CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 27244/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, con riguardo alla causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp, vengono replicati profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre la censura resa in relazione alla addotta violazione dell'ad 545 bis cpp risulta addotta senza che mai in appello, neppure con le conclusioni, la difesa e l'imputato abbiano sollecitàto la Corte del merito alla applicazione di una pena sostitutiva alla reclusione comminata; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce ex art 616 cpp, definite come da dispositivo PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 Giugno 2024