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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17674/2026

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o Scicolone (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio diquest’ultimo in Roma, Viale delle Milizie, n. 2.- ricorrente -contro- Equitalia Giustizia, C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede legale in Roma,Viale di TorMarancia, n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore,in qualità di gestore del [OSCURATO:PERSONA] (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]).Numero registro generale 29595/2020Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 17674/2026Data pubblicazione 03/06/2026nonché contro- Procedura di [OSCURATO:PERSONA] MANDELLI INDUSTRIALEs.p.a., in persona dei commissari liquidatori Dott. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Moscati e Dott. [OSCURATO:PERSONA].- intimati -avverso il decreto emesso dal Tribunale di Piacenza, Sezione Fallimentare, indata 15 gennaio 2020, depositato in Cancelleria in data 10 febbraio 2020 ecomunicato in pari data;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.[OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. ilprovvedimento reso dal Tribunale di Piacenza, sezione fallimentare, in ordineal reclamo ex art. 26 l. fall. che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentatoavverso il decreto con cui il medesimo Tribunale, in composizionemonocratica, aveva rigettato l’istanza ex art. 117 l. fall. per l’assegnazionedelle somme accantonate per i creditori irreperibili della procedura.2.Nello specifico ed in estrema sintesi, il Tribunale di Piacenza, nelprovvedimento impugnato nell’odierna sede, non aveva infatti reputatosussistenti i presupposti per l’applicabilità dell’art. 117, quarto e quintocomma, l. fall., così come novellati per effetto della modifica legislativaintrodotta dal D. Lgs. n. 5/2006, avuto riguardo al fatto che la proceduraconcorsuale si era aperta in data antecedente all’entrata in vigore di taleriforma della Legge Fallimentare ed aveva, di conseguenza, rigettato ladomanda formulata dalla società, odierna ricorrente, di assegnazione degliimporti a suo tempo accantonati per i creditori irreperibili della procedura.Il Tribunale di Piacenza aveva, tuttavia, reputato di fare applicazione dell’art.117, terzo comma, l. fall. nella precedente formulazione.

Più in particolare siera ritenuto che il tenore letterale di tale norma, così come formulata dalLegislatore del 1942, non consentiva la ripartizione, in favore dei creditoriNumero registro generale 29595/2020Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 17674/2026Data pubblicazione 03/06/2026richiedenti, delle somme depositate dal curatore nell’interesse dei creditoriirreperibili.3.Il provvedimento, pubblicato il 10.2.2020, è stato impugnato da J-InvestS.p.A. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Equitalia Giustizia e Procedura di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., intimate, non hanno svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta “violazione e/o falsaapplicazione di norme diritto (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), conriferimento alla violazione ed errata applicazione del combinato disposto dicui agli artt. 117, terzo comma, l. fall., nel testo previgente, e 150 del D. Lgs.n. 5/2006 ed agli artt. 47, primo comma, e 3 Cost., nonché all’art. 1 del PrimoProtocollo Addizionale alla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)”.1.1 Più in particolare, si evidenzia il vizio di incostituzionalità che affligge l’art.117, terzo comma, l. fall., nel testo previgente, nonché l’art. 150 D. Lgs. n.5/2006, norma quest’ultima, che ha disposto l’inapplicabilità della disciplinaintrodotta a seguito della riforma anche alle procedure concorsuali apertesiprima dell’entrata in vigore di detta novella legislativa.2.

Con il secondo mezzo si deduce “violazione e/o falsa applicazione di normediritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), con riferimento alla violazione ed errataapplicazione del combinato disposto di cui agli artt. 117, quarto e quintocomma, Legge Fall., nella formulazione vigente, e 150 del D. Lgs. n. 5/2006ed agli artt. 47, primo comma, e 3 Cost., nonché all’art. 1 del Primo ProtocolloAddizionale alla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)”.2.1 Evidenzia la ricorrente il medesimo vizio di costituzionalità sopraprospettato con riferimento alla nuova formulazione di cui al quarto e quintocomma dell’art. 117 l. fall. e di cui all’art. 150 D. Lgs. n. 5/2006, nella partein cui non viene ammessa la possibilità per i creditori rimasti insoddisfatti dirivalersi su somme derivanti dalla liquidazione dell’attivo di una proceduraconcorsuale iniziata sotto il vigore della procedente normativa e terminata(come nel caso di specie) dopo l’entrata in vigore della riforma legislativa del2006.

Tali normi, infatti, comporterebbero un’ingiustificata lesione del dirittoNumero registro generale 29595/2020Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 17674/2026Data pubblicazione 03/06/2026dei creditori rimasti del tutto o parzialmente insoddisfatti in esito alla chiusuradella procedura concorsuale, laddove, per l’appunto, non verrebbe consentitoa questi ultimi di rivalersi su somme rivenienti dalla liquidazione dell’attivofallimentare, e ciò a discapito di un loro diritto, oggetto di tutela tanto a livellocostituzionale quanto a livello sovranazionale (cfr. artt. 47, primo comma, e3 Cost., nonché art. 1 [OSCURATO:PERSONA] CEDU).2.2 In ragione di ciò la ricorrente “auspica” che la Corte di Cassazione, in viapregiudiziale (e sempre che non ritenga di decidere direttamentepronunciando la cassazione del provvedimento impugnato), sollevi questionedi legittimità costituzionale per valutare la rispondenza e la conformità aldettato costituzionale dell’art. 117, terzo comma, l. fall. (ovvero dell’art. 117,quarto e quinto comma, l. fall. attualmente in vigore) e dell’art. 150 del D.Lgs. n. 5/2006.3.

Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato in ordine alla“violazione e/o falsa applicazione di norme diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), conriferimento alla violazione ed errata applicazione del combinato disposto dicui agli artt. 117, terzo comma, Legge Fall., nel testo previgente, e/o 117,quarto e quinto comma, Legge Fall. nell’attuale formulazione, e 150 del D.Lgs. n. 5/2006 ed agli artt. 47, primo comma, e 3 Cost., nonché all’art. 1 delPrimo [OSCURATO:PERSONA] alla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)”.3.1 Assume la società ricorrente che le deduzioni svolte con riferimento aiprimi due motivi di ricorso, tali da condurre ad una interpretazionecostituzionalmente orientata del complessivo impianto normativo e dellasuccessione nel tempo delle previsioni di cui all’art. 117 l. fall., ante e postnovella, dovrebbero indurre a ritenere sussistenti i presupposti per lacassazione del provvedimento impugnato, anche senza necessaria preventivarimessione delle questioni di legittimità costituzionale.

A tal fine si sollecital’esigenza di un mutamento dell’orientamento giurisprudenziale concernentela vecchia formulazione dell’art. 117 l. fall. e, di conseguenza, la necessità diriconoscere il suo diritto alla assegnazione delle somme originariamenteaccantonate per i creditori irreperibili della procedura.3.2 Diversamente, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 117,quarto e quinto comma, l. fall., nella formulazione attualmente vigente, cheNumero registro generale 29595/2020Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 17674/2026Data pubblicazione 03/06/2026tenga in adeguato conto le esigenze di tutela dei creditori di procedureconcorsuali c.d.

“vecchio rito” ma terminate sotto il vigore della disciplinasede impugnato, con conseguente applicazione della disciplina prevista dallanovella legislativa anche con riferimento alle procedure aperte in dataanteriore all’entrata in vigore della novella legislativa del 2006.

E ciò tantopiù laddove, come nella fattispecie in esame, la procedura si sia conclusa indata ampiamente successiva all’entrata in vigore della riforma e parte deiriparti dell’attivo concorsuale siano stati eseguiti sotto la vigenza dell’attualeformulazione dell’art. 117 l. fall..3.3 I tre motivi – che possono trovare una trattazione unitaria – vannodichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in ragione deiconsolidati principi affermati nella subiecta materia dalla giurisprudenza dilegittimità e poi stratificatesi nel tempo (vedi da ultimo: Cass. Sez. 1,ordinanza n. 18571 del 08/07/2025, proprio in tema di amministrazionestraordinaria), principi ai quali la ricorrente non ha contrapposto validiargomenti per un loro superamento in chiave interpretativa del dispostonormativo dettato dall’art. 117 l. fall.Tale conclusione supera anche i dubbi di costituzionalità prospettati dallaricorrente, come peraltro già affermato in altri precedenti di questa Corte (v.anche Cass. n. 36050/2021).2.4 E’ stato anche di recente affermato - nell’arresto già sopra ricordato e perquanto riguarda specificatamente l’odierna controversia (cfr. Cass. n.18571/2025), in tema di amministrazione straordinaria - che le somme nonriscosse dai creditori irreperibili in esito al riparto finale, ai sensi dell'art. 117,comma 3, l.fall. - nel testo applicabile alle procedure instaurate anteriormenteall'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - non possono essere svincolatee ripartite fra gli altri creditori poiché detta disciplina prevede un'efficacialiberatoria per la procedura una volta avvenuto il deposito delle sommepresso l'istituto di credito, che impedisce alla procedura di riottenerne ladisponibilità ed esclude pertanto la possibilità di un riparto supplementare.2.5 Per quanto qui ci riguarda, va ricordato che con sentenza in data 20dicembre 1993 il Tribunale di Piacenza aveva dichiarato lo stato di insolvenzaNumero registro generale 29595/2020Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 17674/2026Data pubblicazione 03/06/2026di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Con successivo provvedimento in data 15gennaio 1994 il Ministero dell’Industria aveva dichiarato aperta la proceduradi amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Le ripartizioni finali fra i creditori di una simile procedura rimanevanoregolate, in forza del combinato disposto degli artt. 1, ultimo comma, d. l.26/1979 e 213, ultimo comma l. fall., dall’art. 117 l. fall. (per il regimenormativo successivo vedi art. 67 del D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, che haabrogato la normativa di cui al predetto d.l. 26/1979).Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la disciplina transitoriaprevista dall’art. 150 d. lgs. 5/2006 (secondo cui «i ricorsi fallimentaridepositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché leprocedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data,sono definiti secondo la legge anteriore») trova applicazione, pur in mancanzadi un espresso riferimento e in base a un'interpretazione sistematica, anchealle procedure di amministrazione straordinaria, che, pertanto, continuano adessere regolate dalla legge anteriore, ove instaurate prima del 16 luglio 2006,con conseguente esclusione dell’applicazione della disciplina innovativaintrodotta con tale decreto (vedi anche: Cass. 27454/2024).L’istanza di c.d. accrescimento presentata dall’odierna società ricorrente nonpoteva perciò trovare regolazione attraverso l’applicazione della nuovadisciplina dell’art. 117 l. fall., introdotta dal d. lgs. 150/2006.2.6 La disciplina applicabile alla fattispecie in esame (e segnatamente l’art.117, comma 3, l. fall. nel testo applicabile ratione temporis) non dava mododi svincolare e ripartire fra i creditori le somme non distribuite agli irreperibili.In proposto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di evidenziare(cfr. Cass. 4514/2019) che l’ultimo inciso della norma, attribuendo al depositodelle somme presso l'istituto di credito un effetto liberatorio, formalmentedal patrimonio del fallito e dalla disponibilità del fallimento, dispensando gliorgani di quest'ultimo dai successivi adempimenti, e rendendo pertantosuperflua l'ulteriore disciplina introdotta dal decreto di riforma.2.7 Quest'ultima, invece, consentendo di provvedere alla redistribuzione dellesomme depositate, nel caso in cui i creditori ai quali sono state assegnateNumero registro generale 29595/2020Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 17674/2026Data pubblicazione 03/06/2026non si siano presentati a riscuoterle entro cinque anni o risultino irreperibili,postula che, quanto meno fino alla scadenza del predetto termine, lemedesime somme rimangano nella disponibilità del fallimento, in tal modoimpedendo di attribuire al deposito efficacia liberatoria.

Ed era proprio taleefficacia ad escludere - nel sistema previgente e per come già sopraaccennato - la possibilità di procedere ad una nuova distribuzione dellesomme depositate presso l'istituto bancario, che dovevano ritenersi ormaidefinitivamente assegnate ai creditori indicati nel piano di riparto, edepositate nel loro interesse.2.8 Si tratta, in definitiva, di una scelta discrezionale compiuta dal legislatoredell’epoca, in senso difforme da quanto stabilito dalla disciplina introdotta dald. lgs. 5/2006, secondo cui soltanto nel caso previsto dal secondo commadell’art. 117 l. fall. (credito soggetto a condizione sospensiva non ancoraverificata) la somma depositata poteva essere fatta oggetto di ripartosupplementare fra gli altri creditori, mentre nelle altre ipotesi in cui i creditorinon si fossero presentati o fossero risultati irreperibili si doveva procedere aun deposito che, determinando la fuoriuscita immediata della somma dalpatrimonio del fallito e dalla disponibilità del fallimento, impediva allaprocedura di riottenere la disponibilità della somma depositata.5.9 Risulta, infine, manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale sollevata dall’odierna ricorrente, come la giurisprudenza diquesta Corte ha già avuto occasione di rilevare.Invero, la disciplina di cui all'art. 117, comma 3, l. fall., nel testo applicabileratione temporis, nel prevedere l'efficacia liberatoria del deposito pressol'istituto di credito ed escludendo la possibilità di un riparto supplementaredelle somme spettanti ai creditori che non si siano presentati a riscuoterle oche siano rimasti irreperibili, non vìola alcuna disposizione costituzionale, nési pone in contrasto con l'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] aggiuntivo alla CEDU, inquanto tali somme, dopo l'assegnazione, fuoriescono dalla disponibilità delfallimento e non possono formare oggetto di alcun diritto dei creditori rimastiinsoddisfatti (cfr. Cass. 36050/2021, Cass. 4514/2019).Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità,stante la mancata difesa delle parti intimate.Numero registro generale 29595/2020Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 17674/2026Data pubblicazione 03/06/2026Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 12 maggio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Scicolone (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio diquest’ultimo in Roma, Viale delle Milizie, n. 2.- ricorrente -contro- Equitalia Giustizia, C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede legale in Roma,Viale di TorMarancia, n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore,in qualità di gestore del [OSCURATO:PERSONA] (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]).Numero registro generale 29595/2020Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 17674/2026Data pubblicazione 03/06/2026nonché contro- Procedura di [OSCURATO:PERSONA] MANDELLI INDUSTRIALEs.p.a., in persona dei commissari liquidatori Dott. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Moscati e Dott. [OSCURATO:PERSONA].- intimati -avverso il decreto emesso dal Tribunale di Piacenza, Sezione Fallimentare, indata 15 gennaio 2020, depositato in Cancelleria in data 10 febbraio 2020 ecomunicato in pari data;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.[OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. ilprovvedimento reso dal Tribunale di Piacenza, sezione fallimentare, in ordineal reclamo ex art. 26 l. fall. che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentatoavverso il decreto con cui il medesimo Tribunale, in composizionemonocratica, aveva rigettato l’istanza ex art. 117 l. fall. per l’assegnazionedelle somme accantonate per i creditori irreperibili della procedura.2.Nello specifico ed in estrema sintesi, il Tribunale di Piacenza, nelprovvedimento impugnato nell’odierna sede, non aveva infatti reputatosussistenti i presupposti per l’applicabilità dell’art. 117, quarto e quintocomma, l. fall., così come novellati per effetto della modifica legislativaintrodotta dal D. Lgs. n. 5/2006, avuto riguardo al fatto che la proceduraconcorsuale si era aperta in data antecedente all’entrata in vigore di taleriforma della Legge Fallimentare ed aveva, di conseguenza, rigettato ladomanda formulata dalla società, odierna ricorrente, di assegnazione degliimporti a suo tempo accantonati per i creditori irreperibili della procedura.Il Tribunale di Piacenza aveva, tuttavia, reputato di fare applicazione dell’art.117, terzo comma, l. fall. nella precedente formulazione. Più in particolare siera ritenuto che il tenore letterale di tale norma, così come formulata dalLegislatore del 1942, non consentiva la ripartizione, in favore dei creditoriNumero registro generale 29595/2020Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 17674/2026Data pubblicazione 03/06/2026richiedenti, delle somme depositate dal curatore nell’interesse dei creditoriirreperibili.3.Il provvedimento, pubblicato il 10.2.2020, è stato impugnato da J-InvestS.p.A. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Equitalia Giustizia e Procedura di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., intimate, non hanno svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta “violazione e/o falsaapplicazione di norme diritto (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), conriferimento alla violazione ed errata applicazione del combinato disposto dicui agli artt. 117, terzo comma, l. fall., nel testo previgente, e 150 del D. Lgs.n. 5/2006 ed agli artt. 47, primo comma, e 3 Cost., nonché all’art. 1 del PrimoProtocollo Addizionale alla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)”.1.1 Più in particolare, si evidenzia il vizio di incostituzionalità che affligge l’art.117, terzo comma, l. fall., nel testo previgente, nonché l’art. 150 D. Lgs. n.5/2006, norma quest’ultima, che ha disposto l’inapplicabilità della disciplinaintrodotta a seguito della riforma anche alle procedure concorsuali apertesiprima dell’entrata in vigore di detta novella legislativa.2. Con il secondo mezzo si deduce “violazione e/o falsa applicazione di normediritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), con riferimento alla violazione ed errataapplicazione del combinato disposto di cui agli artt. 117, quarto e quintocomma, Legge Fall., nella formulazione vigente, e 150 del D. Lgs. n. 5/2006ed agli artt. 47, primo comma, e 3 Cost., nonché all’art. 1 del Primo ProtocolloAddizionale alla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)”.2.1 Evidenzia la ricorrente il medesimo vizio di costituzionalità sopraprospettato con riferimento alla nuova formulazione di cui al quarto e quintocomma dell’art. 117 l. fall. e di cui all’art. 150 D. Lgs. n. 5/2006, nella partein cui non viene ammessa la possibilità per i creditori rimasti insoddisfatti dirivalersi su somme derivanti dalla liquidazione dell’attivo di una proceduraconcorsuale iniziata sotto il vigore della procedente normativa e terminata(come nel caso di specie) dopo l’entrata in vigore della riforma legislativa del2006. Tali normi, infatti, comporterebbero un’ingiustificata lesione del dirittoNumero registro generale 29595/2020Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 17674/2026Data pubblicazione 03/06/2026dei creditori rimasti del tutto o parzialmente insoddisfatti in esito alla chiusuradella procedura concorsuale, laddove, per l’appunto, non verrebbe consentitoa questi ultimi di rivalersi su somme rivenienti dalla liquidazione dell’attivofallimentare, e ciò a discapito di un loro diritto, oggetto di tutela tanto a livellocostituzionale quanto a livello sovranazionale (cfr. artt. 47, primo comma, e3 Cost., nonché art. 1 [OSCURATO:PERSONA] CEDU).2.2 In ragione di ciò la ricorrente “auspica” che la Corte di Cassazione, in viapregiudiziale (e sempre che non ritenga di decidere direttamentepronunciando la cassazione del provvedimento impugnato), sollevi questionedi legittimità costituzionale per valutare la rispondenza e la conformità aldettato costituzionale dell’art. 117, terzo comma, l. fall. (ovvero dell’art. 117,quarto e quinto comma, l. fall. attualmente in vigore) e dell’art. 150 del D.Lgs. n. 5/2006.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato in ordine alla“violazione e/o falsa applicazione di norme diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), conriferimento alla violazione ed errata applicazione del combinato disposto dicui agli artt. 117, terzo comma, Legge Fall., nel testo previgente, e/o 117,quarto e quinto comma, Legge Fall. nell’attuale formulazione, e 150 del D.Lgs. n. 5/2006 ed agli artt. 47, primo comma, e 3 Cost., nonché all’art. 1 delPrimo [OSCURATO:PERSONA] alla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)”.3.1 Assume la società ricorrente che le deduzioni svolte con riferimento aiprimi due motivi di ricorso, tali da condurre ad una interpretazionecostituzionalmente orientata del complessivo impianto normativo e dellasuccessione nel tempo delle previsioni di cui all’art. 117 l. fall., ante e postnovella, dovrebbero indurre a ritenere sussistenti i presupposti per lacassazione del provvedimento impugnato, anche senza necessaria preventivarimessione delle questioni di legittimità costituzionale. A tal fine si sollecital’esigenza di un mutamento dell’orientamento giurisprudenziale concernentela vecchia formulazione dell’art. 117 l. fall. e, di conseguenza, la necessità diriconoscere il suo diritto alla assegnazione delle somme originariamenteaccantonate per i creditori irreperibili della procedura.3.2 Diversamente, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 117,quarto e quinto comma, l. fall., nella formulazione attualmente vigente, cheNumero registro generale 29595/2020Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 17674/2026Data pubblicazione 03/06/2026tenga in adeguato conto le esigenze di tutela dei creditori di procedureconcorsuali c.d. “vecchio rito” ma terminate sotto il vigore della disciplinasede impugnato, con conseguente applicazione della disciplina prevista dallanovella legislativa anche con riferimento alle procedure aperte in dataanteriore all’entrata in vigore della novella legislativa del 2006. E ciò tantopiù laddove, come nella fattispecie in esame, la procedura si sia conclusa indata ampiamente successiva all’entrata in vigore della riforma e parte deiriparti dell’attivo concorsuale siano stati eseguiti sotto la vigenza dell’attualeformulazione dell’art. 117 l. fall..3.3 I tre motivi – che possono trovare una trattazione unitaria – vannodichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in ragione deiconsolidati principi affermati nella subiecta materia dalla giurisprudenza dilegittimità e poi stratificatesi nel tempo (vedi da ultimo: Cass. Sez. 1,ordinanza n. 18571 del 08/07/2025, proprio in tema di amministrazionestraordinaria), principi ai quali la ricorrente non ha contrapposto validiargomenti per un loro superamento in chiave interpretativa del dispostonormativo dettato dall’art. 117 l. fall.Tale conclusione supera anche i dubbi di costituzionalità prospettati dallaricorrente, come peraltro già affermato in altri precedenti di questa Corte (v.anche Cass. n. 36050/2021).2.4 E’ stato anche di recente affermato - nell’arresto già sopra ricordato e perquanto riguarda specificatamente l’odierna controversia (cfr. Cass. n.18571/2025), in tema di amministrazione straordinaria - che le somme nonriscosse dai creditori irreperibili in esito al riparto finale, ai sensi dell'art. 117,comma 3, l.fall. - nel testo applicabile alle procedure instaurate anteriormenteall'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - non possono essere svincolatee ripartite fra gli altri creditori poiché detta disciplina prevede un'efficacialiberatoria per la procedura una volta avvenuto il deposito delle sommepresso l'istituto di credito, che impedisce alla procedura di riottenerne ladisponibilità ed esclude pertanto la possibilità di un riparto supplementare.2.5 Per quanto qui ci riguarda, va ricordato che con sentenza in data 20dicembre 1993 il Tribunale di Piacenza aveva dichiarato lo stato di insolvenzaNumero registro generale 29595/2020Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 17674/2026Data pubblicazione 03/06/2026di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Con successivo provvedimento in data 15gennaio 1994 il Ministero dell’Industria aveva dichiarato aperta la proceduradi amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Le ripartizioni finali fra i creditori di una simile procedura rimanevanoregolate, in forza del combinato disposto degli artt. 1, ultimo comma, d. l.26/1979 e 213, ultimo comma l. fall., dall’art. 117 l. fall. (per il regimenormativo successivo vedi art. 67 del D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, che haabrogato la normativa di cui al predetto d.l. 26/1979).Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la disciplina transitoriaprevista dall’art. 150 d. lgs. 5/2006 (secondo cui «i ricorsi fallimentaridepositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché leprocedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data,sono definiti secondo la legge anteriore») trova applicazione, pur in mancanzadi un espresso riferimento e in base a un'interpretazione sistematica, anchealle procedure di amministrazione straordinaria, che, pertanto, continuano adessere regolate dalla legge anteriore, ove instaurate prima del 16 luglio 2006,con conseguente esclusione dell’applicazione della disciplina innovativaintrodotta con tale decreto (vedi anche: Cass. 27454/2024).L’istanza di c.d. accrescimento presentata dall’odierna società ricorrente nonpoteva perciò trovare regolazione attraverso l’applicazione della nuovadisciplina dell’art. 117 l. fall., introdotta dal d. lgs. 150/2006.2.6 La disciplina applicabile alla fattispecie in esame (e segnatamente l’art.117, comma 3, l. fall. nel testo applicabile ratione temporis) non dava mododi svincolare e ripartire fra i creditori le somme non distribuite agli irreperibili.In proposto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di evidenziare(cfr. Cass. 4514/2019) che l’ultimo inciso della norma, attribuendo al depositodelle somme presso l'istituto di credito un effetto liberatorio, formalmentedal patrimonio del fallito e dalla disponibilità del fallimento, dispensando gliorgani di quest'ultimo dai successivi adempimenti, e rendendo pertantosuperflua l'ulteriore disciplina introdotta dal decreto di riforma.2.7 Quest'ultima, invece, consentendo di provvedere alla redistribuzione dellesomme depositate, nel caso in cui i creditori ai quali sono state assegnateNumero registro generale 29595/2020Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 17674/2026Data pubblicazione 03/06/2026non si siano presentati a riscuoterle entro cinque anni o risultino irreperibili,postula che, quanto meno fino alla scadenza del predetto termine, lemedesime somme rimangano nella disponibilità del fallimento, in tal modoimpedendo di attribuire al deposito efficacia liberatoria. Ed era proprio taleefficacia ad escludere - nel sistema previgente e per come già sopraaccennato - la possibilità di procedere ad una nuova distribuzione dellesomme depositate presso l'istituto bancario, che dovevano ritenersi ormaidefinitivamente assegnate ai creditori indicati nel piano di riparto, edepositate nel loro interesse.2.8 Si tratta, in definitiva, di una scelta discrezionale compiuta dal legislatoredell’epoca, in senso difforme da quanto stabilito dalla disciplina introdotta dald. lgs. 5/2006, secondo cui soltanto nel caso previsto dal secondo commadell’art. 117 l. fall. (credito soggetto a condizione sospensiva non ancoraverificata) la somma depositata poteva essere fatta oggetto di ripartosupplementare fra gli altri creditori, mentre nelle altre ipotesi in cui i creditorinon si fossero presentati o fossero risultati irreperibili si doveva procedere aun deposito che, determinando la fuoriuscita immediata della somma dalpatrimonio del fallito e dalla disponibilità del fallimento, impediva allaprocedura di riottenere la disponibilità della somma depositata.5.9 Risulta, infine, manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale sollevata dall’odierna ricorrente, come la giurisprudenza diquesta Corte ha già avuto occasione di rilevare.Invero, la disciplina di cui all'art. 117, comma 3, l. fall., nel testo applicabileratione temporis, nel prevedere l'efficacia liberatoria del deposito pressol'istituto di credito ed escludendo la possibilità di un riparto supplementaredelle somme spettanti ai creditori che non si siano presentati a riscuoterle oche siano rimasti irreperibili, non vìola alcuna disposizione costituzionale, nési pone in contrasto con l'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] aggiuntivo alla CEDU, inquanto tali somme, dopo l'assegnazione, fuoriescono dalla disponibilità delfallimento e non possono formare oggetto di alcun diritto dei creditori rimastiinsoddisfatti (cfr. Cass. 36050/2021, Cass. 4514/2019).Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità,stante la mancata difesa delle parti intimate.Numero registro generale 29595/2020Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 17674/2026Data pubblicazione 03/06/2026Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 12 maggio 2026Il Presidente