del giudizio di cassazione ove il rinvio è stato disposto, al quale la controparte non ha tuttavia partecipato, non svolgendo attività difensiva in tale sede. A tale stregua, la liquidazione delle relative spese in favore dell’odierna controricorrente è erronea. Dell’impugnata sentenza, in accoglimento del 3° motivo di ricorso, s’impone pertanto la cassazione in relazione, fermo il resto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con l’annullamento della condanna al pagamento delle spese del (precedente) giudizio di [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 25924/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 1126/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 28024/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 cassazione sub R.G. 13825/2019 a carico della Seroli e in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fermo il resto. Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dell’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte accoglie il 3° motivo di ricorso, dichiara inammissibili il 1° e il 2°. Cassa in relazione l’impugnata ordinanza e, decidendo nel merito, annulla la condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sub R.G. 13825/2019, fermo il resto. Condanna la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dell’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25924/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 1126/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 28024/2025 Data pubblicazione 21/10/2025
Sentenza Cassazione n. 28024/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris